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Finali di calcio in Tv, la Corte Ue respinge le impugnazioni di FIFA e UEFA: gli Stati possono vietare la vendita in esclusiva dei diritti

Unione Europea


La Corte di Giustizia Ue ha respinto le impugnazioni di FIFA e UEFA riguardanti la trasmissione in esclusiva delle finali di calcio.

La Direttiva 89/552/CEE consente, infatti, agli Stati membri di vietare le esclusive degli eventi di particolare rilevanza per la società, quando priverebbero una parte importante del pubblico della possibilità di seguirli su canali liberamente accessibili.

 

FIFA (Fédération internationale de football association) organizza la finale dei Mondiali di calcio e UEFA (Union des associations européennes de football) la finale del campionato d’Europa di calcio (EURO). La vendita dei diritti televisivi di tali competizioni costituisce una fonte considerevole dei loro redditi.

 

Belgio e Regno Unito hanno redatto rispettivamente un elenco degli eventi considerati di particolare rilevanza per la loro società, tra i quali figurano, per il primo Paese, tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo, per il secondo oltre ai Mondiali anche gli incontri finali dell’EURO.

 

FIFA e UEFA hanno impugnato tali decisioni, contestando il fatto che tutte queste partite possano costituire eventi di particolare rilevanza. Il Tribunale ha però respinto i loro ricorsi e hanno quindi presentato impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

 

Nella sentenza di oggi, la Corte Ue sottolinea che, i limiti posti dai due Paesi membri “sono giustificati dalla finalità di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di tali eventi”.

 

In questo contesto, la Corte sottolinea che la determinazione degli eventi in questione spetta unicamente agli Stati membri e che in questo ambito il ruolo della Commissione si limita a verificare se essi abbiano rispettato il diritto dell’Unione.

I giudici Ue evidenziano, tuttavia, che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le ragioni che li hanno indotti a ritenere che la fase finale dell’EURO costituisca un evento unico che deve essere considerato in toto come di particolare rilevanza per la loro società.

In ogni caso, specifica la Corte, questi errori non hanno inciso sulle presenti cause. il Tribunale ha, infatti, constatato, sulla base degli elementi forniti da FIFA e UEFA e alla luce della concreta percezione del pubblico del Regno Unito e del Belgio, che tutte le partite della fase finale di entrambi i tornei in parola suscitavano effettivamente, presso tale pubblico, un interesse sufficiente da poter costituire un evento di particolare rilevanza. 

La Corte ha pertanto respinto interamente le impugnazioni proposte da FIFA e UEFA. (R.N.)

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