eCommerce: la Ue rinnova le norme antitrust per adattare la distribuzione di beni e servizi all’era internet

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Unione Europea


LVMH

La Commissione europea ha adottato un regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi conclusi tra produttori e distributori per la vendita di prodotti e servizi. Il regolamento e le relative linee direttrici tengono conto dello sviluppo di Internet, negli ultimi 10 anni, come forza trainante per le vendite on-line e per il commercio transfrontaliero, una tendenza che la Commissione intende promuovere in quanto aumenta la scelta dei consumatori e la concorrenza basata sui prezzi. Il principio di base è sempre la libertà per le imprese di decidere in che modo vengono distribuiti i loro prodotti, a condizione che gli accordi non prevedano la fissazione dei prezzi o altre restrizioni fondamentali e che sia i produttori che i distributori non detengano una quota di mercato superiore al 30%. I distributori autorizzati sono liberi di vendere su Internet senza limitazioni riguardo alle quantità, ai prezzi e all’ubicazione dei clienti.

“Un’applicazione chiara e prevedibile delle norme di concorrenza agli accordi di fornitura e distribuzione è essenziale per la competitività dell’economia della Ue e per il benessere dei consumatori. I distributori dovrebbero essere liberi di soddisfare la domanda dei consumatori, sia in punti vendita veri e propri che su Internet. Le norme adottate oggi garantiranno che i consumatori possano acquistare beni e servizi ai migliori prezzi disponibili dovunque nell’UE, lasciando che le imprese prive di potere di mercato siano essenzialmente libere di organizzare la propria rete di vendite come preferiscono”, ha dichiarato il Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile per la concorrenza Joaquin Almunia.

L’attuale regolamento di esenzione per categoria riguardo alle restrizioni verticali e le relative linee direttrici sono stati adottati 10 anni fa.

Le nuove disposizioni riguardano anche specificamente la questione delle vendite on-line, ed erano attese, in particolare, dalle grandi case del lusso (LVMH, Hermes, PPR, ecc.). Una volta autorizzati, i distributori devono essere liberi di vendere sui loro siti Internet come fanno nei loro negozi tradizionali e punti vendita fisici. Per distribuzione selettiva si intende che i produttori non possono limitare le quantità vendute su Internet o applicare prezzi più elevati per i prodotti da vendere on-line. Le linee direttrici chiariscono inoltre il concetto di vendite “attive” e “passive” per la distribuzione esclusiva. Non sarà accettata l’interruzione della transazione o il re-indirizzamento dei consumatori dopo che sono stati inseriti i dettagli di una carta di credito da cui risulti un indirizzo estero.

Le nuove norme costituiranno per i rivenditori una base chiara e un incentivo per sviluppare le attività on-line in modo da raggiungere ed essere raggiunti da clienti in tutta la Ue e trarre pieno vantaggio dal mercato interno.

I produttori possono naturalmente scegliere i distributori sulla base di standard di qualità per la presentazione dei prodotti, indipendentemente dal fatto che essi operino off-line o on-line. Possono decidere di vendere soltanto a rivenditori che hanno uno o più negozi “non virtuali” in modo che i consumatori possano fisicamente vedere e provare i loro prodotti. Tuttavia, la Commissione presterà in questo contesto una particolare attenzione ai mercati concentrati ai quali non possono avere accesso i rivenditori – on-line o tradizionali – che applicano sconti.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore in giugno e saranno valide fino al 2022, con una fase di transizione di un anno.

I produttori rimangono liberi di decidere in che modo distribuire i loro prodotti. Per beneficiare dell’esenzione per categoria, essi non possono tuttavia detenere una quota di mercato superiore al 30% e i loro accordi di distribuzione o di fornitura non devono contenere nessuna restrizione fondamentale della concorrenza, come la fissazione del prezzo di rivendita o la ricostituzione di barriere al mercato unico dell’Unione europea.

Le nuove norme introducono il medesimo limite di quota di mercato del 30% per i distributori e per i rivenditori al dettaglio, in considerazione del fatto che anche alcuni acquirenti possono detenere un potere di mercato con effetti potenzialmente negativi per la concorrenza. Questo cambiamento va a vantaggio delle piccole e medie imprese (PMI), siano esse produttori o rivenditori al dettaglio, che potrebbero altrimenti essere escluse dal mercato della distribuzione.

Questo non significa che gli accordi tra le imprese con quote di mercato più elevate siano illegali, ma soltanto che esse devono valutare se i loro accordi contengono clausole restrittive e se queste siano giustificate.

Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente del gruppo Lvmh, Pierre Godè, secondo cui il nuovo regolamento europeo sugli accordi verticali e la distribuzione selettiva dei prodotti, “…permette all’industria del lusso di continuare a rispondere alle attese dei consumatori, incoraggiare lo sviluppo dell’economia digitale e sostenere la crescita delle nostre industrie che rappresentano oltre 80mila impieghi in Europa”. (a.t.)