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Spese di recesso: il Tar Lazio respinge ricorso Sky contro delibera Agcom. I consumatori chiedono applicazione per tutti operatori tlc

Italia


Sono addebitabili all’utente solo i costi connessi con la chiusura del rapporto con Sky, come ha stabilito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: lo ha deciso il Tar del Lazio, respingendo il ricorso proposto dall’azienda televisiva per contestare la delibera con cui l’Agcom ha imposto a Sky di rivedere le clausole generali di abbonamento relative ai costi di recesso, limitando gli importi recuperabili dall’utente al solo rimborso delle spese effettivamente affrontate per la disattivazione dell’impianto.

 

Per Sky le clausole previste sono illegittime perché lesive dell’iniziativa economica di impresa. Tesi, questa, non condivisa dal Tar: “L’Agcom – si legge nella sentenza – ha ritenuto addebitabile all’utente solo i costi connessi con la chiusura del rapporto. La scelta imprenditoriale di recuperare i decoder utilizzati non può essere fatta gravare sull’utente che recede, ma al più su quello che instaura con l’operatore un nuovo rapporto”.

 

Il gruppo di Rupert Murdoch, inoltre, lamentava una disparità di trattamento con altri Paesi dell’Ue nei quali è inibito il recesso anticipato; il Tar però ha ritenuto che tale tesi “non considera che la normativa comunitaria mira all’armonizzazione degli ordinamenti, imponendo agli Stati membri un livello minimo ma eguale di tutela del consumatore, il che però non inibisce ai singoli ordinamenti di prevedere forme di tutela più ampie e rigorose”.

 

Il Codacons ha subito chiesto all’Authority di “stabilire i costi di recesso per le compagnie telefoniche e televisive, applicando fino in fondo la legge Bersani “. Già nel 2007, infatti, fu sempre il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, a sollevare il problema della mancata applicazione della legge Bersani da parte delle televisioni, denunciando all’Autorità come i possessori della tessera Mediaset Premium alla scadenza perdessero il credito residuo. “Ora la sentenza del Tar del Lazio – ha fatto sapere il Codacons in una nota stampa – secondo la quale sono addebitabili all’utente solo i costi connessi con la chiusura del rapporto con Sky, senza penali, dovrebbe mettere finalmente fine alle scuse che tutti i soggetti, dalle banche alle compagnie telefoniche, hanno finora inventato per tentare di non applicare i famosi decreti Bersani”.

 

Per il Codacons, però, ora l’Authority delle Comunicazioni “dovrebbe compiere un passo ulteriore. Non basta, infatti, dire che le Tv a pagamento e le compagnie telefoniche devono, in caso di recesso, imputare all’utente il solo rimborso spese. Questa cosa, infatti, era già arcinota fin dalla pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40 che all’art. 1 comma 3 stabiliva, in modo inequivocabile, che ‘i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto senza spese non giustificate da costi dell’operatore’“.

 

“Il punto è che le compagnie telefoniche – ha concluso il Codacons – si sono inventati costi esorbitanti, addebitando all’utente cifre forfetarie assurde, che in realtà non sostengono affatto, camuffando sotto la voce costi, cifre che sono delle penali camuffate. Ecco perché chiediamo all’Authority di stabilire con precisioni l’importo di queste spese, sia per le compagnie telefoniche che per le televisive”.

 

Anche Adiconsum è intervenuta sulla questione, chiedendo all’Autorità di “…estendere al più presto quanto deliberato per Sky a tutte le altre aziende di tlc che richiedono costi di recesso eccessivi“.

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