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Bitcoin, moneta virtuale e mezzo di pagamento reale: l’UE meglio degli USA? (In teoria, sì)

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Nel corso della storia, la moneta ha assunto forme e nomi molteplici, ancorché le sue funzioni siano rimaste invariate per secoli. Ma il profondo cambiamento dello scenario economico e sociale, a causa dalla globalizzazione e dalla rivoluzione digitale conseguente allo sviluppo dell’Information & Communications Technology (ICT), induce a profonde riflessioni.

Il denaro – quale tradizionale fonte di sviluppo economico – viene ora da più parti percepito come ostacolo e rischia di diventare obsoleto, specie in un contesto di grave crisi come quello in cui viviamo, nel quale i soldi da mezzo e bene intermediario degli scambi sono diventati un fine; le banche sembrano ignorare la principale ragione della loro stessa esistenza; ed il costo del denaro e del sistema creato per il suo mantenimento stanno diventando ogni giorno sempre più insostenibili.[1] E occorre interrogarsi su quali siano le prospettive del sistema monetario e quali siano le realtà già esistenti che possano consentire ad imprese e privati di beneficiare di un’alternativa, atteso che oltre tutto una nuova moneta c’è già, si sta diffondendo ovunque e sta acquisendo sempre più importanza.

La valuta in questione è il Bitcoin: la misteriosa e affascinante moneta virtuale nata nel 2009 ad opera di Satoshi Nakamoto, pseudonimo dell’anonimo internauta che l’ha inventata e la cui identità ad oggi è ancora sconosciuta.

 

La crescita del fenomeno Bitcoin ed il riconoscimento europeo

Il Bitcoin è una delle prime implementazioni dell’idea di cripto-valuta, descritta per la prima volta nel 1998 da Wei Dai nella mailing list cypherpunks, ed è pensato come una nuova forma di denaro digitale per il pagamento di beni e servizi e come mezzo di rimborso dei debiti. Le sue principali particolarità risiedono: (i) nell’impiego di tecniche crittografiche a base della sua coniatura (c.d mining o estrazione), (ii) nel decentramento della possibilità di “battere” nuova moneta, e (iii) nell’assenza di autorità centrali deputate al controllo e gestione del sistema di creazione e scambio.

Dal 2010 la “comunità Bitcoin” è incredibilmente cresciuta e conta oggi molti sviluppatori, utenti, società di exchange che forniscono piattaforme per gli scambi di borsa, ed imprenditori che offrono applicativi per l’impiego della valuta virtuale nei pagamenti. Nei mesi di Giugno e Luglio 2011, il Bitcoin ottenne improvvisamente l’attenzione dei Media, cosa che provocò un acquisto di massa. La bolla speculativa prodotta andò scemando verso la fine del 2011 ed il valore del Bitcoin riprese ad aumentare in maniera esponenziale, fino a passare, in un brevissimo lasso di tempo, dal (quasi) niente – cioè da un valore unitario di 0,05 dollari – ad un tasso di cambio che ha sfondato l’impressionante soglia dei 260 $ durante la crisi di Cipro dello scorso marzo 2013, dimostrando con ciò le sue potenzialità anche come bene rifugio.

Il 27 Settembre 2012 è stata creata la Fondazione Bitcoin per standardizzare, proteggere e promuovere i Bitcoin. E il 29 Ottobre del 2012, la Banca Centrale Europea ha pubblicato un importante documento di studio che – senza pregiudizi, né sminuire o demonizzare il fenomeno – ha affrontato con approccio sistematico, per la prima volta in assoluto (non solo da pare di una banca centrale, cioè), gli aspetti più rilevanti del sistema Bitcoin, sia dal punto di vista economico che giuridico. In quella sede, la BCE ha apprezzato la creatività e l’innovazione dei sistemi di pagamento generati dal Bitcoin,[2] ne ha svelato le autorevoli radici storico-economiche;[3] ha confrontato il suo schema monetario di valuta virtuale con quello delle monete elettroniche con corso legale oggetto del diritto europeo di cui alle Direttive nn. 2009/110/CE sulla Moneta Elettronica, e 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD – Payment Services Directive);[4] e, infine, ha auspicato, neppure tanto velatamente, l’affermazione del Bitcoin attraverso il compimento della stessa “traiettoria” seguita dalla Paypal che, con l’ottenimento in Lussemburgo di una licenza bancaria europea nel 2007 (e assoggettamento alla Commissione di sorveglianza sui servizi finanziari), ha fatto un notevole balzo in avanti in termini di diffusione e sicurezza dei propri servizi.[5]

