Diritto d’autore: la tutela della proprietà intellettuale non può pregiudicare quella dei dati personali

di Alessandra Talarico |

La Corte di Giustizia Ue boccia le richieste di Promusicae. Telefonica non è obbligata a divulgare i dati degli utenti P2P.

Unione Europea


Kazaa

“Il diritto comunitario non impone agli Stati membri, per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore, l’obbligo di divulgare dati personali nel contesto di un procedimento civile”.

È quanto ha dichiarato la Corte di Giustizia europea in merito al contenzioso tra l’operatore spagnolo Telefonica e l’associazione Promusicae, che riunisce produttori ed editori di registrazioni musicali e audiovisive.

 

L’associazione si era rivolta ai tribunali spagnoli con la speranza di ottenere dall’operatore l’identità e l’indirizzo fisico di alcuni utenti internet che avrebbero abusato del programma P2P KaZaA, per poter esercitare contro di loro azioni civili.

 

Telefónica ha però rifiutato la richiesta, affermando che in base alle leggi spagnole, la comunicazione di queste informazioni è consentita solo nell’ambito di un’indagine penale o per la tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.

 

Il giudice spagnolo ha perciò demandato il caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per chiarire se il diritto comunitario preveda l’obbligo di comunicare informazioni personali nell’ambito di un procedimento civile.

 

La Corte di giustizia ha chiarito dunque che, sebbene vi siano diverse norme “dirette a far sì che gli Stati membri garantiscano, soprattutto nell’ambito della società dell’informazione, l’effettiva tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore comunitarie”, questa tutela “non può pregiudicare gli obblighi relativi alla tutela dei dati personali. Peraltro, le direttive sulla tutela dei dati personali offrono agli Stati membri la possibilità di istituire deroghe all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati sul traffico”.

 

I singoli Paesi, dunque, possono, secondo la normativa comunitaria, “…istituire l’obbligo di divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile”.

 

Quanto alle regole in materia di proprietà intellettuale, la Corte di giustizia osserva che “neppure esse richiedono che gli Stati membri, per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore, istituiscano l’obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile”.

 

La Corte sottolinea poi “che la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla sua attenzione solleva la questione della necessaria conciliazione degli obblighi connessi alla tutela di diversi diritti fondamentali, ossia, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e, dall’altra, i diritti alla tutela della proprietà e ad un ricorso effettivo”.

 

Devono essere dunque gi Stati membri a garantire, nel trasporre le direttive Ue, il “giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario”.

 

In sede di attuazione delle misure di recepimento delle direttive comunitarie, “le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità”, conclude la Corte.

 

Sullo stesso argomento si era pronunciato anche il Tribunale di Roma, nella nota vicenda nata dalla volontà della casa discografica tedesca Peppermint di ottenere dagli operatori italiani i dati degli utenti che avevano messo a disposizione attraverso programmi peer-to-peer brani musicali protetti da diritto d’autore, diritto di cui Peppermint medesima era titolare.

 

In prima battuta, il Tribunale civile di Roma aveva accolto la domanda di Peppermint ma poi, con una importantissima ordinanza emessa in uno dei procedimenti cautelari attivati nei confronti di Wind, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati, per finalità commerciali connesse al diritto di autore.