Pubblicità ingannevole: pioggia di multe per i gestori telefonici italiani

di Alessandra Talarico |

Italia


Maxiday Tim

L’Autorità antitrust (Agcm) ha inflitto due sanzioni a Telecom Italia – una da 69.100 euro e l’altra 65.000 euro – per l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari relativi alle offerte commerciali “Tim tutto compreso” e “Tim Maxxi Day”.

Un’altra multa da 36.100 euro è stata comminata a Wind per la promozione del servizio di connessione alla rete internet denominato “Internet Gratis – Passa al 702 702 00 00 – Navighi veloce anche senza ADSL”.

 

Per quanto riguarda l’offerta “Tim Tutto Compreso”, l’Antitrust ha agito su richiesta di Vodafone e di Adiconsum, che hanno segnalato la presunta ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari volti a promuovere l’offerta della concorrente, rappresentati da un piano tariffario per la telefonia mobile che consente di effettuare telefonate, inviare SMS e ottenere un apparecchio cellulare a particolari condizioni.

 

I messaggi in questione indurrebbero in errore  circa le caratteristiche e la reale natura dell’offerta.

“In particolare – ha spiegato l’Antitrust – i messaggi presenterebbero un contenuto ambiguo circa i servizi ricompresi in ciascuno dei piani tariffari offerti (da 30 , da 60 e, infine, da 90 ) e, inoltre, non chiarirebbero adeguatamente l’esistenza di rilevanti limiti nella fruizione dei servizi disponibili in ciascuno di essi”.

 

Gli spot fanno infatti intendere che lo scatto alla risposta, i messaggi, le chiamate e anche il telefonino siano tutti compresi nell’offerta, mentre in realtà l’offerta è molto più articolata e le diverse precisazioni – relative alle condizioni per l’attivazione (“Per titolari di carta di credito. Durata minima del contratto 24 mesi, con corrispettivo in caso di recesso anticipato”) e ai limiti di fruibilità (“al termine dei minuti voce/SMS/MB (Internet) agevolati dell’offerta, la tariffazione è quella base del cliente”) – sono ovviamente riportate con un corpo grafico di dimensioni inferiori e riportavano al sito internet della società per ulteriori ragguagli.

 

Richiamando le proprie “Linee Guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico ed all’introduzione dell’Euro”, anche l’Agcom è giunta a conclusione che il contenuto del messaggio lascia intendere che, nell’ambito di ciascuno dei corrispettivi indicati nei messaggi (da 30 , da 60 e, infine, da 90 ), siano compresi tutti i diversi servizi che compongono il bouquet completo dell’offerta (traffico telefonico, accesso ad internet e servizi dedicati ai clienti). In realtà, sulla base degli elementi riscontrati, a ciascuna offerta corrisponde una particolare tipologia di servizi di cui peraltro non sono chiariti i limiti di utilizzo. Per tali ragioni, anche l’Autorità guidata da Corrado Calabrò ha ritenuto che il messaggio “si caratterizza per un contenuto ambiguo e confusorio”.

 

“Posto che uno spot televisivo è, per sua natura, destinato ad essere visto e ascoltato e non letto – precisa quindi l’Antitrust – nonostante l’indubbia leggibilità delle sovrimpressioni relative a ciascuna diversa offerta e la percepibilità che si tratta di tre offerte distinte, il ritmo concitato del dialogo e il carattere serrato dello scambio di battute fra i diversi protagonisti della story board, racchiuso peraltro in pochi secondi, impedisce ai destinatari di comprendere il predetto carattere aggiuntivo dell’opzione tariffaria pubblicizzata. In secondo luogo, le illustrate scelte espressive non consentono di circoscrivere l’oggetto di ciascuno di essa e, in particolare, di collocare, nell’ambito di ognuna delle tre versioni dell’offerta “Tim Tutto Compreso” prospettate nello spot in esame, le diverse combinazioni di servizi offerti”.

 

Alla luce di queste considerazioni l’Authority ha ritenuto di comminare alla società una multa di 49.100 euro, aumentata a 69.100 euro “in quanto l’operatore pubblicitario risulta destinatario di numerosi provvedimenti di ingannevolezza o di illiceità in violazione del Decreto Legislativo n. 206/052”.

 

Stesso discorso per i cartelloni publicitari reclamizzanti l’offerta denominata “TIM MAXXI DAY”, diretta a promuovere l’opzione tariffaria accessoria per servizi di telefonia mobile riservata a clienti consumer già titolari di un piano tariffario.

L’offerta consiste, in base a quanto asserito dalla pubblicità contestata, in un’opzione tariffaria che accede, senza modificarlo, al piano tariffario scelto dal cliente e gli consente, al costo di 1 euro e di uno scatto alla risposta – d’importo pari a 16 centesimi – di fruire di 500 minuti di traffico telefonico da utilizzare, entro le 24 ore dal suo acquisto, per chiamate verso numerazioni mobili di TIM e quelle di rete fissa di qualsiasi operatore.

