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#ddaonline, gli ISP obbligati a bloccare l’accesso ai siti pirata?

Unione Europea


Gli Isp possono essere obbligati a bloccare l’accesso ai siti internet che violano il diritto d’autore. E’ questa la conclusione dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Pedro Cruz Villalón, intervenuto sul ricorso della Suprema Corte austriaca (Oberste Gerichtshof) che chiedeva inoltre chiarimenti sull’adozione di un eventuale provvedimento inibitorio per porre fine alle violazioni e prevenirne delle altre.

 

L’Oberste Gerichtshof è stato investito quale giudice di terzo grado di una controversia tra la UPC Telekabel Wien (internet provider austriaco di grandi dimensioni) da un lato, e la Constantin Film Verleih e la Wega Filmproduktionsgesellschaft dall’altro. Su domanda della Constantin Film e della Wega i giudici dei precedenti gradi di giudizio hanno proibito all’UPC, attraverso un provvedimento cautelare – nel caso del giudice d’appello senza menzionare le concrete misure da adottare – di fornire un accesso ai suoi clienti al sito kino.to che permette agli utenti di vedere in streaming o scaricare film i cui diritti sono di Constantin e Wega.

L’internet provider austriaco si è sempre difeso sostenendo di non avere alcun rapporto giuridico con i gestori del sito. Secondo la Suprema Corte austriaca, però, si può ritenere “con quasi assoluta certezza che alcuni clienti dell’UPC abbiano fruito dell’offerta di kino.to“.

 

Villalón è del parere che anche l’Isp dell’utente di un sito che viola il diritto d’autore debba essere considerato come un intermediario i cui servizi sono utilizzati da un terzo – segnatamente il gestore del sito internet – per violare il diritto d’autore e di conseguenza deve essere preso in considerazione quale destinatario del provvedimento inibitorio. Inoltre l’avvocato generale ritiene che “non sia compatibile con il necessario bilanciamento tra i diritti fondamentali delle parti coinvolte, vietare a un provider in modo totalmente generale e senza prescrizione di misure concrete di consentire ai suoi clienti l’accesso a un determinato sito internet che viola il diritto d’autore“. Ciò vale anche nel caso in cui il provider possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto, dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevoli per l’attuazione del divieto.

Villalón sottolinea in tale contesto che il provider dell’utente non ha alcun rapporto con i gestori del sito internet che ha violato il diritto d’autore ed esso non ha leso tale diritto.

Una concreta misura di blocco relativa a uno specifico sito internet, imposta nei confronti di un provider, invece, non sarebbe, in linea di principio, sproporzionata per il solo fatto che comporti un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, potrebbe essere facilmente aggirata senza particolari conoscenze tecniche.

 

Spetterebbe ai giudici nazionali compiere nel caso di specie un bilanciamento tra i diritti fondamentali delle parti coinvolte, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti e assicurare in tal modo un giusto equilibrio.

Nella valutazione dei diritti fondamentali occorrerebbe inoltre tenere conto del fatto che in futuro potrebbero essere trattati dinanzi ai giudici nazionali numerosi casi analoghi nei confronti di ciascun provider. L’avvocato generale Cruz Villalón rileva inoltre che il titolare dei diritti dovrebbe anzitutto citare in giudizio direttamente, ove possibile, i gestori del sito internet illegale o i loro provider.

 

Dopo il parere dell’avvocato generale, spetta adesso ai giudici della Corte di giustizia Ue deliberare nel merito.

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