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Diritti Tv Calcio: per la Corte di Giustizia Ue illegittime le clausole di esclusività territoriale per la trasmissione delle partite

Unione Europea


Le clausole di esclusività territoriale relative alla trasmissione televisiva di incontri di calcio sono in contrasto con il diritto dell’Unione. Secondo il parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia europea Juliane Kokott, infatti, il diritto dell’Unione non consente di vietare la trasmissione in diretta di incontri di calcio della Premier League (serie A inglese) in locali pubblici utilizzando schede straniere di decoder.

 

Come informa una nota della Corte di Giustizia Ue, la Football Association Premier League (FAPL) è l’organizzazione che si occupa della commercializzazione degli incontri di calcio della serie A del campionato inglese. In linea di principio, la FAPL concede ai propri concessionari il diritto esclusivo di trasmettere gli incontri nel rispettivo territorio, che coincide per lo più con il territorio del rispettivo Stato, e di sfruttarli economicamente.

Al fine di garantire tale esclusività, i concessionari vengono contrattualmente obbligati ad impedire che le loro trasmissioni possano essere viste al di fuori del rispettivo territorio. A tal fine, ogni concessionario è tenuto a codificare il proprio segnale satellitare ed a trasmetterlo in forma codificata ai propri abbonati nel territorio assegnatogli.

 

Gli abbonati possono decodificare il segnale per mezzo di un decoder, che necessita di una scheda di decodificazione. Inoltre, la clausola di esclusività prevede limitazioni alla circolazione di schede di decodificazione autorizzate al di fuori dei rispettivi territori di concessione.

 

Le fattispecie da cui sono scaturiti i presenti procedimenti pregiudiziali, continua ancora la Corte Ue, riguardano il tentativo di eludere tale clausola di esclusività. Talune imprese importano nel Regno Unito schede di decodificazione dall’estero – nella specie dalla Grecia – e qui le offrono a locali pubblici a prezzi più favorevoli rispetto a quelli praticati dall’impresa titolare dei diritti di trasmissione per il territorio medesimo. Tale prassi consente la trasmissione in diretta di incontri di calcio della Premier League in locali pubblici nel Regno Unito utilizzando schede di decodificazione greche.

 

La causa C-403/08 è scaturita da un’azione civile promossa dalla FAPL contro l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere. La causa C-429/08 è invece relativa a un procedimento penale avviato nei confronti della proprietaria di un pub che trasmetteva partite della Premier League utilizzando una scheda di decodificazione greca. In entrambi i procedimenti la High Court ha sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali attinenti all’interpretazione del diritto dell’Unione.

 

L’avvocato generale Juliane Kokott ha però evidenziato che “i diritti di esclusività di cui trattasi determinano una compartimentazione del mercato interno in mercati nazionali separati, il che rappresenta una grave restrizione alla libera prestazione dei servizi”.

Per quanto attiene ad una possibile giustificazione della restrizione alla libera prestazione dei servizi, l’avvocato generale ha esaminato la tutela della proprietà intellettuale commerciale, in particolare la questione se sussistano diritti sulle trasmissioni in diretta via satellite di incontri di calcio il cui oggetto specifico esiga una compartimentazione dei mercati. A tal riguardo ha osservato che l’oggetto specifico dei diritti relativi alle trasmissioni in diretta di incontri di calcio consiste nel loro sfruttamento economico. Nella specie, lo sfruttamento economico delle trasmissioni in diretta degli incontri di calcio della Premier League viene realizzato, segnatamente, tramite i canoni pagati per le schede di decodificazione. In tale contesto l’avvocato generale Kokott ritiene che l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere non costituisca elusione di tali diritti. Infatti, i canoni relativi a tali schede vengono versati.

 

Sebbene tali canoni non siano così elevati come quelli nel Regno Unito, non sussiste, a parere dell’avvocato generale, alcun diritto specifico che imponga di richiedere in ogni Stato membro un prezzo diverso per uno stesso servizio. Piuttosto, risponderebbe alla logica del mercato interno compensare le differenze di prezzi tra Stati membri diversi tramite il commercio. La commercializzazione di diritti televisivi sulla base di un’esclusività territoriale si risolverebbe nel trarre vantaggio dall’eliminazione del mercato interno. In definitiva, l’oggetto specifico dei diritti relativi alle trasmissioni di incontri di calcio non giustifica pertanto alcuna compartimentazione del mercato interno, né, conseguentemente, l’esistente restrizione alla libera prestazione di servizi.

 

L’avvocato generale Kokott ritiene, inoltre, che la restrizione, contrattualmente imposta, di utilizzare le schede di decodificazione nello Stato di origine solamente a fini privati o familiari, ma non a fini commerciali – per i quali il relativo abbonamento prevede un canone più elevato – non possa giustificare una restrizione territoriale alla libera prestazione di servizi. Il relativo Stato membro potrebbe peraltro istituire, in linea di principio, diritti che consentano agli autori di impedire la riproduzione delle loro opere in locali pubblici.

 

Per quanto attiene alla questione se mostrare un incontro di calcio trasmesso in diretta in un locale pubblico violi il diritto esclusivo alla riproduzione pubblica di opere protette ai sensi della direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione , l’avvocato generale ha precisato che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non sussiste alcun pieno diritto di tutela per quanto riguarda la trasmissione pubblica di un’emissione televisiva senza diritto d’ingresso.

Inoltre, a parere dell’avvocato generale Kokott, l’applicazione della libera prestazione dei servizi corrisponde alla direttiva per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo  nonché alla normativa europea in materia di concorrenza. Infine la direttiva sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato non osterebbe all’utilizzazione di schede di decodificazione straniere.

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