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Caso Peppermint: quando la privacy vale più del diritto d’autore e degli interessi commerciali

Italia


Come oramai noto al pubblico dei consumatori-utilizzatori di Internet, l’Adiconsum Nazionale – mediante il Centro Giuridico – sta procedendo a costituirsi in tutti i procedimenti in cui la Peppermint chiede ai giudici preposti di condannare nonché intimare a vari operatori telefonici di esibire gli indirizzi fisici dei titolari dei relativi indirizzi IP.

 

L’intervento di Adiconsum è finalizzato a far prevalere il diritto alla privacy sul diritto di sfruttamento economico dell’opera intellettuale, nonché a far dichiarare illegittime le modalità con cui la Peppermint ha ricercato, mediante attività di spionaggio, i singoli indirizzi IP.

 

Più precisamente, per Adiconsum, non si tratta di valutare se il software utilizzato dalla Peppermint sia o meno attendibile, ma se poteva essere utilizzato “a monte”, senza che vi fosse un’autorizzazione dell’interessato alla raccolta del dato personale, ovvero un autorizzazione giudiziaria.

 

Ricordiamo infatti, come l’art.156 bis legge autore, abbia valenza generale, omettendo di conformare la disciplina in esso contenuta, alla tutela di interessi superiori al mero interesse commerciale, ed attinenti alla tutela della persona umana.

 

Ci troviamo dunque dinanzi ad una carenza normativa dell’art.156 bis, il quale non prevede coma la parte lesa non debba, ma possa “fornire seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande”, nonché ad un rilevantissimo e delicatissimo giudizio di bilanciamento tra interessi patrimoniali e tutela di interessi personalissimi afferenti alla tutela della privacy dei singoli consumatori ed utenti.

 

La risposta dei Giudici del Tribunale civile di Roma, non si è fatta attendere: ed infatti, con una importantissima ordinanza emessa in uno dei procedimenti cautelari attivati dalla Peppermint nei confronti di Wind, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati, per finalità commerciali connesse al diritto di autore.

 

Dunque, il giudizio di bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto “commerciale” connesso al diritto di autore, è stato svolto a favore del primo.

 

Ma contestualmente, in un giudizio pendente innanzi la Corte di Giustizia Europea, relativo ad un caso analogo a “Peppermint”, sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott, secondo cui – a seguito di ampia e giuridicamente approfondita dissertazione giuridica sui rapporti tra diritto di autore e diritto alla privacy – sarebbe compatibile con il diritto comunitario, il fatto che gli Stati membri escludano la comunicazione di dati personali sul traffico, quando è richiesta ai fini dei procedimenti civili per violazione del diritto d’autore.

 

Tali conclusioni aprono la strada ad una possibile determinazione – definitiva – dei rapporti che debbono esserci tra i due tipi di diritti in contrasto, l’uno (la privacy) attinente alla persona umana, l’altro (il diritto di autore) di mero carattere economico – commerciale.

 

Certamente, si dovrà attendere ancora, per ottenere la sentenza definitiva del caso pendente innanzi la Corte Europea , ma tali conclusioni, riteniamo siano rilevantissime per la definizione dei giudizi attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Roma.

 

La sentenza del tribunale di Roma

Il parere dell’avv. generale europeo

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