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#ddaonline: biblioteche Ue possono digitalizzare libri senza consenso dell’autore

Unione Europea


Gli Stati membri dell’Ue possono autorizzare le biblioteche a digitalizzare i libri e le opere da esse detenute nelle loro collezioni anche senza l’accordo dei titolari dei diritti d’autore. Lo stabilisce un parere della Corte di Giustizia Europea, che limita il diritto di digitalizzazione delle opere alla sola lettura elettronica all’interno della biblioteca stessa a scopo di ricerca e studio.

Le biblioteche pubbliche potranno inoltre stampare e immagazzinare su chiavetta USB l’opera digitalizzata. La direttiva sul diritto d’autore non consente invece agli utenti di copiare l’opera digitalizzata dalla biblioteca su una chiavetta USB ma non impedisce, in linea di principio, di fare una stampa dell’opera a titolo privato. Questo il parere espresso dall’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 

La disputa nasce in Germania, tra l’Università tecnica di Darmstadt la casa editrice Eugen Ulmer KG.

In dettaglio, la casa editrice cerca di impedire che l’università digitalizzi un’opera che essa detiene nel proprio fondo bibliotecario e edita dalla Eugen Ulmer e che gli utenti della biblioteca possano procedere, da posti di lettura elettronica istituiti nella biblioteca stessa, alla stampa dell’opera o al suo stoccaggio su una chiave USB e/o a portare tali riproduzioni al di fuori della biblioteca. L’università ha infatti digitalizzato il libro, proponendolo sulle sue postazioni di lettura elettronica. Essa aveva rifiutato l’offerta della casa editrice di acquisire e di utilizzare sotto forma di libri elettronici (E-books) i manuali da essa editi.

Nelle conclusioni odierne, l’avvocato generale Niilo Jääskinen considera anzitutto che la biblioteca possa avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati. A parere dell’avvocato generale Jääskinen, la biblioteca non può più avvalersi di tale eccezione solamente qualora un contratto di tal genere sia stato già concluso.

Inoltre, l’avvocato generale conclude che la direttiva non osta a che gli Stati membri concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere della loro collezione. Ciò può avvenire ad esempio per proteggere gli originali delle opere che, pur essendo ancora coperte dal diritto d’autore, siano antiche, fragili o rare.

L’avvocato generale Jääskinen precisa tuttavia che la direttiva consente non una digitalizzazione globale di una collezione, bensì unicamente la digitalizzazione di opere individuali.

Infine, l’avvocato generale Jääskinen ritiene che la direttiva non consenta agli utenti dei terminali dedicati di stoccare su una chiave USB le opere messe a loro disposizione.

L’avvocato generale non ravvisa alcuna differenza tra una fotocopia di pagine di un’opera fisicamente presente nei fondi della biblioteca e la stampa di pagine di una copia digitale. Il rischio di una distribuzione illecita diffusa, presente nel caso di copie digitali, non esiste nel caso di stampa su carta. Via libera quindi alla copia privata su carta per gli utenti.

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