Da ultimo, nel dicembre del 2012, il sistema monetario basato sul Bitcoin è stato registrato come payment services provider europeo (PSP – prestatore di servizi di pagamento), secondo quanto previsto dalla menzionata Direttiva PSD n. 2007/64/CE, grazie alla Bitcoin Central, una sorta di banca per il cambio dei Bitcoin in altre monete, che è riuscita ad ottenere in Francia un ID bancario per poter trasferire denaro e Bitcoin nel circuito creditizio ed addebitare somme a carico degli utenti, facendo in tal modo diventare il Bitcoin una moneta riconosciuta (ancorchè ancora priva di corso legale).[6]

Il Bitcoin, pertanto, in meno di tre anni, dal nulla, è diventato un realtà economica e monetaria in piena espansione e se si guardano i “numeri” ed i dati delle rilevazioni ufficiali,[7] si comprende che intorno alla nuova valuta si sta muovendo un interesse sempre maggiore.

Ormai i Bitcoin permettono di comprare sempre più beni e servizi concreti, e sta crescendo ben oltre i confini della “comunità Bitcoin” il numero di chi li accetta come denaro e di chi li vende in cambio di denaro corrente, come euro o dollari. Sicché, al di là dei pregiudizi, la nuova moneta nata su Internet è oggi un fenomeno con cui bisogna confrontarsi (come ha fatto la stessa BCE), anche perché, grazie alla Rete ed all’aumento dell’uso di Internet, tale valuta viene accettata in tutto il mondo ed ha un potenziale universale che non può più essere sottovalutato.

 

Ma cos’è il Bitcoin e come funziona?

I Bitcoin sono dei file criptati creati anonimamente da qualsiasi computer connesso alla Rete su cui giri un software apposito, in grado di eseguire transazioni. Installando l’applicazione, ogni computer è capace di “battere moneta”, cioè di “estrarla” eseguendo dei calcoli che richiedono una notevole potenza hardware del processore.

Il nome Bitcoin si riferisce al software open source progettato per implementare il protocollo e la rete peer-to-peer che ne sta alla base. Così il network – anziché scambiare file o telefonate (come avviene su eMule o Skype) – scambia valuta digitale. Anzi, scambia soprattutto codici di crittografia che autorizzano le transazioni di denaro digitale. Si scarica il software, si crea un account su uno dei tanti siti che fanno da interfaccia, si crea sul proprio computer un c.d. wallet o portafogli elettronico in cui conservare la valuta digitale e si comincia a scambiare la moneta digitale con divise tradizionali, si compiono acquisti, si fa trading. I wallet sono anonimi e descritti da una serie di circa 33 lettere e numeri. I Bitcoin possono viaggiare da un wallet ad un altro mediante lo scambio peer-to-peer, ma ogni trasferimento viene registrato nel codice dei Bitcoin in modo che lo storico di tutte le transazioni identifichi chiaramente il suo proprietario, impedendo in tal modo potenziali conflitti di proprietà.

La rivoluzione operata da questo nuovo tipo di moneta coinvolge vari aspetti. Innanzitutto, non è soggetta al controllo delle banche e chiunque può crearla. Inoltre, contrariamente alle valute tradizionali, non esiste un’organizzazione o un’autorità centrale di controllo, ma c’è un database, distribuito tra i nodi della Rete, costituito da vari server per lo scambio peer-to-peer che memorizzano tutte le transazioni e che, utilizzando un sistema basato sulla crittografia, fanno sì che soltanto il legittimo proprietario possa spendere Bitcoin. Le transazioni in Bitcoin, diversamente a quanto avviene nelle banche con il loro segreto bancario, sono pubbliche e consultabili; o meglio, l’intero storico delle transazioni viene scaricato da ogni utente prima di usare il programma e gli applicativi necessari, ma tutto ciò avviene garantendo l’anonimato poichè non è possibile risalire al nome del titolare se non per sua volontà.

