Legge 66/2001

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La legge n. 66 del 20 marzo 2001 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 5 del23 gennaio 2001 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonch&#233 per il risanamento di impianti radiotelevisivi – delinea il passaggio in tempi rapidi (quinquennio 2002-2006) del sistema televisivo italiano dalla tecnica analogica a quella digitale.

La legge porta la firma del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi; del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuliano Amato; del Ministro delle comunicazioni Salvatore Cardinale e del Guardasigilli Piero Fassino.

Considerazioni generali

Il percorso che ha condotto all”approvazione della 66/2001 prende le mosse dalla leggen. 249del 31 luglio 1997, (conosciuta anche come ¿Legge Maccanico¿) che prevedeva una riserva di canali, poi definiti dall”Autorit&#224 per le garanzie nelle comunicazioni nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive approvato con deliberazione n. 68 del 30 ottobre 1998, per la trasmissione di programmi in tecnica digitale.

Switch-off

L¿Italia &#232 l¿unico Paese europeo ad avere adottato una legislazione che prevede tempi stringenti per il passaggio al digitale. Infatti, mentre gli altri Paesi hanno previsto calendari di transizione in un arco temporale che va dai sette ai dieci anni – soprattutto in funzione dello sviluppo del mercato degli apparecchi riceventi (unica eccezione gli Stati Uniti, che hanno fissato la data del 2006 per la definitiva migrazione dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali) – in Italia la data di chiusura delle trasmissioni analogiche &#232 stata fissata in via legislativa, anzich&#233 demandare allo sviluppo spontaneo del mercato la definitiva migrazione tra i due sistemi trasmissivi.

Negli altri Paesi in cui &#232 gi&#224 stata varata una normativa, le trasmissioni digitali terrestri sono riservate a specifici operatori e sono previste come un complemento aggiuntivo, con proprie frequenze, al sistema analogico, non come una sua completa sostituzione. Al punto che le date di switch-off dell¿analogico non sono indicate in nessun altro testo di legge.

In Italia, invece, la scadenza del 2006 impone una tabella di marcia che pu&#242 essere suddivisa in quattro fasi temporali:

1) fase di avvio dei mercati di programmi televisivi digitali terrestri;

2) fase della regolamentazione e della pianificazione delle frequenze in tecnica digitale;

3) fase della trasformazione delle trasmissioni da analogico a digitale;

4) fase di chiusura delle trasmissioni analogiche.

Operatori di rete e fornitori di contenuti

La legge 66/2001 ha introdotto una sostanziale distinzione fra operatore di rete e fornitore di contenuti. Nella televisione analogica, gli operatori sono integrati in linea verticale e svolgono un ampio arco di attivit&#224 (dalla gestione della capacit&#224 trasmissiva alla vendita pubblicitaria fino alla creazione dei contenuti); nella televisione digitale agiscono invece operatori specializzati che si concentrano sui propri specifici ambiti, riducendo i costi.

La differenziazione fra i soggetti operanti sul mercato promette di dare vita a un settore caratterizzato da barriere all¿ingresso pi&#249 basse di quelle attuali.

Le caratteristiche della tv digitale italiana sono:

  • partecipazione di un ampio numero di operatori;
  • per i consumatori, una pi&#249 vasta gamma di programmi e una variet&#224 di servizi (per esempio, Internet e posta elettronica);
  • integrazione con altri settori della comunicazione (per esempio l¿editoria e le attivit&#224 Internet): gestione della pubblicit&#224 (per esempio annunci classificati), fornitura di informazioni su misura, notizie e dati di prossimit&#224.

Nelle intenzioni del legislatore, le prospettive offerte dalla tv digitale dovrebbero far venire meno, fino ad annullarli, gli attuali limiti del sistema televisivo italiano: affollamento dello spettro di frequenze riservato alla radiodiffusione, pochi operatori con la necessaria solidit&#224 finanziaria, basso rapporto fra spese di comunicazione e prodotto interno lordo (migliorabile sia grazie all¿integrazione con altri mezzi sia per l¿uso di servizi interattivi).

Gli otto criteri direttivi

Il comma 7 dell¿art. 2 bis della legge 66, che affida all¿Autorit&#224 per le Comunicazioni la redazione del Regolamento, individua quali principi guida otto “criteri direttivi”:

1) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilit&#224, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

2) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

3) definizione dei compiti degli operatori, nell¿osservanza dei principi di pluralismo dell¿informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

4) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

5) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l¿articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

6) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

7) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

8) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.


Iter parlamentare

Camera

La legge 66/2001 &#232 stata presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuliano Amato e dal Ministro delle comunicazioni Salvatore Cardinale il 24 gennaio 2001. Assegnata alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 24 gennaio 2001, con il parere delle commissioni, I, Il, V, VIII, IX, XII, parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. Esaminata dalla VII commissione il 31 gennaio 2001; il 1°, 7 e 8 febbraio 2001.

Esaminata in aula il 12 e 13 febbraio 2001 e approvata il 14 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5000)

Assegnata alla VIII commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 16 febbraio 2001 con pareri delle commissioni la, 2a,6a, 12a, 13a e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminata dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull”esistenza dei presupposti di costituzionalit&#224, il 20 febbraio 2001.

Esaminata dalla VIII commissione, in sede referente, il 20, 21, 27 febbraio 2001.

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.

Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, &#232 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n.13 del 24 gennaio 2001.

A norma dell”art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell”attivit&#224 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.