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Ue: funzionalità dei programmi e linguaggio di programmazione non sono protetti da diritto d’autore

Unione Europea


Funzionalità dei programmi e linguaggio di programmazione non sono protetti da diritto d’autore. Questo il parere dell’avvocato generale Yves Bot rimesso alla Corte di Giustizia Ue. Bot ha infatti spiegato che il codice sorgente di un programma può essere riprodotto, a determinate condizioni, per garantire la sua interoperabilità con un altro programma.

Ma vediamo i fatti. La società SAS Institute ha sviluppato il Sistema SAS, un insieme integrato di programmi che consente agli utenti di effettuare operazioni di elaborazione e di analisi di dati, in particolare di dati statistici. Il componente centrale del sistema SAS è denominato Base SAS. Esso permette agli utenti di scrivere ed eseguire programmi d’applicazione (detti anche «script») scritti nel linguaggio di programmazione SAS che consentono di trattare i dati. Le funzionalità di Base SAS possono essere estese con l’uso di moduli aggiuntivi.

 

I clienti della SAS, allorché volevano eseguire i loro programmi d’applicazione scritti in linguaggio SAS o crearne di nuovi, non avevano, in linea di principio, altra possibilità se non continuare a utilizzare su licenza i moduli necessari del sistema SAS. Infatti, un cliente che avesse voluto passare a un altro fornitore di software sarebbe stato costretto a riscrivere in un altro linguaggio i propri programmi d’applicazione esistenti, il che richiede un investimento considerevole.

 

La società World Programming (WPL), si è resa conto della potenziale esistenza di un mercato per un software alternativo in grado di eseguire programmi d’applicazione scritti in linguaggio SAS. Essa ha pertanto creato un prodotto chiamato World Programming System (WPS). Quest’ultimo emula molte delle funzionalità dei moduli SAS, per fare in modo che i programmi d’applicazione dei clienti eseguiti in WPS funzionino come se eseguiti nei moduli SAS. Inoltre, al fine di consentire al proprio programma di avere accesso ai dati precedentemente salvati dal cliente in formato SAS e di trattarli, la WPL ha fatto sì che il suo programma comprenda e interpreti tale formato di dati affinché sia garantita l’interoperabilità tra i due programmi.

 

Benché nulla induca a ritenere che la WPL abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS, la società SAS Institute ha avviato un’azione legale nel Regno Unito per far dichiarare che i comportamenti della WPL costituiscono una violazione del diritto d’autore sui suoi programmi per elaboratore. In tale contesto la High Court of Justice (Chancery Division), investita del ricorso in appello, ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia affinché quest’ultima precisasse la portata della protezione giuridica conferita ai programmi per elaboratore dal diritto dell’Unione e in particolare dalla direttiva 91/50/CEE.

 

Oggi, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Yves Bot, ha preliminarmente ricordato che la protezione conferita dalla direttiva si applica a ogni forma di espressione di un programma per elaboratore e non alle idee e ai principi che sono alla base di un qualsivoglia elemento di un programma per elaboratore. L’avvocato generale ritiene infatti che la protezione di un programma per elaboratore si applica agli elementi letterali di tale programma – ossia il codice sorgente e il codice oggetto – ma anche a qualsiasi altro elemento che esprime la creatività del suo autore.

In primo luogo, relativamente alla funzionalità di un programma per elaboratore, l’avvocato generale la definisce il complesso di possibilità offerte da un sistema informatico. In altri termini il servizio che da esso si attende l’utilizzatore.

 

Partendo da tale premessa, l’avvocato generale ritiene che le funzionalità di un programma per elaboratore non siano suscettibili, in quanto tali, di essere protette dal diritto d’autore. Le funzionalità di un programma per elaboratore sono infatti dettate da uno scopo preciso e limitato. Al riguardo esse sono simili alle idee. È questa la ragione per la quale possono esistere diversi programmi per elaboratore che offrono le medesime funzionalità. Pertanto ammettere che una funzionalità di un programma per elaboratore possa, in quanto tale, essere protetta equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.

 

Per contro, i mezzi per giungere a concretizzare le funzionalità di un programma possono essere protetti dal diritto d’autore. La creatività, il know-how e l’inventiva si manifestano, infatti, nel modo in cui il programma è elaborato, nella sua scrittura. Così la maniera in cui sono organizzati formule e algoritmi – quale lo stile di scrittura del programma per elaboratore – è atta a rispecchiare una creazione intellettuale propria del suo autore, che può quindi essere protetta.

 

L’avvocato generale ritiene quindi che, al pari di quanto avviene con qualsiasi altra opera meritevole di tutela da parte del diritto d’autore, la riproduzione di una parte sostanziale dell’espressione delle funzionalità di un programma per elaboratore può costituire una violazione del diritto d’autore. Nella fattispecie l’avvocato generale considera che il giudice nazionale dovrà accertare se, riproducendo le funzionalità del Sistema SAS nel suo programma per elaboratore, la WPL abbia ripreso una parte sostanziale degli elementi del Sistema SAS che costituisce espressione della creazione intellettuale propria della SAS Institute.

 

In secondo luogo, l’avvocato generale considera che un linguaggio di programmazione non possa essere protetto in quanto tale dal diritto d’autore. Giacché il linguaggio di programmazione è un elemento che consente di dare istruzioni alla macchina, esso deve essere equiparato, ad esempio, al linguaggio utilizzato dall’autore di un romanzo. Il linguaggio di programmazione è quindi il mezzo che permette di esprimersi e non l’espressione in sé.

 

Infine, l’avvocato generale fornisce alcune precisazioni sulla questione se la WPL fosse legittimata a riprodurre il codice SAS o a tradurre la forma del codice del formato di dati SAS nel suo programma al fine di consentire l’interoperabilità tra il sistema SAS e il suo sistema WPS.

A tal proposito, l’avvocato generale ritiene che, un utente, titolare di una licenza per l’uso di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione dell’autore, riprodurre il codice di tale programma o tradurre la forma del codice di un formato di dati di tale programma per scrivere, nel proprio programma per elaboratore, un codice sorgente che legga e scriva tale formato di dati,  purché siano rispettate due condizioni: da un lato, tale operazione deve essere assolutamente indispensabile per ottenere le informazioni necessarie all’interoperabilità tra gli elementi dei diversi programmi; d’altro lato, non deve avere l’effetto di consentire all’utente di ricopiare il codice del programma per elaboratore nel proprio programma, circostanza che spetterà al giudice nazionale verificare.

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