 

L’impostazione redazionale, spiega l’Authority, “si caratterizza per l’ampia enfasi posta sui pretesi contenuti di convenienza dell’offerta reclamizzata che, infatti, sono veicolati con scritte che, per la loro evidenza e posizionamento nella parte centrale del messaggio, “colpiscono” immediatamente l’attenzione del pubblico pedonale o automobilistico in transito, a cui questa modalità di diffusione del messaggio è dedicata – e la marginalizzazione, in una nota a margine e con caratteri tipografici sproporzionatamente inferiori rispetto a quelli del corpo principale del messaggio, delle informazioni che valgono, invece, a rettificarne e a circoscriverne la portata”.

 

La nota a margine, infatti, da una parte rettifica il contenuto economico del messaggio esposto a grandi lettere, perché informa della presenza e dell’importo dello scatto alla risposta e, dall’altra, ne circoscrive molto significatamene la destinazione d’uso, perché informa che i 500 minuti sono spendibili solo per chiamate verso altri numeri mobili TIM, con conseguente esclusione di tutte le altre direttrici di traffico compresa, a differenza di quanto sostenuto da Telecom nei propri scritti difensivi, quella rappresentata dalle chiamate verso i numeri fissi di tutti gli operatori. Esclusione confermata anche dalle informazioni riportate sul sito Internet dello stesso operatore .

 

Le modalità di presentazione del messaggio, conclude quindi l’Antitrust,  “non possono ritenersi adeguate a eicolare in modo corretto e chiaro l’effettivo contenuto dell’offerta relativamente a informazioni che sono determinanti per la sua esatta comprensione, trattandosi di una voce di costo ulteriore (il cd. scatto alla risposta) rispetto al solo enfatizzato costo di un euro e della limitazione delle direttrici di traffico che possono essere chiamate avvantaggiandosi di tale tariffazione”.

 

L’Antitrust richiama a tale proposito il documento ricognitivo “Sintesi degli interventi dell’Autorità sui messaggi pubblicitari nel settore delle telecomunicazioni” (pubblicato, in data 14 aprile 2007, sul sito Internet dell’Autorità), secondo cui “la completezza informativa deve coniugarsi con la chiarezza e immediata percepibilità delle condizioni qualificanti la fruizione dell’offerta reclamizzata e investire, di conseguenza, l’insieme delle informazioni che, riguardando variabili strategiche fondamentali nell’orientare il comportamento di acquisto del consumatore (come il prezzo e le limitazioni d’uso), si qualificano come essenziali al fine della corretta comprensione del contenuto della proposta”.

 

Anche in questo caso l’Antitrust è passato da una sanzione di 40.100 euro a 65.100 euro per le circostanze aggravanti.

 

La sanzione comminata a Wind si riferisce invece un messaggio diffuso attraverso la home page del sito www.libero.it, volto a promuovere il servizio di connessione alla rete internet denominato “Internet Gratis – Passa al 702 702 00 00 – Navighi veloce anche senza ADSL”.

Il messaggio lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che la fruizione del servizio reclamizzato sia completamente gratuita, anche relativamente ai costi del collegamento telefonico indispensabile per l’accesso e la navigazione sulla rete.

 

I profili di ingannevolezza riguardano le caratteristiche dell’offerta pubblicizzata, le condizioni economiche alle quali vengono forniti i servizi, nonché la rilevanza di eventuali omissioni informative riscontrate nella comunicazione pubblicitaria.

Il consumatore può infatti ragionevolmente ritenere che la navigazione in internet sia consentita senza pagare nulla, neanche i costi variabili dipendenti dal collegamento telefonico indispensabile per la navigazione sulla rete.

Dagli atti, invece, risulta che la fruizione del servizio reclamizzato comporta “il sostenimento di detti costi relativi al collegamento telefonico, che variano da 1,90 eurocent/minuto in orario peak a 1,09 eurocent/minuto in orario off peak. E’ inoltre previsto uno scatto alla risposta per ciascun collegamento internet pari a 12 centesimi”.

 

La specificazione “Navighi veloce anche senza ADSL”, inoltre, lascia intendere che il collegamento ad internet con linea telefonica tradizionale permette comunque di ridurre i tempi di navigazione e, conseguentemente, i costi per la fruizione del servizio. In realtà, l’accostamento ai risultanti ottenibili con l’ADSL non trova riscontro nella realtà.

Infatti, continua l’Agcm, “l’utilizzo della modalità dial up, pur in presenza del software web accelerator che permette di ridurre i tempi di navigazione, sconta tutti i limiti della tecnologia utilizzata, i quali si concretano in difficoltà di connessione, lunghi tempi di attesa durante la navigazione, possibili interruzioni della linea che richiedono il ripristino del collegamento, ecc., con conseguente lievitazione dei costi di collegamento che l’utente deve sopportare”.

 

Il messaggio risulta quindi idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche ed alle condizioni economiche di fornitura del servizio di connessione alla rete denominato Internet Gratis.

Per questo l’Autorità ha disposto l’applicazione di una sanzione pari a 36.100 euro.