Servizio universale

Agcom fissa a 20 Mbps la velocità minima della banda larga

di |

La velocità di connessione è stata definita tenendo conto delle circostanze nazionali e dei servizi di base dell’amministrazione digitale, e-commerce, social media e servizi di videochiamata).

L’Autorità, nella riunione di Consiglio del 5 dicembre 2023, ha approvato la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga necessario per la partecipazione sociale ed economica alla società, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (delibera n. 309/23/CONS).

Il provvedimento fissa a 20 Mbps la velocità nominale in download per un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga. La velocità di connessione è stata definita tenendo conto delle circostanze nazionali, dei requisiti di qualità e dei requisiti tecnici necessari per supportare l’insieme minimo di servizi elencati all’Allegato 5 al Codice (tra cui servizi di base dell’amministrazione digitale, e-commerce, social media e servizi di videochiamata).

La disponibilità di un servizio universale di accesso a internet a banda larga di tale velocità, in postazione fissa, dovrà essere garantita da almeno un operatore, su tutto il territorio nazionale, come previsto dall’articolo 94, comma 1, del Codice.

L’Autorità vigilerà sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94, comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi dei consumatori. L’Autorità adotterà, pertanto, misure per garantire l’accessibilità dei prezzi al dettaglio del servizio universale ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice.

L’Autorità provvederà, inoltre, affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie, di cui all’articolo 95, comma 2, siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione, come disposto dall’articolo 95, comma 3, del Codice.