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Quel pasticciaccio sul Wi-Fi: un testo che rischia di far poco per voler far troppo

Italia


Decreto del Fare” e Wi-fi: una storia infinita tutta centrata sul discusso articolo 10.

Al testo originario deludente e, per alcuni versi, fuorviante, è seguita una seconda e pasticciata formulazione che è stata licenziata la scorsa settimana, e ad essa è seguita un’ulteriore riscrittura registrata ieri, 22 luglio nella seduta serale della Commissione Bilancio. Il testo, cosi riformulato, sarà sottoposto domani 24 luglio al voto di fiducia, che esclude pertanto qualunque discussione di merito sul testo che a questo punto risulta del tutto blindato.

 

Verrebbe voglia di festeggiare per la conclusione di una vicenda reclamata da tutti coloro ai quali sta a cuore lo sviluppo digitale del nostro Paese.

I media hanno acclamato stamane la totale o quasi liberalizzazione dell’uso del Wi-Fi.

Ma così non è.

Il testo cui si è pervenuti potrebbe portare a ulteriori rimaneggiamenti imposti dall’Unione Europea.

L’esito di tali sviluppi non è, al momento, scontato.

Difficile immaginare come il Parlamento reagirà alle richieste di modifiche che potrebbero pervenire dalla UE.

Per queste ragioni è forse utile esporre di seguito in modo sintetico e, sperabilmente, chiaro i punti sui quali si poteva fare meglio e sui quali prevedibilmente si dovrà intervenire.

 

Il nuovo testo recita nella prima frase del comma 1. :

 

“L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori…”

 

Peccato che così non è, per due ragioni.

 

La prima è che tale affermazione limita la procedura liberalizzata alle attività nelle quali “…l’offerta di accesso (a internet, ndr.) non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.”, ovvero bar, ristoranti alberghi, esercizi commerciali di ogni tipo.

Sono pertanto esclusi tutti gli Internet cafè ed esercizi assimilabili, nei quali l’accesso alla rete rappresenta la principale attività, ma anche tutte le Società che attualmente operano nel campo dell’accesso a internet tramite Wi-Fi, che restano vincolate agli obblighi e agli oneri della precedente regolamentazione.

 

La seconda è che l’abolizione del comma 2., relativo alla tracciabilità degli utenti, è stato cassato in modo del tutto sommario, senza alcuna considerazione di eventuali vincoli europei.

Difatti, l’eliminazione della tracciabilità e il conseguente annullamento di qualsivoglia custodia dei file relativi alla navigazione degli utenti, svincola sì da qualunque obbligo di privacy e di rispetto delle norme imposte dal Garante della Privacy, ma disattende le prescrizioni della normativa europea (Direttiva 24/2006/CE) relativa alla identificazione degli utenti.

 

E allora cosa accadrà?

Prevedibilmente, se approvato, come sarà, il Decreto dovrà essere notificato alla Commissione Europea e prevedibilmente quest’ultima inviterà l’Italia a modificare ulteriormente il testo, ottemperando a quanto previsto dalla normativa europea in materia di identificabilità degli utenti che accedono a internet.

 

Lo scorso 28 giugno, ci eravamo permessi di suggerire un possibile testo, che plausibilmente avrebbe ottemperato alle esigenze di sviluppo del Wi-fi e agli obblighi europei (cfr. Errore fatale nel Decreto del Fare. I servizi di telecomunicazioni liberati da licenze e autorizzazioni? E il Wi-Fi?).

La soluzione praticabile è quella dell’assegnazione di un IP pubblico (fornito dall’esercente) a ciascun utente che navighi in un’area servita da Wi-Fi (bar, ristorante, centro commerciale, scuola, università ecc.).

 

E’ esattamente ciò che sono chiamati a fare gli operatori autorizzati che offrono accesso a internet via Wi-Fi, sulla base di un’autorizzazione generale..

Non c’è altro modo per assicurare l’identificabilità di un utente internet presso un’area servita da Wi-Fi.

Che siano poi saltate quelle parti relative al Mac Adress è solo stato un bene, perché quelle disposizioni non avrebbero assicurato alcunché, ma questi punti sembrano difficilmente risolvibili se non nelle modalità qui avanzate.

Vedremo ad ogni modo ciò che accadrà, ma dovremo comunque aspettare la notifica del testo del Decreto presso la Commissione Europea sino alle determinazioni di quest’ultima in merito.

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