I Bitcoin possono essere coniati in quantità limitata, stabilita (per ora) in 21 milioni di unità, cifra che sarà raggiunta nel 2014, e nessuna autorità o ente può controllarne il valore o effettuare manovre inflazionistiche con la produzione di ulteriore moneta, grazie appunto alla decentralizzazione del suo metodo di creazione, o meglio di “estrazione”.

 

La reazione degli Stati Uniti

In tale contesto, la crescente facilità di trasformazione di Bitcoin digitali circolanti in Rete in dollari reali ha provocato delle reazioni da parte degli Stati Uniti.

Per esempio, si segnala che il Department of Financial Institution (DFI) dello Stato della California, ente che controlla cooperative di credito, banche, ed emittenti di strumenti di pagamento, ha recentemente avviato un procedimento di “avviso” contro la Fondazione Bitcoin, con una lettera del 30 maggio 2013, contestandole una violazione della legislazione statale e federale per il suo (presunto) coinvolgimento nel business del trasferimento di denaro e dei sistemi di pagamento elettronici senza licenza e autorizzazione. La Fondazione Bitcoin, attraverso i propri legali, ha risposto il 2 Luglio scorso, smentendo qualsiasi coinvolgimento in attività economica o scambi a mezzo di Bitcoin, precisando la propria natura di ente non-profit privo di strutture imprenditoriali o commerciali in California, e ribadendo i propri compiti istituzionali e funzioni: la standardizzazione e la promozione del protocollo Bitcoin a servizio degli operatori economici e del mercato.

A parte l’episodio che sarà interessante seguire, da ciò sembra derivare sul Bitcoin una inedita inversione di posizioni tra Europa e Stati Uniti. Da un lato c’è l’apertura mostrata dalla Banca Centrale Europea che ha analizzato il funzionamento della nuova valuta suggerendo, implicitamente, il percorso dei servizi di pagamento per l’avvio della legalizzazione della divisa virtuale nonostante il difetto di regole di diritto; anzi, riconosciuta apertamente l’arretratezza del quadro delle regole rispetto alla velocità dell’innovazione tecnologica.[8] Mentre dall’altro, si profila l’inconsueta presa di posizione di uno Stato americano che contrappone norme di diritto al business a rischio di frenarlo; e ciò malgrado gli USA rappresentino la fetta di mercato più rilevante per le transazioni in Bitcoin e siano la patria di numerose ed importanti iniziative economiche all’interno del sitema Bitcoin (basti pensare che in Georgia, ad Atlanta, esiste il colosso Bitpay, il più grosso PSP per Bitcoin attulmente esistente sul mercato, fornitore di servizi di pagamento sulle principai piattaforme di e-commerce e soluzioni B2B per l’utilizzo di moneta virtuale).

Ma staremo a vedere.

 

E in Italia?

Per quanto riguarda l’Italia,[9] col Decreto Legislativo n. 45/2012, si è data attuazione alla citata Direttiva n. 2009/110/CE sull’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale delll’attività degli Istituti di Moneta Elettronica, in quanto strumento per perseguire l’armonizzazione del mercato dei pagamenti, accrescere la concorrenza e favorire l’accesso al mercato.

Il decreto, che ha modificato larga parte del Testo Unico Bancario (D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385), oltre a definire il concetto di moneta elettronica – comprendendo i casi in cui venga emesso un valore memorizzato elettronicamente in cambio di fondi da utilizzare come strumento di pagamento – individua i soggetti abilitati all’emissione di moneta elettronica. Secondo il legislatore, tale attività è consentita alla Banca Centrale Europea, alle banche centrali comunitarie, allo Stato italiano e ad altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,[10] e a Poste Italiane, ma risulta riservata alle banche ed agli agli istituti di moneta elettronica, i c.d. IMEL, cioè a soggetti giuridici di diritto privato autorizzati dalla Banca d’Italia ed iscritti in apposito albo.

