#ddaonline, la FUB partner di Agcom nella lotta alla pirateria

di Raffaella Natale |

La Fondazione Ugo Bordoni al lavoro sul software che sarà pronto in vista dell’entrata in vigore del Regolamento, il 31 marzo.

Italia


Diritto d'autore

Sul Regolamento Agcom per tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica non è ancora detta l’ultima parola. Mentre c’è già chi sta lavorando a un ricorso contro la delibera dell’Autorità, restano in piedi le due Proposte di Legge quella a firma dell’on. Liuzzi del M5s e quella del senatore del Pd Felice Casson.

A riguardo, nell’ultima audizione davanti alle Commissioni Cultura e Trasporti della Camera, il presidente Angelo Cardani è stato chiaro: se il Parlamento farà una legge, l’Autorità farà un passo indietro e il Regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 31 marzo, perderà ovviamente la sua efficacia.

 

Intanto un dato è certo ed è stato annunciato direttamente dal presidente dell’Agcom in audizione: la

FUB (Fondazione Ugo Bordoni) sarà partner tecnico dell’Autorità nella procedura di contrasto alla pirateria per la parte riguardante il sistema di Notice&Takedown previsto dal Regolamento.

La FUB collabora già con l’Agcom ad altri progetti come Misura Internet che permette agli utenti di valutare autonomamente, attraverso un software gratuito, la reale qualità dell’accesso a banda larga da postazione fissa, e il Monitoraggio del loudness riguardante il controllo dei livelli acustici dei messaggi pubblicitari e delle televendite.

 

Anche questa volta, quindi, la FUB fornirà all’Agcom un supporto tecnologico, una collaborazione nell’implementazione del Regolamento sul diritto d’autore online per la gestione delle istanze.

In altre parole, la Fondazione guidata da Alessandro Luciano tradurrà le disposizioni dell’Autorità per il contrasto alla pirateria digitale in un sistema informatico che sarà pronto in vista dell’imminente entrata in vigore delle disposizioni per la tutela del copyright.

 

Cardani non ha dettagliato in quali fasi e in quali momento interverrà il sistema realizzato dalla FUB, ma da una lettura attenta del Regolamento si può dedurre quali potrebbero essere i compiti della Fondazione.  

Tutte le comunicazioni previste dal Regolamento, si legge, sono effettuate esclusivamente

mediante posta elettronica, ove possibile, certificata (artt. 15 e 16 del Capo V).

Si tratta di tutte le procedure di Notice&Takedown, in cui l’Autorità interviene su istanza di parte (articolo 5 Capo III).

Probabilmente la FUB gestirà tutto il sistema delle comunicazioni che l’Autorità userà per contattare i siti, i provider, gli utenti sospettati d’aver violato le leggi sul diritto d’autore.

 

Più precisamente, come spiega l’articolo 6 del Capo III, un soggetto, “qualora ritenga che un’opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d’autore, può presentare un’istanza all’Autorità, chiedendone la rimozione”.

L’istanza, e in questa fase certamente la FUB potrebbe avere un ruolo, “è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell’Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto”.

 

Probailmente il software della Fondazione sarà utile anche per l’archiviazione delle istanze irricevibili, improcedibili, inammissibili, manifestamente infondate e ritirate.

La Direzione è poi tenuta a dare notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento che viene avviato entro sette giorni dalla ricezione delle istanze.

 

L’avvio del procedimento viene comunicato ai prestatori di servizi coinvolti nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l’esatta individuazione delle opere digitali che si presume diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore; l’indicazione delle disposizioni che si assumono violate; una sommaria esposizione dei fatti e dell’esito degli accertamenti svolti; l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

 

Se i soggetti coinvolti in questa procedura di presunta violazione del copyright decidono di “adeguarsi spontaneamente” alle richieste della parte lesa, si dispone l’archiviazione.

Diversamente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno trasmettere all’Agcom le controdeduzioni con ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.

Sono previste anche delle proroghe dei tempi qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi.

L’Agcom, esaminati gli atti, ne dispone l’archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi. Diversamente, esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi coinvolti impediscano la violazione o vi pongano fine, a tale scopo l’organo collegiale adotta gli ordini nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro tre giorni dalla notifica.

 

Qualora il sito che rende disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore sia ospitato su un server ubicato in Italia, l’organo collegiale ordina ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva.

In presenza di violazioni di carattere massivo, si potrà invece chiedere la disabilitazione dell’accesso.

 

Qualora invece il sito in questione sia ospitato su un server straniero, l’Agcom può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito e può anche chiedere di reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall’Autorità.

 

Davanti ai casi di grave lesione dei diritti d’autore con sfruttamento economico delle opere digitali e davanti all’ipotesi di una violazione di carattere massivo, l’Agcom potrà procedere con un iter abbreviato.

 

La tutela del diritto d’autore si estende anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

 

In attesa d’avere informazioni dettagliate a riguardo, dovrebbe quindi essere compito della FUB predisporre l’intero sistema di comunicazione e posta certificata o meno per mettere in moto il sistema di contrasto alla pirateria.