Diritto d’autore, Posteraro (Agcom): ‘L’enforcement ha carattere fortemente garantistico’

di Raffaella Natale |

Sull’enforcement, il Commissario ha sottolineato il carattere fortemente garantistico, ricordando in particolare le disposizioni secondo le quali l’Autorità può attivarsi solo su istanza di parte.

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Francesco Posteraro

Si è parlato di ‘Stampa Editoria Informazione‘ oggi in occasione di un convegno giuridico, svoltosi a Napoli presso la sede della casa editrice Editoriale Scientifica e organizzato dalla rivista “Diritto e Società“.

Al centro del dibattito la libertà d’informazione, il pluralismo ma soprattutto internet per capire dove ci sta portando il web e come ha cambiato e cambierà il mondo dei media.

In questo contesto non poteva mancare un approfondimento sul copyright e sulle nuove disposizioni contenute nello schema di Regolamento dell’Agcom a ridosso della conclusione della consultazione pubblica indetta dall’Autorità per ascoltare tutte le parti interessate.

La speranza dell’Autorità guidata da Angelo Cardani è che l’approvazione definitiva del Regolamento possa avvenire entro il prossimo novembre. In questo caso, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sarebbe prevista per febbraio.

 

Il Commissario Agcom Francesco Posteraro è intervenuto su “La regolazione del diritto d’autore nella rete” per soffermarsi, innanzitutto, sul fondamento giuridico della competenza dell’Agcom a regolamentare la materia, che deriva dalla legge sul diritto d’autore e dal decreto legislativo n. 70 del 2003, con il quale è stata recepita la direttiva europea sul commercio elettronico.

 

In particolare, ha spiegato Posteraro, la legge attribuisce all’Agcom funzioni di vigilanza riferite alle violazioni del diritto d’autore. A sua volta, il decreto legislativo n. 70 prevede che sia l’autorità giudiziaria sia l’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza, ossia l’Agcom, possano esigere, anche in via d’urgenza, che i prestatori di servizi della società dell’informazione, ossia i provider, pongano fine alle violazioni del diritto d’autore stesso.

 

“Lo schema di regolamento approvato dall’Autorità nello scorso mese di luglio – ha quindi ribadito il Commissario Agcom – non fa altro, quindi, che disciplinare le modalità di esercizio del potere conferito all’Autorità stessa dalla legge”.

 

Anche le misure volte a reprimere le violazioni ricalcano fedelmente le disposizioni del decreto legislativo n. 70. Quest’ultimo menziona, infatti, espressamente la rimozione delle informazioni illecite e la disabilitazione dell’accesso ad esse. Lo schema di regolamento ne prevede l’applicazione secondo un criterio di gradualità: si ricorrerà pertanto alla disabilitazione dell’accesso quando non risulterà possibile procedere alla rimozione selettiva, come accade in presenza di siti dediti pressoché esclusivamente alla pirateria e di siti ospitati su server ubicati all’estero. Quanto ai soggetti destinatari delle misure, essi debbono essere identificati esclusivamente negli internet service provider, come è previsto dal citato decreto legislativo e come risulta dal fatto che solo i provider rientrano nella platea dei soggetti sottoposti ai poteri regolatori dell’Autorità. Pertanto, non sono previste misure nei confronti dei downloader, e neppure nei confronti degli uploader e dei gestori delle pagine internet.

 

Il commissario Posteraro ha poi illustrato la parte del provvedimento dedicata alla promozione dell’offerta legale e all’educazione dei consumatori, non meno importante, nella filosofia dell’intervento dell’Agcom, di quella dedicata alla repressione delle violazioni. Al fine di incentivare lo sviluppo dell’offerta legale è prevista l’istituzione di un apposito Comitato tecnico, formato dai rappresentanti delle categorie interessate e da quelli di organismi pubblici dotati di competenze in materia di diritto d’autore.

 

Quanto alla parte relativa all’enforcement, il Commissario ne ha sottolineato il carattere fortemente garantistico, ricordando in particolare le disposizioni secondo le quali l’Autorità può attivarsi solo su istanza di parte; il titolare del diritto, per potersi rivolgere all’Agcom, deve aver prima formulato una richiesta di rimozione del contenuto protetto al gestore della pagina internet; appena avviato il procedimento, l’Autorità invita l’uploader, il gestore della pagina internet e i provider ad adeguarsi spontaneamente alla richiesta di rimozione; l’uploader, il gestore della pagina internet e i provider possano presentare controdeduzioni, allegando ogni utile elemento di prova. Posteraro ha fatto presente infine che il procedimento amministrativo viene immediatamente archiviato se una qualsiasi delle parti decide di adire l’autorità giudiziaria e che i provvedimenti adottati dall’Agcom possono essere ovviamente impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria stessa.