Equo compenso: il Tar respinge tutti i ricorsi. I consumatori devono pagare per la copia privata

di Raffaella Natale |

Non accolte le richieste dei produttori e distributori di device, tra cui Apple e Samsung. Soddisfazione della SIAE, di SCF e FIMI.

Italia


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La SIAE (Società Italiana Autori Editori) ha espresso vivissima soddisfazione per le sentenze rese dal TAR del Lazio che rigettano in toto gli 8 ricorsi proposti contro il Decreto del 30 dicembre 2009, che porta la firma dell’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi, sulla determinazione dei compensi di Copia Privata concernenti apparecchi e supporti per la riproduzione ad uso personale di opere dell’ingegno.

A ricorrer al tribunale amministrativo competente erano stati nel 2010 diversi produttori e distributori di device, tra cui Apple e Samsung, chiedendo l’annullamento del decreto che ha infatti esteso il raggio di applicazione delle norme anche a computer, hard disk, schede rimovibili, chiavette usb, iPhone e smartphone.

 

Il prelievo, che comporta sostanzialmente una maggiorazione del prezzo di vendita pagato dal consumatore, serve appunto a determinare una forma di compensazione per autori, editori, case discografiche ed artisti le cui opere possono essere copiate privatamente utilizzando tali apparecchi e supporti: nel caso di iPhones e music phones, ad esempio, la royalty è stata fissata nel 5% del prezzo di vendita; per i pc è stata prevista una tariffa “flat” di 2,40 e 1,90 euro a seconda che siano provvisti o meno di masterizzatore. 

 

I Giudici Amministrativi, con queste sentenze, che rigettano decine di motivi di impugnazione proposti contro il Decreto, confermano che il sistema italiano che disciplina i diritti di Copia Privata è tra i migliori, se non il migliore, d’Europa perché pienamente rispettoso delle Direttive europee, dei pronunciamenti della Corte di Giustizia e del nostro Ordinamento giuridico nazionale.

Ecco quanto scrivono i giudici amministrativi al riguardo: “non può che giungersi alla conclusione che il pagamento dell’equo compenso per copia privata, pur avendo una chiara funzione sinallagmatica e indennitaria dell’utilizzo (quanto meno potenziale) di opere tutelate dal diritto di autore, deve farsi rientrare nel novero delle prestazioni imposte, giacché la determinazione sia dell’an che del quantum è effettuata in via autoritativa e non vi è alcuna possibilità per i soggetti obbligati di sottrarsi al pagamento di tale prestazione fruendo di altre alternative”.

 

Per la SIAE, “Costituisce questo un grande riconoscimento di un giusto diritto di autori, editori, produttori, artisti interpreti esecutori a ricevere un compenso, seppur minimo, per la fruizione del lavoro creativo di tante persone e imprese culturali, attraverso sistemi tecnologici di riproduzione che sempre più massicciamente ricevono successo commerciale proprio grazie alla loro illimitata capacità di riprodurre contenuti. Senza di essi, questi strumenti tecnologici non avrebbero un’anima”.

 

Soddisfazione per la decisione dei giudici del TAR è stata espressa anche dal Presidente di Scf e FIMI, Enzo Mazza: “Questa decisione conferma l’impianto normativo italiano ma soprattutto che la norma è assolutamente bilanciata nel rispetto degli interessi di aventi diritto, consumatori e produttori di tecnologia“.

 

Oggi è tecnicamente possibile creare una copia perfetta di un file audio-video grazie alla tecnologia digitale, disponibile nella maggior parte delle case occidentali.

 

E’ chiaro che la facilità con cui oggi si possono riprodurre opere audiovisive ha indubbiamente sottratto una grossa parte delle entrate agli aventi diritto. Questa è una delle ragioni per cui, nel corso degli ultimi 50 anni, la Ue ha tentato di trovare una soluzione equa alla questione, in modo che tutte le parti coinvolte, vale a dire consumatori e aventi diritto, possano ricevere la loro giusta parte.

 

Davanti all’impossibilità di vietare la copia privata, i legislatori europei hanno compreso molto presto che “il miglior modo di compensare gli aventi diritto è di autorizzare la copia privata attraverso un eccezione al diritto esclusivo di riproduzione, accoppiando però questa eccezione all’obbligo di indennizzare gli aventi diritto”.

 

La Direttiva 2001/29/CE regolamenta l’eccezione della copia privata (il diritto di un individuo di fare a casa propria delle copie per uso privato) e le imposte correlate.

 

In pratica è quindi consentito di realizzare delle copie private in tutti i Paesi della Ue, eccetto nel Regno Unito e in Irlanda.

Dei 25 Paesi Ue che hanno accolto l’eccezione della copia privata, 23 hanno anche realizzato un sistema di prelievo della tassa prevista, tranne Lussemburgo e Malta.