Tutti i predetti soggetti pubblici possono emettere moneta elettronica solo se le disposizioni di settore che li disciplinano lo consentono, altrimenti sono obbligati a costituire un soggetto giuridico sotto forma di IMEL. Mentre tra i soggetti non bancari, gli IMEL, una volta iscritti all’albo e ricevuta l’autorizzazione ad emettere moneta elettronica, hanno diritto e sono abilitati – senza ulteriore autorizzazione – all’esercizio di tutti i relativi servizi di pagamento, nonché ad ulteriori attività imprenditoriali connesse e strumentali all’emissione di moneta o alla prestazione dei servizi di pagamento, tra cui anche l’esercizio dell’attività di credito purché funzionale e in stretta relazione ai servizi di pagamento loro affidati.[11]Pertanto, contrariamente agli Istituti di Pagamento, che necessitano di apposita autorizzazione per ogni servizio che vogliano prestare, l’autorizzazione data agli IMEL è più estesa, comprendendo non solo attività riguardanti l’emissione di moneta elettronica, ma tutti i servizi di pagamento nonchè ulteriori attività d’impresa strettamente connesse e strumentali.

Tuttavia, nonostante tale ampiezza di possibilità date a soggetti non bancari, nell’ambito del territorio europeo ed anche in Italia, allo stato attuale, come già detto relativamente allo studio compiuto dalla BCE sui Bitcoin, la moneta elettronica è concepita come un sostituto del denaro con corso legale,[12] cioè in definitiva come uno strumento alternativo al sistema di pagamento in contanti, ovvero degli altri strumenti di pagamento tradizionali; tant’è che sia la direttiva in questione che il provvedimento nazionale di attuazione prevedono la rimborsabilità in ogni momento della momenta elettronica e la possibilità di emettere valuta elettronica solo dopo aver ricevuto i fondi necessari, da utilizzare come strumento di pagamento.

Discorso diverso esigono invece i nuovi (relativamente) Istituti di Pagamento (i PSP), introdotti anche in Italia per effetto dell’attuazione della già menzionata direttiva c.d. PSD n. 2007/64/CE attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo n. 11/2010.

Grazie a tali normative sono stati introdotti, anche in Italia, elementi di competizione nel mercato dei pagamenti, volti a rompere (negli intenti) l’oligopolio delle banche e dei gestori delle carte di credito che hanno impedito innovazione di processo e di prodotto, non consentendo l’abbattimento dei costi delle transazioni. Tant’è che agli Istituti di Pagamento, per incentivarne la costituzione, sono stati concessi dei vantaggi rispetto agli enti creditizi tradizionali, visto che, secondo il legislatore, gli Istituti di Pagamento non hanno gli obblighi di capitalizzazione imposti alla banche e sono del tutto esentati dal regime di garanzia dei depositi.

Pertanto, anche in Italia – per quanto il Bitcoin difetti ancora di una regolamentazione e si sia appena avviato il processo di inclusione di esso in un framework legale all’interno del diritto europeo,[13] vi sono già sufficienti strutture normative in grado di supportare iniziative come quella francese dello scorso dicembre 2012; che ha consentito a una società, la Paymium Sas, specializzata in software e soluzioni innovative per la sicurezza dei pagamenti, di entrare in collaborazione con una società (peraltro cofinanziata dall’Unione Europea, col Fondo di Sviluppo Regionale), la Aqoba, operante legalmente come PSP del gruppo di banche-assicurazioni a base cooperativa del Credit Mutuel Arkea, allo scopo di offrire al mercato la piattaforma di Bitcoin Central per costituire fondi e depositi, provvedere al trasferimento di Bitcoin nel circuito del sistema dei pagamenti, vendere e scambiare la moneta digitale con altre valute, ecc.

Ma al di là delle teoriche possibilità di implementare con servizi innovativi l’attività di pagamento e trading in Bitcoin anche in Italia (vi è lo sparuto servizio offerto da Postebit.it, attraverso la carta di Postepay, attualmente sospeso per il raggiungimento dei limiti dei plafond delle carte postali utilizzate per il pagamento dei Bitcoin), rimane il fatto che, nel nostro paese, stentano a decollare finanche la moneta elettronica ed i sistemi di pagameto alternativi al contante ed agli altri strumenti tradizionali; nonostante gli sforzi, anche divulgativi, fatti dalle Autorità regolatorie (Banca d’Italia e Antitrust).per diffondere maggiore consapevolezza del fatto che un efficiente sistema dei pagamenti può incidere positivamente per almeno un punto di PIL.[14] E basta dare un’ochiata ai risultati dell’indagine sulla diffusione degli strumenti di pagamento alternativi al contante condotta annualmente dalla Banca d’Italia per rendersene conto, anche senza essere economisti.[15]

