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Sanità elettronica: le linee guida dei Garanti Ue per la privacy

Europa


La salute, nell’era digitale, può avvantaggiarsi delle più svariate tecnologie che consentono di monitorare le proprie condizioni e di curarsi senza bisogno di recarsi fisicamente in ospedale o dal medico. Vantaggi di enorme valore, soprattutto per chi non è autosufficiente, che però fanno il paio con il rischio che i nostri dati personali siano oggetto di speculazioni.

 

Ecco perché la creazione di sistemi nazionali di sanità elettronica è un obiettivo di rilevante interesse pubblico, che deve però essere raggiunto nel pieno rispetto dei principi di protezione dei dati. Occorre quindi fissare un quadro giuridico di garanzie che i legislatori nazionali sono chiamati a rendere operative.

 

I Garanti europei per la protezione dei dati hanno approvato un documento di lavoro che approfondisce i requisiti di legge e i parametri applicativi da tenere presenti nella strutturazione e nella gestione di un sistema nazionale di “cartelle cliniche elettroniche”. Sul documento sarà aperta una consultazione pubblica per sollecitare contributi e commenti.

 

Il documento si compone di una parte generale nella quale sono indicate le premesse per l’istituzione di un sistema nazionale di cartelle sanitarie elettroniche (EHR, Electronic Health Records), e di una parte specificamente dedicata all’individuazione delle garanzie per la protezione dei dati.

 

Nella prima parte, dopo un’analisi approfondita dei requisiti previsti dalla direttiva europea sulla protezione dei dati (95/46/CE) per il trattamento dei dati  sanitari i Garanti ritengono che il fondamento più appropriato per l’istituzione di un sistema di cartelle cliniche elettroniche  – centralizzato, decentralizzato o misto – sia offerto dall’articolo 8(4) della direttiva, che consente agli Stati membri di trattare i dati sensibili senza il consenso della persona,  purché questo avvenga per motivi di “interesse pubblico rilevante” e siano fissate misure legislative che tutelino i principi di protezione dei dati.

 

Ciò non significa che sia precluso agli Stati di fondare sistemi di sanità elettronica su altri presupposti giuridici (ad esempio, il segreto professionale cui sono tenuti tutti i professionisti sanitari: articolo 8(3) della direttiva); tuttavia, la disposizione dell’articolo 8(4) della direttiva sembra  quella in grado di offrire maggiori tutele perché prevede l’obbligo di fissare per legge le garanzie in materia di protezione dei dati. Tali garanzie formano l’oggetto della seconda parte del documento di lavoro, nella quale i Garanti hanno posto l’accento su una lunga serie di aspetti:

 

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