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Precisazioni del Garante Privacy sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Italia


Riceviamo e volentieri pubblichiamo la precisazione del  Garante per la protezione dei dati personali giunta oggi in redazione in merito all’articolo: “PAdigitale: Fascicolo Sanitario Elettronico, attenzione agli ‘eccessi di privacy’ “ pubblicato il giorno 8 Aprile 2014 su Key4biz:

 

 

Caro Direttore,

dobbiamo purtroppo rilevare che nell’articolo “PAdigitale: Fascicolo Sanitario Elettronico, attenzione agli ‘eccessi di privacy”, dell’8 aprile sono riportate alcune inesattezze e affermazioni che vanno precisate.

 

Ci preme innanzitutto sottolineare che il cosiddetto diritto del malato di “oscurare l’oscuramento” (per utilizzare un’espressione del giornalista) non discende da un “eccesso di zelo” del Garante della privacy, ma da una precisa norma di legge che il Garante è tenuto a rispettare e a far rispettare: il d.l. n. 179/2012 (vedasi ad esempio il comma 3 bis dell’articolo 12).

 

La possibilità del cosiddetto oscuramento, condivisa tra l’altro da tutti i Garanti europei, non fa altro che proteggere un diritto che ogni paziente già può esercitare, ovvero quello di decidere liberamente e consapevolmente quali eventi relativi alla propria anamnesi comunicare al medico. Ciò anche nel rispetto della legittima volontà dell’interessato di richiedere il parere di un altro specialista senza che quest’ultimo possa essere influenzato da quanto già espresso dal collega. Questa libertà del paziente di scegliere cosa mostrare e cosa no si rivela, inoltre, di indubbia rilevanza per particolari categorie di persone, come le vittime di abusi, i sieropositivi, i minori che hanno diritto a una tutela rafforzata dei propri dati personali.

 

E’ inoltre importante ricordare ai lettori che il Fascicolo Sanitario Elettronico non certifica lo stato di salute di un paziente ma può aiutare semplicemente a inquadrare il suo stato clinico, nel rispetto del diritto dovere del medico di effettuare gli accertamenti che riterrà -anche deontologicamente – più opportuni. Il FSE costituisce infatti uno strumento di lavoro di per sé non esaustivo e non anche un documento vincolante per le scelte cliniche del medico, che rimane -anche da un punto di vista civilistico- l’unico responsabile delle scelte diagnostiche e terapeutiche. Tra l’altro, occorre sottolineare che, indipendentemente dalle ipotesi di oscuramento, il FSE è comunque incompleto visto che non include informazioni cliniche derivanti da accessi alle strutture sanitarie private (non convenzionate o non accreditate con il Ssn).

 

Non è precisa anche l’indicazione riportata nell’articolo che la possibilità di oscurare alcune parti del FSE sarebbe in contrasto con gli interessi di risparmio di spesa a carico del sistema sanitario nazionale. Il controllo della spesa sanitaria, infatti, può essere effettuato dalle Regioni e dal Ministero della Salute attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico nei limiti previsti dalla legge ed, in particolare, senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel Fascicolo. Con riferimento alle richiamate finalità di risparmio delle spesa prescrittiva di farmaci, si evidenzia poi che tale finalità sarà raggiunta – nel rispetto del quadro normativo vigente – attraverso il dossier farmaceutico il cui inserimento, nell’attuale fase di avvio dei Fse regionali, non è ancora previsto.

 

Riteniamo non condivisibile, infine, neppure l’ultima affermazione dell’autore dell’articolo, relativa alla ipotizzabile possibilità di esercitare il diritto di oscuramento solo nei confronti delle prestazioni sanitarie erogate a solo carico dell’interessato. Questa eventuale soluzione, infatti, genererebbe la conseguenza che il diritto alla protezione dei dati personali assurgerebbe a diritto solo per coloro che godono di una situazione economica privilegiata, che gli consente di accedere alle cure privatamente.

 

Ufficio Stampa

Garante per la protezione dei dati personali

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