Data retention: la Corte di giustizia respinge il ricorso dell’Irlanda. Corretta la direttiva Ue

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Unione Europea


Data retention

Il Garante Privacy, nella sua ultima newsletter, comunica che La Corte di giustizia europea ha pubblicato la sentenza sul ricorso presentato nel 2006 dall’Irlanda contro Parlamento e Consiglio Ue rispetto alla direttiva 2006/24, che disciplina la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione.

 

In pratica, la Corte riconosce che Parlamento e Consiglio hanno scelto correttamente di emanare la direttiva in base all’articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato Ce).

 

L’articolo 95 del Trattato Ce permette al Consiglio Ue di adottare strumenti normativi (come le direttive) per armonizzare le legislazioni nazionali al fine di favorire il funzionamento del mercato interno.

L’Irlanda (cui si era unita successivamente anche la Slovacchia) riteneva che la direttiva 2006/24 sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico non fosse finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno, bensì a favorire la raccolta di questi dati per scopi di sicurezza pubblica e lotta al terrorismo.

Scopi che fanno parte, invece, della cosiddetta “cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale”, disciplinata da un altro Trattato, quello sull’Unione Europea.

 

La Corte di giustizia ha respinto il ricorso facendo rilevare che la direttiva è stata adottata nel 2006 proprio per evitare incongruenze tra le norme che vari Paesi Ue, fra cui l’Italia, avevano già promulgato rispetto alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. Queste incongruenze avrebbero influito negativamente sul mercato interno: era quindi corretto il ricorso all’articolo 95 del Trattato Ce per porre rimedio a tale “distorsione”.

 

La Corte ha ritenuto, inoltre, che la direttiva sul traffico telefonico e telematico non intendeva armonizzare le disposizioni sull’accesso ai dati e le modalità per il loro uso da parte delle autorità di polizia e giudiziarie, come invece sostenuto dall’Irlanda. Tali disposizioni restano materia di cooperazione giudiziaria e di polizia ai sensi del Trattato Ue.

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