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Accordi di gestione dei diritti d’autore: ricorso SIAE contro le decisioni della Commissione europea

COMUNICATO STAMPA


Il 16 luglio 2008, la Commissione europea ha adottato una decisione sugli accordi fra 24 società europee di gestione collettiva dei diritti d’autore ed in particolare sulle condizioni di gestione dei diritti di esecuzione in pubblico delle opere musicali nonché e la concessione delle licenze (unicamente per quanto riguarda le modalità di sfruttamento via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo).

Destinatarie della decisione sono 24 società di gestione collettiva stabilite nello Spazio economico europeo. Le società di gestione amministrano i diritti detenuti dagli autori (parolieri e compositori) sulle opere musicali di loro creazione. Tali diritti implicano, di regola, il diritto esclusivo di autorizzare o proibire lo sfruttamento delle opere protette, in particolare, per l’esecuzione in pubblico. Una società di gestione acquisisce tali diritti per cessione diretta da parte dei titolari originali o per trasmissione da parte di un’altra società che gestisce le stesse categorie di diritti in un altro paese del SEE e concede, a nome dei propri membri, licenze agli utilizzatori commerciali, quali le imprese di radiodiffusione o gli organizzatori di spettacoli.

Ogni singola società deve garantire che ogni titolare riceva la remunerazione dovutagli per lo sfruttamento delle sue opere, indipendentemente dal territorio sul quale tale sfruttamento ha avuto luogo, vigilando affinché non si verifichi alcuno sfruttamento non autorizzato.

La CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) è un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro che rappresenta 219 società di gestione collettiva che operano in 115 paesi.

Il contratto tipo sviluppato dalla CISAC (sin dal 1936!) è un modello non vincolante, sulla cui base possono essere conclusi accordi di rappresentanza reciproca (ARR) tra i suoi membri, mediante i quali si attribuiscono mutuamente il diritto di concessione delle licenze. Gli ARR comprendono non solo l’esercizio dei diritti per le applicazioni tradizionali dette «off-line» (concerti, radio, discoteche, ecc.), ma anche lo sfruttamento via Internet, satellite o ritrasmissione via cavo.

Ogni ARR impegna la società a vendere i diritti per il suo repertorio a tutte le altre società di gestione nei rispettivi territori. Grazie a questa rete di ARR, ogni azienda può offrire un portafoglio collettivo globale di opere musicali per gli utenti commerciali, ma solo per uso sul proprio territorio.

Nel 2000 la RTL Group SA presentava alla Commissione una denuncia contro una società di gestione aderente alla CISAC per denunciare il diniego, da parte di quest’ultima, di concederle, per le proprie attività di radiodiffusione musicale, una licenza su scala comunitaria. Nel 2003 la Music Choice Europe Ltd, che fornisce servizi di radiodiffusione e di televisione via Internet, presentava una seconda denuncia nei confronti della CISAC avente ad oggetto il contratto tipo.

Nel 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti della CISAC.

Nel 2007, 18 società di gestione nonché la CISAC hanno proposto alla Commissione degli impegni che peraltro la Commissione ha ritenuto che non fornissero risposte adeguate ai problemi di concorrenza evocati.

La decisione della Commissione fa divieto di alcune clausole-tipo:

• La clausola di iscrizione: restringe la capacità degli autori di iscriversi liberamente alle società di gestione collettiva di loro scelta.

• La clausola di esclusività: garantisce a ogni società do gestione collettiva, sul territorio su cui è stabilita, una tutela territoriale assoluta rispetto alle altre società di gestione collettiva, per quanto riguarda la concessione delle licenze agli utenti commerciali.

Fa divieto inoltre delle pratiche concertate (ogni società limita, attraverso accordi di rappresentanza reciproca, il diritto di concedere delle licenze relative al suo repertorio sul territorio dell’altra società di gestione collettiva contraente).

L’eliminazione di questi vincoli mira a permettere agli autori la scelta della società di gestione collettiva responsabile per l’amministrazione dei loro diritti (sulla base della qualità del servizio, l’efficacia della gestione collettiva e il livello commissioni di gestione). Essa consentirà inoltre agli utenti di ottenere più facilmente concessioni per la radiodiffusione di musica tramite il cavo Internet e satellite (in molti paesi gestite da una unica società di raccolta di loro scelta).

La decisione riguarda le società seguenti: AEPI, AKKA/LAA, AKM, ARTISJUS, BUMA, EAÜ, GEMA, IMRO, KODA, LATGA-A, PRS, OSA, SABAM, SACEM, SAZAS, SGAE , SIAE, SOZA, SPA, STEF, STIM, TEOSTO, TONO e ZAIKS nonché la Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori (CISAC).

Tutte le società – salvo BUMA (Paesi Bassi) e SABAM (Belgio) hanno introdotto ricorsi dinanzi al TUE, chiedendo l’annullamento della decisione.
 

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