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Comunicazione elettronica e telefonia mobile: per la Corte Ue sono legittimi gli oneri non amministrativi sugli operatori

Unione Europea


La direttiva autorizzazioni consente agli Stati membri di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica diritti amministrativi al fine di finanziare le attività dell’autorità nazionale di regolamentazione competente per la gestione del regime di autorizzazione della fornitura di detti servizi nonché per la concessione dei diritti d’uso dei numeri o delle frequenze radio. Tali diritti sono intesi solo a copertura dei costi effettivi causati dai servizi amministrativi forniti dall’autorità di regolamentazione agli operatori di comunicazione elettronica.

In Francia una tassa speciale, gravante sugli operatori di comunicazione elettronica, è calcolata sull’importo degli abbonamenti e delle altre somme versate dagli utenti agli operatori come remunerazione di servizi di comunicazione elettronica.

La Commissione ritiene che tale tassa speciale sia in contrasto con la direttiva in quanto costituisce un diritto amministrativo riscosso sulla base di elementi collegati all’attività o al fatturato dell’operatore e non in funzione dei costi reali sostenuti dal regime di autorizzazione. Inoltre, secondo la Commissione, contrariamente ai requisiti posti dalla direttiva, tale tassa non è destinata a finanziare le attività dell’autorità nazionale di regolamentazione. Ritenendo la tassa speciale non conforme alla direttiva, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Francia.

Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda, innanzitutto, che i diritti amministrativi previsti nella direttiva hanno un carattere remunerativo e possono avere come scopo solo la copertura dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale nel settore della comunicazione elettronica. Pertanto, una tassa il cui fatto generatore  sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva e può essere imposta solo alle condizioni da questa enunciate.

Tuttavia, la Corte constata che il fatto generatore della tassa francese non è collegato né alla procedura di autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica né alla concessione di un diritto d’uso delle frequenze radio o dei numeri. Infatti, essa è in rapporto con l’attività dell’operatore, che consiste nel fornire servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali in Francia.

A tal proposito, la Corte rileva che la tassa contestata non viene fatta gravare su tutti gli operatori di comunicazione elettronica titolari di un’autorizzazione generale o di un diritto d’uso delle frequenze radio e dei numeri, ma solo sugli operatori titolari di un’autorizzazione generale che forniscano già i loro servizi sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali. Essa non viene dunque imposta sulla base della semplice detenzione di un’autorizzazione generale o della concessione di un diritto d’uso delle frequenze radio o dei numeri, ma è collegata all’attività dell’operatore consistente nel prestare servizi di comunicazione.

Ciò premesso, la Corte afferma che la tassa contestata non costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva e non rientra dunque nell’ambito di applicazione della medesima. Essa respinge pertanto il ricorso della Commissione.

 

A Malta, taluni operatori nel settore delle telecomunicazioni contestano, dinanzi ai giudici maltesi, la compatibilità di un’accisa sui servizi di telefonia mobile con la direttiva autorizzazioni. Tale accisa, che ammonta al 3% del prezzo dei servizi, viene versata dagli utenti agli operatori che la trasferiscono successivamente all’autorità fiscale. La Qorti Kostituzzjonali (Corte costituzionale, Malta) chiede alla Corte se la direttiva ammetta l’accisa maltese.

La Corte risponde che un’accisa il cui fatto generatore non sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica, ma all’uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori, e che sia sopportata dagli utenti di tali servizi, non costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva. Infine, la Corte ricorda che spetta al giudice maltese verificare tutte le caratteristiche dell’accisa e che quest’ultima, se si avvicinasse effettivamente ad un’imposta sul consumo, non sarebbe incompatibile con la direttiva.

 

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