In tale quadro, malgrado gli scambi in Bitcoin stiano aumentando vertiginosamente e vi si muovano intorno diverse opportunità di offerta di servizi, nel nostro paese, per scarsa propensione agli investimenti innovativi, poca conoscenza (o diffusione della conoscenza) sui nuovi contesti (anche) normativi comunque a disposizione, per le note e croniche difficoltà strutturali, e per la difficoltà ad erodere le tradizionali posizioni dominanti (che l’Europa ci chiede invece di aprire), si fa fatica a stare al passo e si finisce per sprecare molte occasioni di business, magari buone.[16]

In molti settori e a maggior ragione per l’economia che si sta fondando sulla nuova moneta virtuale nel nostro paese si utilzzano servizi ed applicativi forniti da società estere (per lo più americane, come la menzionata Bitpay, o giapponesi, come il colosso Mt-Gox che rappresenta, attualmente, la più grande piattaforma di exchange per il Bitcoin). E la situazione di certo non migliora neppure relativamente alla meneta elettronica con corso legale, nel cui ambito i nostri campioni nazionali, come ad esempio Poste Italiane, o Lottomatica non riescono ad offrire che carte prepagate o “servizi di tabaccheria” troppo costosi per gli stessi esercenti disposti a fornire il sistema di pagamento eletronico al pubblico.

Così stando le cose, e sperando sempre in un guizzo nazionale di attività (e impegno), si aspetta dunque quel che accadrà quando Google, dopo l’ottenimento per la sua Google Payment Ltd di un’autorizzazione bancaria ad operare come PSP con base a Londra, comincerà il lancio della suo Wallet, la piattaforma nuova di zecca ideata da Mountain View per trasferire moneta elettronica ed operare pagamenti via mail e via cellualare con sistemi server based (e buona pace di tutte le complicazioni dei sistemi card-based).

 

Consulta il profilo Who is who di Giulia Aranguena

 

 


 

[1] La produzione di banconote si svolge attraverso un processo che ha una durata di 45 giorni, con un costo medio di 0,30 euro per singolo pezzo, al quale bisogna aggiungere i costi di manutenzione, ritiro e smaltimento delle banconote che hanno una vita media di due anni. Le monete hanno una vita più lunga e in media vengono sostituite ogni dieci anni; ma i costi di produzione sono più elevati, basti pensare che il conio di un centesimo costa circa 3 centesimi. Oggi la gestione di monete e banconote in euro costa circa 50 miliardi l’anno all’Europa, 10 dei quali vengono spesi in Italia. Secondo i dati forniti da Dave Birch (inventore del Digital Forum di Londra e uno dei maggiori esperti in materia di moneta digitale), l’80% delle transazioni europee al dettaglio sono ancora regolate in contante e il costo totale dell’accettazione, distribuzione, gestione, movimentazione, trattamento e riciclo dei contanti rappresenta lo 0,6% del PIL. Un’altra stima effettuata da McKinsegy evidenzia che il costo totale del contante è circa di 200 euro a persona.

[2] Ad esempio i c.d. Bitbills (cfr www.bitbills.com). I Bittbill sono carte prepagate da utilizzare per la memorizzazione di Bitcoin da usare per gli acquisti svolti in negozi ed esercizi commerciali “reali” e ne esistono di diversi tagli (da 1, 5, 10 e 20 BTC). I Bitbills rappresentano un sostituto del Bitcoin per contanti, che non richiede alcuna connessione internet per dar luogo alle transazioni. Ogni Bitbill contiene uno speciale ologramma di sicurezza in cui è memorizzato un codice QR che incorpora una crittografia a chiave privata monouso, legata al denaro memorizzato sulla scheda. Gli utenti possono scambiare le carte al valore nominale (per esempio presso un rivenditore) per ottenere altra valuta legale o per riscattare i fondi associati al Bitbill, da spendere nella rete Bitcoin tagliando la carta ed estrarre la chiave privata.

