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Decreto del Fare, sul Wi-Fi in Commissione Trasporti parere favorevole all’emendamento che tutela la privacy

Italia


Presentati alla Camera gli emendamenti al Decreto del Fare riguardanti l’articolo 10 che prevede la liberalizzazione del Wi-Fi.

La IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni ha espresso parere favorevole sulle seguenti modifiche. All’articolo 10, sostituire i comma 1 e 2 con i seguenti:

 

1. “Gli obblighi di conservazione dei dati personali, previsti dall’articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, trovano applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall’assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione”.

 

2. “I titolari e i gestori di pubblici esercizi o di circoli privati, ove l’offerta di accesso ad Internet non costituisca l’attività prevalente, e le pubbliche amministrazioni che pongano a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili non sono assoggettati all’autorizzazione generale prevista dall’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259″.

 

2-bis. “In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli enti locali possono fornire servizi di accesso ad Internet al pubblico all’interno di aree pubbliche di cui hanno la disponibilità”.

 

Il Decreto del Fare, all’articolo 10, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede: “L’offerta di accesso ad internet al è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address)”.

Al secondo comma si legge “La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155″.

 

Una norma che ha subito sollevato la protesta di tanti esperti e del Garante Privacy che ne ha chiesto lo ‘stralcio’, adducendo forti rischi per la riservatezza degli utenti, specie per quanto riguarda l’obbligo di tracciare alcune informazioni relative all’accesso alla rete (come il cosiddetto “indirizzo fisico” del terminale, MAC Address) (Leggi Articolo Key4biz).

 

Sull’argomento le opinioni sono molte e anche divergenti. Alcuni hanno posto l’accento sulle difficoltà di tracciabilità dei criminali informatici che conseguirebbero con l’entrata in vigore del decreto (Leggi Articolo Key4biz).

L’avvocato Fulvio Sarzana, esperto di new media, spiega che senza indagini sofisticate e costose, il numero MAC address non potrà identificare a fini di tutela e di repressione di reati nessun soggetto. (Leggi Articolo Key4biz).

Sulla questione Nicola De Carne, amministratore delegato Wi-Next, azienda italiana leader sul mercato wireless, osserva che: “Solo le Telco potranno effettuare la tracciatura per la quale servono software e hardware anche costosi. La norma apre sicuramente una potenziale falla di sicurezza. Credo che l’Agcom interverrà“.

 

L’articolo sulla liberalizzazione del Wi-Fi conterrebbe, inoltre, alcune gravi sviste. Formulazioni ambigue che rischiano di scardinare l’attuale impianto normativo relativo all’assegnazione di autorizzazioni e licenze per l’offerta di servizi di telecomunicazioni, oggi riservate agli Operatori di TLC, facendo venir meno la presumibile intenzione del legislatore di semplificare l’accesso Wi-Fi (Leggi Articolo Key4biz).

 

Sempre in merito all’articolo 10 anche Antonio Palmieri (PdL) e Stefano Quintarelli (Scelta Civica) hanno presentato emendamenti che vanno a correggere le imprecisioni del decreto.

L’emendamento di Palmieri prevede di sostituire il 1° e il 2° comma come segue:

1. “Quando non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore di un pubblico esercizio, l’offerta di accesso ad internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l’assegnazione temporanea a ciascun utilizzatore di un distinto indirizzo IP pubblico e il mantenimento di un registro informatico della associazione temporanea di tale indirizzo IP pubblico al MAC address del terminale utilizzato per l’accesso alla rete Internet”.

 

2. “La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali”.

 

2-bis. “Nel caso di offerte di accesso ad internet al pubblico da parte di pubbliche amministrazioni, sono favoriti standard unici di identificazione, adottati anche ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis della legge 31 luglio 2005, n. 155. Al fine di tutelare e promuovere gli investimenti e non falsare la concorrenza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta un regolamento che disciplina le modalità ed i limiti di tali offerte, in particolare delle offerte gratuite e non limitate all’accesso ai siti internet istituzionali.”

 

L’emendamento di Quintarelli prevede: soppressione del comma 1 e del primo periodo del comma 2.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola “accesso” aggiungere la seguente “WiFi“. Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: “3-bis. All’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, Al comma 1, sub a) è aggiunto  il seguente punto: “4) su un territorio fino a 50.000 abitanti, nulla è dovuto.”

 

Si attendono adesso i pareri delle commissioni Bilancio e Tesoro nonché Affari costituzionali della Camera valutare l’ammissibilità degli emendamenti. Entro la prossima settimana il quadro dovrebbe essere chiaro.

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