Diritto d’autore e copia, Corte di Giustizia Ue: ‘L’equo compenso può essere prelevato anche sul commercio di pc e stampanti’

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Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire il debitore di tale prelievo volto ad indennizzare gli autori.

Unione Europea


Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Ai sensi del diritto dell’Unione, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori e ai titolari di diritti connessi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere o degli altri materiali protetti. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre eccezioni o limitazioni a tale diritto esclusivo. Pertanto, essi possono autorizzare, segnatamente: i) la realizzazione di copie private e ii) di riproduzioni effettuate su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi. Uno Stato membro che ricorra a tale facoltà deve, tuttavia, assicurare che i titolari del diritto d’autore ricevano un “equo compenso“.

Quest’ultimo mira ad indennizzare gli autori per la riproduzione delle loro opere protette effettuata senza il loro consenso.

 

La Corte di Giustizia Ue è stata adita dalla Bundesgerichtshof (Corte federale, Germania) per risolvere delle controversie concernenti l’equo compenso per la riproduzione di opere protette realizzata mediante una catena di dispositivi comprendenti una stampante e un personal computer, soprattutto nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro.

 

Nell’ambito di tali controversie, la VG Wort, società di gestione collettiva di diritti d’autore che rappresenta gli autori e gli editori di opere letterarie in Germania, chiede che le società Canon, Epson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Kyocera e Xerox siano condannate a fornirle informazioni sulla quantità e la natura delle stampanti che esse hanno venduto a partire dal 2001. Inoltre, la VG Wort chiede che sia dichiarato che le società Kyocera, Epson e Xerox devono corrisponderle una remunerazione, sotto forma di un diritto prelevato sui personal computer, le stampanti e/o i plotter immessi in commercio in Germania tra il 2001 e il 2007.

 

Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde che la nozione di “riproduzioni effettuate mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi” ingloba riproduzioni effettuate mediante una stampante o un personal computer, nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro. In tale ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema nel quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti titolari di un dispositivo che contribuisce in modo non autonomo al procedimento unico di riproduzione dell’opera o di qualsiasi altro materiale protetto sul supporto interessato. Tali persone possono, infatti, ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.

 

Peraltro, la Corte dichiara che un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso.

 

La Corte precisa, altresì, che la mancata applicazione di misure tecnologiche destinate a impedire o limitare la riproduzione non autorizzata non fa venir meno l’equo compenso per copie private. Infatti, l’applicazione di tali misure da parte dei titolari dei diritti è volontaria. Tuttavia, lo Stato membro interessato può far dipendere il livello concreto del compenso dall’applicazione o meno di siffatte misure tecnologiche, affinché i titolari dei diritti siano effettivamente incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi, volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata.

Infine, la Corte risponde che la normativa pertinente – la direttiva che è entrata in vigore il 22 giugno 2001 e che gli Stati membri dovevano attuare nel diritto interno entro il 22 dicembre 2002 – non si applica agli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti avvenuti prima di tale data.