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Editori Vs motori di ricerca: sentenza Ue sui link, è bagarre

Italia


La sentenza della Corte di Giustizia Ue nel caso Göteborgs-Posten contro Retriever Sverige secondo la quale pubblicare un link che rimanda a opere tutelate da copyright non necessita l’autorizzazione dei titolari dei diritti a meno che i contenuti in questione non siano disponibili solo in abbonamento, è destinata a far discutere per le ripercussioni che avrà nell’annosa querelle che contrappone editori a motori di ricerca.

Una problematica alla quale il Sottosegretario Giovanni Legnini aveva provato a dare una risposta presentando una norma in un più ampio articolato riguardante tutta la filiera editoriale nell’ambito del Disegno di Legge Destinazione Italia che è fermo alla bollinatura della Ragioneria dal mese di dicembre e che adesso non sapremo che fine farà vista la crisi di governo e le dimissioni del premier Enrico Letta.

 

Non possiamo affermare che la sentenza di ieri della Corte Ue risolva sic et simpliciter il problema, perché in quest’ultimo caso ci sono di mezzo anche i lauti guadagni che Google si garantisce grazie all’aggregazione delle notizie online e per la quale diversi Paesi europei e pure Israele stanno provando a trovare una soluzione. Certamente però rappresenta un importante tassello di questo complesso mosaico che è il diritto d’autore nell’era digitale. 

 

Il punto di vista di FIMI

Secondo Enzo Mazza, presidente della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), “La decisione (della Corte di Giustizia Ue, ndr) si limita alla fattispecie solamente relativa a un servizio free già disponibile al pubblico, ovvero, per esempio YouTube, non certo ai link a contenuti protetti come partite di calcio. Piuttosto, molto interessante, afferma che il link è messa a disposizione del pubblico, quindi fare un sito di link a siti pirata è una violazione”.

 

Link a servizi gratuiti

La Corte ha, infatti, rilevato che “il fatto di fornire link cliccabili verso opere protette costituisce un atto di comunicazione“, cioè “una messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso“.

Tuttavia, precisano i giudici di Strasburgo, “ciò non varrebbe nell’ipotesi in cui un link consentisse agli utenti di aggirare misure di restrizione adottate dal sito in cui l’opera protetta è collocata al fine di limitarne l’accesso da parte del pubblico ai soli abbonati”.

 

La sentenza sicuramente farà discutere. Ne è la prova il contenuto della norma predisposta dal Sottosegretario Legnini che guarda alla problematica da un altro punto di vista.

 

Revisione del TU del 1941 sul diritto d’autore

L’art. 14 comma 1 del disegno di legge Destinazione Italia che integra l’art 65 del TU sul diritto d’autore del 1941, prevede infatti che “Laddove sia stata apposta dichiarazione di riserva, la riproduzione, la comunicazione al pubblico e in ogni caso l’utilizzazione, anche parziale, in ogni modo o forma, ivi compresa l’indicizzazione o aggregazione di qualsiasi genere, anche digitale, di prodotti dell’attività giornalistica, compresi la forma e il contesto editoriali, pubblicati a stampa, con mezzi digitali, tele-radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico con altri mezzi, è consentita solo previo accordo tra il titolare del diritto di utilizzazione economica dei prodotti medesimi, ovvero le organizzazioni di categoria dei titolari dei diritti a ciò delegate, e l’utilizzatore, ovvero le organizzazioni di categoria degli utilizzatori a ciò delegate. In mancanza di accordo sulle condizioni anche economiche dell’utilizzazione, dette condizioni sono definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza della parte interessata”.

 

Arbitrato di Agcom

Con questa norma, Legnini ha inteso modificare la parte della riserva di riproduzione per estenderla anche ai prodotti editoriali online e agli aggregatori di notizie, come Google News, facendo espresso di divieto in mancanza di autorizzazione dell’editore di usare questi pezzi e in caso di mancato accordo di prevedere un arbitrato da parte di Agcom che dovrà stabilire la renumerazione per l’utilizzo di quel materiale editoriale.

Si inibiscono, quindi, i motori di ricerca, spiega a Key4biz lo staffa di Legnini, a fare operazione anche solo di indicizzazione oltre che di aggregazione e si rimette la decisione all’Autorità in caso di mancato accordo.

L’Agcom si interporrebbe quindi nella mediazione dei due interessi con un potere regolatorio che dovrebbe costruirsi ex novo.

 

Già oggi l’editore può chiedere a Google, come a qualunque motore di ricerca o aggregatore di notizie, la deindicizzazione. Ma l’editore ha interesse ad avere visibilità sul web così come i motori di ricerca o aggregatori hanno interesse ad avere quanto più possibile materiale indicizzato. Questo però non significa che all’editore non spetti una remunerazione equa per i suoi contenuti.

 

Accordo commerciale tra Editori e Google

Necessario, quindi, cercare la via per un accordo che preveda un utilizzo remunerato.

Gli editori, precisa a Keyt4biz lo staff di Legnini, non lamentano la violazione del diritto d’autore ma la composizione di due interessi commerciali.

Oggi, infatti, l’unica possibilità per gli editori è di negare tout court l’indicizzazione, ma così facendo loro sparirebbero dal web.

Google, precisa a Key4biz lo staff di Legnini, vince sul mercato perché piccoli e grandi editori hanno interesse a essere reperibili nelle ricerche e sulla base della loro esistenza in rete il motore di ricerca vende molta pubblicità: più indicizza, più pubblicità vende e più fattura senza dover stornare neanche in minima parte queste entrate a quelli che tutto sommato hanno nutrito le sue pagine.

Questo evidenzia la necessità dell’accordo tra le due parti in cui Agcom può svolgere il ruolo di mediatore.

 

Cosa succederà adesso vista la crisi di governo? Due le possibilità: o la norma verrà riassunta dal nuovo esecutivo o sarà istruita ex novo e allora forse la sentenza della Corte di Giustizia Ue darà nuove indicazioni. 

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