NGN: i punti salienti del documento Agcom. Unbundling per la fibra solo dal 2013

di Alessandra Talarico |

Il documento, composto da 191 punti, sarà sottoposto a consultazione pubblica tra gli operatori.

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L’Agcom ha avviato le procedure  per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga, auspicando che all’asta – che dovrebbe fruttare al Governo circa 2,4 miliardi di euro da destinare alla copertura della Legge di stabilità 2011- vengano messe, oltre a quelle della banda a 800 MHZ,  anche le frequenze attualmente in mano al ministero della Difesa, così come prevedono anche le direttive comunitarie.

Il documento, composto da 191 punti, sarà sottoposto a consultazione pubblica tra gli operatori e propone altresì  la costituzione di un Comitato di ministri incaricato di coordinare la procedura, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara, in considerazione del carattere di “particolare rilevanza nazionale” della gara stessa.

 

Tra i punti principali, in relazione al servizio di unbundling su rete in fibra e di accesso al segmento di terminazione, la previsione di tale obbligo dal 2013 in avanti e limitatamente alle aree in cui è presente la sola rete in fibra, un obbligo di orientamento al costo (sulla base di una metodologia LRIC) e l’applicazione di un risk premium che, per le infrastrutture di rete primaria e secondaria, dovrebbe essere previsto solo nel caso le stesse siano di nuova realizzazione.

In questa fase, sottolinea il documento, “appare opportuno non imporre l’obbligo di unbundling all’operatore notificato per incentivare sia l’incumbent, sia gli operatori alternativi ad investire in infrastrutture proprie”.

Per quanto concerne invece l’obbligo di accesso al segmento di terminazione, Agcom ritiene che esso debba essere imposto esclusivamente nelle aree dove
c’è competizione di tipo infrastrutturale, “anche di tipo prospettico”.

Il servizio bitstream (essenziale a garantire la replicabilità dei servizi di accesso offerti da Telecom Italia) “dovrebbe essere reso disponibile ovunque questi ultimi servizi sono offerti, indipendentemente dalla tecnologia di accesso impiegata (rame o fibra ottica)”, mentre riguardo il prezzo del servizio, si legge ancora nel documento, questo dovrebbe essere fissato “nel rispetto dei principi di equità e di ragionevolezza nelle aree dove è presente o è prevista una competizione infrastrutturale al fine di non disincentivare gli operatori ad investire nella realizzazione di reti di nuova generazione”.

Nelle zone in cui è invece presente la sola rete in fibra dell’operatore incumbent, si ritiene che i prezzi dei servizi bitstream debbano essere orientati al costo, con il riconoscimento di un opportuno risk premium.
 

Tra gli obblighi in capo a Telecom Italia, quello di realizzare un database che contenga informazioni sulla disponibilità di infrastrutture civili e di fibra accesa e spenta, nonché sul punto di attestazione presso il quale la fibra è accessibile. Tale database deve documentare altresì la disponibilità di fibra spenta nelle tratte intermedie, anche non direttamente connesse agli utenti, identificando in modo univoco i pozzetti in cui tale fibra spenta è accessibile e la tipologia della fibra stessa.
“Per rafforzare l’efficacia dell’obbligo di trasparenza già formulato e di facilitare la pianificazione degli investimenti da parte degli operatori, sarebbe opportuno che l’operatore notificato…rendesse disponibile agli altri operatori autorizzati un sistema informatizzato per l’acquisizione di informazioni circa la cartografia dei condotti e delle camere di accesso della rete e della palificazione, circa la disponibilità di fibra spenta nella rete di accesso, nonché informazioni sugli edifici che vengono cablati”.

 

Secondo Agcom, inoltre, Telecom Italia, nel comunicare i propri piani, dovrebbe invitare gli operatori alternativi a manifestare la propria volontà nel partecipare ad un eventuale progetto di coinvestimento, così da garantire una condivisione del rischio connesso ad investimenti di questa natura, e di facilitare in ultima istanza lo sviluppo delle reti di nuova generazione su ampie porzioni del territorio nazionale.

 

Caduta nel nulla, infine, l’ipotesi di una segmentazione geografica dal momento che, secondo l’Agcom non vi sono “elementi strutturali che diano incontrovertibile evidenza di differenze – di natura significativa e stabili nel tempo – nelle condizioni concorrenziali tali cioè da giustificare una segmentazione”.

L’Autorità ritiene tuttavia che, alla luce dei  recenti mutamenti intervenuti nelle dinamiche del mercato dei servizi NGN, riconducibili sia all’evoluzione delle offerte rivolte alla clientela residenziale e business da parte di alcuni primari operatori, sia alle iniziative di investimento in reti NGA avviate dai principali operatori di rete
fissa, sia necessario differenziare il set di rimedi da imporre all’operatore notificato, in maniera tale da incentivare – nell’immediato – una effettiva ed ampia diffusione dei servizi a banda ultralarga offerti alla clientela finale e di incoraggiare – nel medio periodo – lo sviluppo di investimenti, anche in modalità condivisa, da parte degli operatori presenti nel mercato dell’accesso da rete fissa.