[3] Nel documento del 29.10.2012, intitolato “Virtual currency schemes“, la BCE riconosce il fondamento teorico del Bitcoin nella c.d. scuola austriaca avviata dall’economista e filosofo Friedrich von Hayek che, con la Denazionalizzazione della moneta del 1976, ha apertamente criticato tutte le teorie keynesiane, sulla cui base si sono strutturati l’attuale sistema monetario e gli interventi intrapresi dai governi e dalle altre istituzioni finanziarie. Secondo la teoria austriaca e von Hayek, in particolare, i cicli economici esacerbati da fenomeni di inflazione di massa sono l’inevitabile conseguenza di interventi monetari nel mercato, in cui un’eccessiva espansione del credito bancario provoca un aumento dell’offerta di moneta attraverso un processo di creazione di denaro all’interno delle riserve del sistema bancario, che a sua volta porta ad alterare artificialmente i tassi di interesse. Sulla base di ciò, la BCE ricorda che, sul fronte monetario, Friedrich von Hayek – attraverso le sue influenti pubblicazioni, tra cui la citata Denazionalizzazione della moneta (1976) – postula (e raccomanda) che i governi non debbano più avere il monopolio dell’emissione di moneta. Egli suggerisce, invece, che ciascun soggetto privato, strutturatosi come banca, possa essere autorizzato a rilasciare certificati non fruttiferi con il proprio marchio di fabbrica. Questi certificati (cioè le valute) dovrebbero poi essere aperti alla concorrenza e scambiati a tassi di cambio variabili. Qualsiasi valuta in grado di garantire un potere d’acquisto stabile eliminerebbe le altre valute meno stabili dal mercato; il risultato di questo processo di concorrenza sarebbe una relae massimizzazione del profitto, derivante da un sistema monetario altamente efficiente in cui solo valute stabili potrebbero coesistere.

[4] La BCE, riconosciuta la rilevanza dello schema della moneta virtuale, soprattutto di quello alla base del Bitcoin in quanto bidirezionale – cioè in grado di entrare ed uscire dal sistema e dal circuito economico e monetario tradizionale – lo confronta con lo schema della moneta elettronica disciplinato dalla Direttiva n. 2009/110/CE, che utilizza tre criteri fondamentali per definire la moneta elettronica: (1) deve poter essere memorizzata elettronicamente; (2) deve essere emessa dietro ricezione di fondi di importo non inferiore al valore monetario emesso; e (3) deve essere accettata come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente. Alla luce di ciò, la BCE riconosce che il Bitcoin è conforme al primo ed al terzo dei requisiti posti dalla normativa europea sulla moneta elettronica. Mentre l’aspetto chiave dell’attività di “data mining“, che porta alla creazione di moneta, è svincolato dalla ricezione di fondi di valore equivalente al valore monetario emesso (o estratto) ed impedisce l’applicazione della direttiva sulla moneta elettronica ai Bitcoin. Diversamente, secondo la BCE, la Direttiva n. 2007/64/CE sui servizi di pagamento – che disciplina la corretta esecuzione dei servizi di pagamento ed individua nuovi soggetti, gli Istituti di Pagamento, che in concorrenza con le banche centrali, i sistemi bancari nazionali, e i sevizi postali, possono legalmente svolgere attività imprenditoriali nell’ambito della prestazione dei servizi di pagamento ma che, comunque, non sono autorizzati ad emettere moneta elettronica – può fornire degli spunti per ricomprendere in uno schema legale il Bitcoin (cfr “Virtual currency schemes“, p. 43). Infine, la BCE riferisce comunque dell’esistenza, nell’ambito del Comitato dei Pagamenti della Commissione Europea, dell’avvio della discussione su come indirizzare il Bitcoin verso uno schema di moneta legale e legalmente riconosciuta in Europa (cfr: resconto della riunione del Payment Committee del 21.3.2012- DG Mercato Interno e Servizi, PC/005/12 )

[5] Al riguardo, scrive la BCE: “This is not an easy step, but it looks like the only possible way to strike a proper balance between money and payment innovations on the one hand, and consumer protection and financial stability, on the other” (cfr “Virtual currency schemes“, p. 44).

