Grosse novità per gli operatori Tlc nella bozza del Dl PNRR, oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri iniziato alle 16,30. L’articolo 13 del provvedimento al vaglio del Governo introduce alcune modifiche in tema di telecomunicazioni e reti. In particolare, prevede nuovi obblighi di trasparenza in capo agli operatori, che d’ora in poi saranno quindi obbligati a comunicare ai consumatori la tecnologia di connessione migliore presente nel domicilio dove sono chiamati ad attivare una nuova connessione. Non basterà più parlare di velocità di connessione, bisognerà in primo luogo citare la tecnologia di connessione più performante disponibile in loco.
Evitare vuoti informativi
Questo per evitare che, pur in presenza di una tecnologia FTTH, il cliente non ne venga edotto e che quindi finisca per scegliere una soluzione con una performance inferiore come l’FTTC o un Adsl più comoda per l’operatore.
Una spinta alle tecnologie più performanti
In altre parole, gli operatori Tlc sono obbligati a favorire l’installazione della “la tecnologia con le prestazioni più elevate” disponibili all’indirizzo del cliente.
Una spinta del Governo all’FTTH, alla vera fibra, “L’intervento si rende necessario per garantire che l’utente finale possa beneficiare della migliore tecnologia disponibile presso la propria unità immobiliare, evitando pratiche atte a pregiudicare l’effettiva fruizione delle infrastrutture di nuova generazione. Il servizio di accesso a internet può essere, infatti, fornito mediante diverse tecnologie di rete di accesso: FTTH, FTTC, ADSL, FWA e FWA su rete 5G”, si legge nel testo del Dl PNRR.
Operatori devono privilegiare tecnologie a prestazioni più elevate
“Nella scelta del servizio il consumatore riceve normalmente l’informazione circa la velocità di connessione ma non viene informato delle tecnologie disponibili al suo indirizzo– prosegue il documento – È emerso infatti che taluni operatori di connettività, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, procedono all’attivazione dei servizi mediante soluzioni alternative con capacità inferiori, senza fornire al consumatore una completa informazione sul miglior livello tecnologico raggiungibile al proprio indirizzo”.
Con l’obbligo di informazione per gli operatori si colma una lacuna
“Sebbene l’articolo 98-quaterdecies del Codice delle comunicazioni elettroniche e la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 156/23/CONS stabiliscano obblighi di informazione e trasparenza in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi offerti, l’ordinamento non prevede attualmente alcun obbligo per l’operatore di riferire all’utente le tecnologie disponibili. Il comma in esame è quindi volto a colmare tale lacuna, introducendo l’obbligo a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche di comunicare all’utente le tecnologie disponibili per l’attivazione del servizio di accesso a internet, con le relative prestazioni misurate in base ai parametri di capacità rilevati tramite la Broadband Map dell’AGCOM, strumento pubblico e gratuito che consente di verificare, su tutto il territorio nazionale, le tecnologie di accesso e i relativi livelli di velocità. L’Autorità vigila sull’attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249”.
