Ddl Sviluppo: Mazza (Fimi), ‘Soddisfatto per norme che puniscono anche i responsabili di aziende ed enti dove si pratica la pirateria’

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Buon deterrente per tenere sotto controllo i pc aziendali.

Italia


Enzo Mazza

Enzo Mazza presidente della Fimi si è detto soddisfatto delle misure approvate ieri dal parlamento con il Ddl Sviluppo, che accolgono “una nostra proposta per combattere la pirateria nelle imprese”.

Più precisamente, ha spiegato Mazza, “gli amministratori delle aziende, ma anche enti pubblici, saranno sanzionati per il dipendente che viola il copyright (copia programmi, scarica film e musica). Questo perché con questa legge si applicano gli effetti della 231 anche alla contraffazione e alle violazioni del diritto d’autore. Un buon deterrente per tenere sotto controllo i pc aziendali”.

 

L’articolo 15 comma 7 lettera c del Ddl Sviluppo attribuisce a dipendenti d’impresa la piena responsabilità nel caso di violazione del diritto d’autore, senza però esimere dalla medesima anche il titolare d’azienda o ente presso cui lavora.

 

La nuova legge conferma dunque la responsabilità dell’azienda nei confronti degli atti illeciti dei propri dipendenti e dà un ulteriore giro di vite sulla contraffazione, con multe fino a 50.000 euro e pene fino a 6 mesi di reclusione per chi trae vantaggio economico dalla violazione delle norme sul diritto d’autore.

 

La percentuale di adozione di prodotti privi di licenza in Italia è oggi di circa il 51%, con una forte diffusione nelle imprese: oltre 7mila i software illegali sequestrati lo scorso anno presso uffici e aziende, per un totale di 8,6 milioni di euro di sanzioni.

 

In pratica, nella nuova legge viene introdotto, in aggiunta al dl n.231/2001, l’articolo 25-octies: “Art. 25-novies – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) – secondo cui, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

 

“Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941″ .

 

Con la nuova legge quindi arriva un invito a sorvegliare le proprie infrastrutture aziendali alla scoperta di eventuali dipendenti che distribuiscono illegalmente al loro interno contenuti coperti da diritto d’autore. (r.n.)

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