[6] Cfr v. http://www.guardian.co.uk/technology/2012/dec/07/virtual-currency-bitcoin-registers.

[7] V. Il sito www.bitcoincharts.com  fornisce informazioni, e dati statistici ed economici con aggiornamenti in tempo reale per tutte le 50 piazze nelle quali si trattano transazioni in Bitcoin, e, in modo aggregato, per tuto il sistema della “comunità Bitcoin”.

[8] Al riguardo, scrive la BCE: “Usually regulation lags behind technological developments by some years. This is also the case in virtual currency schemes” (ibidem).

[9] La moneta elettronica è un fenomeno recente nel panorama dei sistemi di pagamento del nostro paese. In generale, essa identifica un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico emesso dall’emittente stesso previa ricezione di fondi. Tale dispositivo è accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente ed è generalmente destinato ad effettuare transazioni elettroniche di importo limitato. I sistemi di moneta elettronica attualmente esistenti possono essere classificati in due tipologie in funzione delle caratteristiche tecniche e di funzionamento possedute. La prima tipologia è costituita da dispositivi basati sull’utilizzo di un supporto fisico o card based, dotato di microprocessore o di banda magnetica (smart card), sul quale viene memorizzato l’importo spendibile dall’utente. Ovviamente, tali carte possono essere utilizzate presso i POS abilitati e la transazione è effettuata generalmente off-line. La seconda tipologia al contrario è basata sui sistemi server-based, in base ai quali il valore spendibile è archiviato su un server centrale in un account virtuale, a cui gli utenti accedono con un codice di autenticazione (PIN o password). In questo caso, la transazione è on-line, avviene con modalità simili a quelle delle carte di credito e prescinde dalla presenza di un supporto fisico nel quale viene memorizzata la riserva di valore.

[10] Gli indicati soggetti istituzionali pubblici, non svolgono, ordinariamente ed allo stato attuale, servizi per il pubblico ma sono classificati come prestatori dei servizi di pagamento in quanto partecipanti al sistema dei pagamenti.

[11] Cfr il riferimento fatto nella riscrizone dell’art. 114-quater del TUB alla diposizione ex art. 114-octies.

[12] E’ ciò anche (ma non solo!) per salvaguardare, come specificato in uno dei considerando della direttiva n. 2009/110/CE, la fiducia del detentore di moneta elettronica.

[13] Vedi quanto riferito alla nota 4.

[14] Cfr evento al Circolo della Stampa di Milano del marzo del 2013, «Istituti di pagamento e Imel. Profili normativi e opportunità nel mercato dei bollettini» (http://www.ilgiornale.it/news/economia/alternative-contante-istituti-pagamento-valgono-l1-pil-895402.html)

[15] Infatti, acquisito il dato che in Italia, tra i sistemi di moneta elettronica attualmente esistenti (classificabili in due tipologie: con supporto fisico o card based, oppure senza o server-based, se il valore incorporato spendibile è archiviato su un server centrale in un account virtuale, a cui gli utenti accedono con un di pagamento), sono più diffusi quelli delle carte di credito e della carte pre-pagate, si apprende da una delle ultime relazioni della Banca d’Italia sui servizi di pagamento reperibili su Internet, che in Italia (i) nel 2010, sono state regolate 68 operazioni procapite con strumenti alternativi al contante contro le 182 dei paesi dell’area dell’euro; (ii) nel 2011, vi sono state 51 operazioni elettroniche per abitante in Italia a fronte delle 168; e che (iii) tra le principali determinanti del basso utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, vi è il basso livello del reddito pro capite e il contenuto grado di diffusione dei punti di accettazione delle carte di pagamento presso le imprese, la scarsa capacità innovativa e di sicurezza e le variabili connesse con l’economia sommersa che spiegono all’uso elevato del contante, a fronte di uno scarso utilizzo di strumenti tracciabili.

[16] Basti pensare alla lentezza con il quale il sistema economico sta rispondendo alle novità introdotte, sempre attraverso una vasta riforma del Testo Unico Bancario, in tema di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria, per i quali sono stati istituiti appositi organismi di sorveglianza ed albi professionali, in attuazione della normativa europea sul credito ai consumatori.

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