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AI Act, Garante Privacy: sì allo schema di decreto legislativo ma rafforzare le tutele per i dati biometrici

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Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo che disciplina l’attuazione in Italia dell’AI Act europeo. I

Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo che disciplina l’attuazione in Italia dell’AI Act europeo. Il decreto definisce il sistema nazionale di governance e vigilanza sull’intelligenza artificiale e designa il Garante quale Autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio impiegati nei settori più sensibili per i diritti fondamentali, quali giustizia, attività di contrasto, immigrazione, gestione delle frontiere e processi democratici.

Il provvedimento, inoltre, introduce regole per i settori finanziario e assicurativo e promuove percorsi di alfabetizzazione digitale e formazione sull’uso consapevole dell’IA nelle scuole, nelle università e nei percorsi professionali. Nel dare il via libera, l’Autorità ha tuttavia indicato ulteriori condizioni e osservazioni per rafforzare la tutela dei diritti delle persone. Tra le principali richieste, il Garante propone che gli sia riconosciuto il potere di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche al pari delle altre Autorità competenti per l’IA; che siano chiarite le regole per l’applicazione delle sanzioni di sua competenza, secondo quanto previsto dal Codice privacy; e che sia coinvolto nelle attività dello Spazio di sperimentazione italiano per l’intelligenza artificiale.

Il Garante chiede che venga inoltre chiarito il proprio ruolo nell’ambito delle procedure di valutazione della conformità dei sistemi di IA ad alto rischio, per i quali l’AI Act gli attribuisce specifiche funzioni di vigilanza, e propone di estendere il divieto di decisioni basate esclusivamente su sistemi automatizzati di IA anche alle valutazioni che possono incidere in modo significativo sul rapporto di lavoro, come quelle relative alle prestazioni, all’attribuzione di premi o alle progressioni di carriera.

L’Autorità, richiama in linea generale l’esigenza di adeguare le proprie risorse finanziarie alle nuove competenze attribuitele anche dalla normativa europea, affinché possa svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza previste dall’AI Act e attuate dallo schema di decreto. 

Rafforzare le tutele per i dati biometrici

Il Garante chiede inoltre di rafforzare le garanzie relative alla qualità delle banche dati biometriche utilizzate per l’identificazione.

Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è, secondo il Garante, coerente con l’AI Act, che consente il riconoscimento facciale ex post solo per ricerche mirate. L’elaborazione dei dati biometrici dovrebbe quindi avvenire esclusivamente sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive.

Infine, il Garante chiede che anche le disposizioni relative all’identificazione biometrica disciplinate dal nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale prevedano l’espresso divieto di utilizzare banche dati ottenute mediante tecniche di scraping indiscriminato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

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