Musica, l’Italia si allinea alla Ue e porta a 70 anni il diritto d’autore

di Raffaella Natale |

La misura garantisce ad artisti e interpreti, che in genere iniziano la loro carriera in giovane età, un adeguato ritorno economico per le loro interpretazioni musicali in vecchiaia.

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Diritto d'autore

Si è aperta oggi con un minuto di silenzio per ricordare le vittime della Sardegna la riunione del Consiglio dei Ministri che, tra le altre cose, ha adottato lo schema di recepimento della direttiva 2011/77/UE che estende da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma e dei produttori di fonogrammi.

Il nuovo termine di protezione si calcolerà a partire dalla pubblicazione o dalla comunicazione al pubblico del fonogramma, a seconda di quale atto di sfruttamento economico sia avvenuto prima.

 

La FIMI (Federazione dell’industria musicale italiana di Confindustria) ha espresso apprezzamento per l’adozione del provvedimento legislativo, che “consente di raggiungere l’obiettivo fissato dalla Ue di elevare il livello di protezione degli artisti dell’industria musicale, garantendo loro lo sfruttamento (economico ed artistico) delle proprie interpretazioni per un periodo di tempo più lungo degli attuali 50 anni, ritenuti non sempre sufficienti a coprire la durata dell’intera vita degli artisti stessi”.

 

La misura garantisce così ad artisti e interpreti, “che in genere iniziano la loro carriera in giovane età”, un adeguato ritorno economico per le loro interpretazioni musicali in vecchiaia, “un periodo della loro vita, ossia gli ultimi anni – spiega la relazione che accompagna il provvedimento – in cui si trovano a far fronte ad un calo di reddito“. Altro obiettivo dichiarato della normativa Ue, “proteggere l’esecuzione degli artisti per tutto l’arco della loro vita“, e “limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni quando essi sono ancora in vita”. Da qui, l’allungamento di 20 anni, da 50 a 70, della durata dei diritti riconosciuti computati a partire dalla prima pubblicazione lecita su supporto fisico del brano musicale o la sua diffusione elettronica a distanza.

 

Nell’estendere i termini di protezione, la norma prevede, tuttavia, una serie di misure dirette a riequilibrare il contenuto dei contratti di cessione dei diritti connessi stipulati con i produttori di fonogrammi e attualmente in vigore, a favore degli artisti. In tal senso: nel caso in cui allo spirare dei 50 anni il produttore discografico non metta in vendita, o comunque a disposizione del pubblico, una quantità sufficiente di copie del fonogramma, è data agli artisti di risolvere unilateralmente il contratto di cessione dei diritti connessi.

 

Viene stabilito, inoltre, l’obbligo per i produttori di accantonare in un fondo il 20% dei guadagni annuali ottenuti a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi. Tale somma supplementare dovrà essere devoluta attraverso le società di gestione collettiva agli artisti, i cui contratti discografici prevedono forme di compenso forfetario, e non secondo percentuali annuali sulle vendite.