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Direttiva Quadro 2002/21/CE relativa all¿istituzione di un quadro normativo unico per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

Europa



I servizi della societ&#224 dell”informazione sono disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell”8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ&#224 dell”informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”).

Con l¿approvazione delle direttive del 7 marzo 2002, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno inteso fornire agli Stati membri un quadro comune per le reti e i servizi di telecomunicazioni.

Gli Stati hanno tempo fino al 24 luglio 2003 per il recepimento nella normativa nazionale.

Le disposizioni del pacchetto legislativo europeo entrano quindi in vigore dal 25 luglio 2003.

La Direttiva2002/21/CE istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorit&#224 nazionali di regolamentazione e istituisce le procedure atte a garantire l”applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunit&#224.

La Direttiva, e le direttive particolari, si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica, le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformit&#224 del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva

e fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Riferimenti alla televisione digitale

Il comma 10 della direttiva 2002/21/CE fa espresso riferimento alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale. Secondo il legislatore europeo, le autorit&#224 di regolamentazione devono incoraggiare gli operatori di rete e i produttori di apparecchiature terminali a cooperare per rendere pi&#249 agevole agli utenti disabili l”accesso ai servizi di comunicazione elettronica.

Il comma 30, nell¿affermare che la normalizzazione deve essere un processo essenzialmente guidato dal mercato, ammette che possono aversi situazioni in cui &#232 opportuno esigere l”osservanza di norme comunitarie specifiche per garantire l”interoperabilit&#224 nel mercato unico.

A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all”impiego di norme per l”emissione di segnali televisivi e abrogata dalla Direttiva 2002/21/CE, non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale.

Tuttavia, nell”ambito del Digital Video Broadcasting Group gli operatori europei hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione digitale televisiva che sono stati poi normalizzati dall”Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazioni dell”Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU).

Le procedure di normalizzazione contemplate dalla direttiva 2002/21/CE non modificano il disposto della direttiva 1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilit&#224 elettromagnetica.

Il comma 31 promuove l¿interoperabilit&#224 dei servizi televisivi digitali interattivi e delle apparecchiature terminali avanzate per la televisione digitale, a livello del consumatore, al fine di garantire il libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei mezzi d”informazione e la diversit&#224 culturale. In questo passo della Direttiva il legislatore europeo auspica che i consumatori possano ricevere, a prescindere dal modo di trasmissione, tutti i servizi della televisione digitale interattiva, tenuto conto della neutralit&#224 tecnologica, del futuro progresso tecnologico, dell”esigenza di promuovere il passaggio alla televisione digitale e dello stato della concorrenza nei mercati dei servizi della televisione digitale.

Inoltre, i fornitori delle piattaforme di televisione digitale interattiva dovrebbero tendere a utilizzare una Application Programming Interface (API) aperta, conforme agli standard o alle specifiche adottate da un organismo di normalizzazione europeo. Il passaggio dalle esistenti API alle nuove API aperte dovrebbe essere incoraggiato e organizzato, per esempio attraverso un memorandum d”intesa fra tutti gli operatori del mercato interessato. Le API aperte facilitano l”interoperabilit&#224, vale a dire la trasportabilit&#224 di contenuti interattivi fra meccanismi di fornitura e la piena funzionalit&#224 di tali contenuti sulle apparecchiature terminali avanzate. Occorre tenere conto, comunque, della protezione dell¿apparecchiatura ricevente da attacchi dolosi, come ad esempio i virus informatici.



La Direttiva 2002/21/CE istituisce un Comitato per le comunicazioni che assiste la Commissione.

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