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Cellulari e tablet: le indicazioni del Garante per la tutela della privacy a scuola

Italia


In vista dell’imminente riapertura dell’anno scolastico il Garante per la protezione dei dati personali ha stilato un decalogo per fornire a  studenti, professori e genitori, alcune indicazioni in materia di tutela della privacy.

Innanzitutto, vista l’alta diffusione di cellulari e tablet, il Garante ricorda che in linea generale questi dispositivi si possono usare per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone ma che la regolamentazione del loro utilizzo spetta alle scuole.

In ogni caso, è utile ricordare che senza il consenso delle persone riprese non è possibile diffondere sul web immagini, video o foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  onde evitare di incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

I tablet possono essere usati per fini didattici, per consultare in classe libri elettronici e testi online o per registrare. Per il resto valgono le stesse cautele dei cellulari.

 

In caso di gite scolastiche, recite o saggi il Garante indica come lecite e non lesive della privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Ma vale sempre la regola del consenso nel caso in cui tali immagini o video vengano pubblicate in rete, anche sui social network.

 

Per evitare episodi spiacevoli che coinvolgono generalmente fasce già deboli della popolazione scolastica, il Garante sottolinea altresì che non è lecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa.

Possono essere messi online solo avvisi di carattere generale, con l’accortezza di inviare altri tipi di avvisi con comunicazioni di carattere individuale.

 

L’eventuale utilizzo di telecamere all’interno delle scuole è consentito solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

 

Per quanto riguarda l’iscrizione e i registri online e la pagella elettronica, il Garante si riserva di esprimere previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione e si limita ad auspicare “l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati” e ricorda, infine, che le scuole sono tenute a rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano soprattutto nel caso di informazioni delicate come quelle riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute. (a.t.)

 

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