Key4biz

Telemarketing selvaggio: un codice di autoregolamentazione per disciplinare l’uso delle banche dati

Italia


E’ stato approvato in via definitiva il maxiemendamento al Decreto Milleproroghe.  Fra gli emendamenti ce n’è anche uno che potrebbe dare nuovo slancio al marketing telefonico.

L’art. 44 comma 1-bis prevede, infatti, che “i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1º agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1º agosto 2005″ .

 

Cosa significa? Che le aziende di call center potranno utilizzare, fino al 31 dicembre 2009, le banche-dati attingendo agli elenchi telefonici pubblicati prima dell’1 agosto 2005. In definitiva, l’entrata in vigore di questa legge rende legale l’uso, oggi ritenuto illecito, dei dati trattati senza il consenso informato da parte del cittadino, purché raccolti prima del 1° agosto 2005.

 

COSA DICEVA LA LEGGE  – il “codice in materia di protezione dei dati personali” prevedeva l’uso dei dati personali da parte di enti privati solo previo consenso informato da parte del cittadino (art. 13 e 23).

Art. 13 – l’articolo prevede che l’interessato prima di rilasciare i propri dati riceva informazioni dettagliate sul trattamento dei dati, come le finalità e le modalità del trattamento dei dati, la natura (obbligatoria o facoltativa) del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati, l’ambito di diffusione dei dati, i riferimenti del titolare del trattamento dei dati. 

Art. 23 – l’articolo specifica che il trattamento di dati personali necessita del consenso espresso da parte dell’interessato. Tale consenso deve essere espresso liberamente, documentato per iscritto, se riguarda il trattamento di dati sensibili, e se il soggetto ha ricevuto tutte le relative al trattamento informazioni di cui all’articolo.

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe dà, quindi, nuovo spazio a chi ha raccolto e organizzato i dati prima dell’agosto 2005, revocando le recenti decisioni prese dal Garante della privacy.

Risale a luglio 2008, infatti, un provvedimento del Garante, che vietava a società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati e a loro clienti (imprese specializzate in attività di Telemarketing) l’utilizzo di dati personali senza consenso informato a fini di marketing.

 

I VANTAGGI PER IL COMPARTO CRM – non è affatto casuale che l’emendamento 1-bis dell’art. 44 sia stato approvato in un momento di crisi economica generalizzata. Sarebbe, infatti, nato, secondo indiscrezioni, dalla volontà del Governo di sostenere il comparto dei call center, anch’esso sofferente per via della difficile congiuntura.

Assocontact stima, infatti, che nel 2009 saranno a rischio ben 30.000 posti di lavoro con un calo di fatturato stimato nel 30% (vs. i 950 milioni del 2008) e conseguenze occupazionali importanti  soprattutto in Campania, Sardegna e Sicilia.

Il provvedimento del Governo permetterebbe alle imprese operanti nel settore CRM di sviluppare campagne ed azioni di telemarketing oggi ritenute illecite, riducendo le ricadute negative della crisi in atto e, soprattutto, i tagli al personale, in gran parte giovani e donne che rappresentano le categorie più deboli ed esposte nel nostro mercato del lavoro.

 

POSSIBILI SOLUZIONI DI MEDIO/LUNGO TERMINE – la delicatezza della questione imporrebbe una riflessione più attenta e regole chiare per tutti. Si potrebbe, ad esempio, approntare un codice deontologico condiviso insieme agli operatori del settore (es. definizione di fasce orarie per i contatti telefonici, liste di soggetti non contattabili, ecc.) che contenga indicazioni precise per chi realizza campagne di Telemarketing e Azioni Telefoniche. Interventi più chiari potrebbero contribuire a rassicurare chi teme il ritorno di un uso selvaggio delle azioni telefoniche a scopo commerciale.

 

“L’approvazione dell’emendamento relativo all’utilizzo delle liste per le attività di promozione telefonica – dichiara Umberto Costamagna presidente di ASSOCONTACT – può rappresentare un passo che va nella direzione non di un imbarbarimento dell’attività di telemarketing ma, al contrario, di un confronto e per una discussione per riuscire a mediare fra le legittime esigenze di tutela della privacy delle famiglie italiane (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) e la necessità di consolidamento e sviluppo del settore dei call center che, pur tra mille difficoltà, sviluppa un fatturato che nel 2009 sfiorerà un miliardo di euro”.

 

In questo senso una spinta forte potrebbe venire, oltre che da ASSOCONTACT, anche dalle multinazionali come Almaviva, Call&call, Visiant ,Tele performance, Transcom che, insieme alle associazioni dei consumatori, utilizzando il loro know how e la loro serietà, potrebbero redigere un codice di auto-regolamentazione per coniugare le esigenze di tutti.

Exit mobile version