Roaming: O2 chiama in causa il Mediatore Ue e accusa la Commissione di cattiva amministrazione

di Alessandra Talarico |

Unione Europea


Roaming

Il Mediatore europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha aperto un’inchiesta in seguito alla denuncia dell’operatore britannico O2 relativa alle indagini della Commissione europea nel settore del roaming.

 

Obiettivo di questa inchiesta: stabilire se la Commissione europea sia imputabile di cattiva amministrazione per non aver concesso a O2 il pieno diritto di difesa.

Il mediatore ha quindi chiesto alla Commissione di rispondere alle accuse dell’operatore britannico prima della fine di dicembre 2006.

 

02 accusa ora la Commissione di non aver consentito ai suoi legali l’accesso adeguato ai dossier e alle documentazioni, nonché di non aver accordato all’operatore un periodo di tempo adeguato per rispondere alle accuse.

Sempre secondo l’accusa, la Ue non avrebbe rispettato il diritto di O2 a una ulteriore comunicazione degli addebiti e a essere ascoltato in maniera corretta ed esaustiva.

 

L’apertura di un’inchiesta in seguito a una denuncia non significa che il Mediatore – che indaga sui casi di mala amministrazione delle istituzioni e degli organismi Ue – consideri le accuse giustificate.

 

L’intervento del mediatore in merito alle tariffe di roaming è stato invocato anche dalla GSMA che ritiene la proposta di regolamentazione europea del settore – avanzata dall’agguerrito commissario ai media e alla società dell’informazione Viviane Reding“inadeguata” e contraria ai principi di “proporzionalità, sussidiarietà e non-discriminazione” e richiede dunque l’intervento dell’Ombudsman, nella speranza che questo spinga la Commissione a riconsiderare la sua proposta.

 

Il problema delle tariffe elevate di roaming praticate ai clienti che viaggiano in Europa è stato individuato per la prima volta a metà del 1999, quando la Commissione ha deciso di condurre un’indagine sui servizi di roaming nazionale e internazionale. Tale indagine ha indotto la Commissione ad avviare procedimenti nei confronti di determinati operatori mobili nel Regno Unito e in Germania, accusati di abuso di posizione dominante per aver imposto tariffe eccessivamente alte per l’uso in roaming delle loro reti in Gran Bretagna.

 

Nel 2001, secondo l’allora Commissario alla Concorrenza Mario Monti, le tariffe applicate agli operatori stranieri erano pari a circa un euro al minuto, tanto che a volte, i prezzi di accesso all’ingrosso erano superiori di quelli al dettaglio.

A oggi, la situazione non è molto cambiata e il Commissario Reding ha ingaggiato una difficile battaglia contro i costi eccessivi del servizio, culminata con una proposta di regolamentazione osteggiata dalla maggior parte degli operatori mobili, molti dei quali hanno proposto l’autoregolamentazione o un’altra forma di regolamentazione.

 

Al momento dell’adozione del pacchetto normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, il roaming internazionale è stato inoltre individuato come potenzialmente suscettibile di regolamentazione ex ante con l’inclusione del mercato nazionale all’ingrosso del roaming internazionale delle reti mobili pubbliche nella raccomandazione della Commissione, dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

 

Nel maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei (ERG) ha osservato come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all’ingrosso dall’operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, alle forti maggiorazioni applicate al dettaglio dall’operatore di rete dell’utente. Il gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni dei prezzi all’ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che in molti casi i consumatori non dispongono di informazioni chiare circa le tariffe di roaming.

 

Nell’ottobre 2005 la Commissione ha quindi richiamato l’attenzione sul problema delle tariffe di roaming e della mancanza di trasparenza dei prezzi con la pubblicazione di un sito web di informazione dei consumatori, che non solo confermava che le tariffe sono in molti casi palesemente eccessive, ma evidenziava anche una variazione dei prezzi della Comunità tale da non poter essere giustificata per chiamate con caratteristiche identiche.

 

In una risoluzione del 1° dicembre 2005 relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2004, il Parlamento europeo ha accolto con favore l’iniziativa della Commissione in materia di trasparenza nel settore del roaming internazionale e ha invitato la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi elevati del traffico telefonico mobile transfrontaliero.

 

Nel marzo 2006 il Consiglio europeo ha confermato, nelle sue conclusioni, l’importanza ai fini della competitività di ridurre le tariffe del roaming internazionale nell’ambito di politiche mirate, efficaci e integrate a livello di Stati membri e di Unione europea nel campo dell’ICT (tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni)per conseguire gli obiettivi della nuova strategia di Lisbona di crescita economica e produttività.

 

A seguito dei contributi ricevuti nel periodo di consultazione – svolto in due fasi da febbraio a maggio 2006 – la Commissione ha adattato la sua ipotesi iniziale basata sul “principio della tariffa del paese d’origine”, che prevedeva di legare le tariffe di roaming internazionale alle tariffe pagate dai clienti in roaming per chiamate equivalenti sulla rete del paese d’origine, per arrivare all’idea del “meccanismo del mercato domestico europeo”, in base al quale le tariffe di roaming sono ravvicinate alle tariffe domestiche per mezzo dell’applicazione, a livello comunitario, di limiti tariffari massimi comuni, conseguendo in tal modo un elevato livello di protezione degli utilizzatori senza pregiudicare la concorrenza.

 

Gli operatori saranno autorizzati ad applicare ai costi all’ingrosso un ricarico al dettaglio che può arrivare fino al 30% e che rappresenta il margine che gli operatori possono di norma realizzare con le chiamate nazionali. Questo ricarico si applicherebbe sia alle chiamate in roaming effettuate che a quelle ricevute. Per le chiamate ricevute, questo limite massimo imposto ai prezzi al dettaglio entrerebbe in vigore il giorno dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. Per le chiamate effettuate la riduzione delle tariffe al dettaglio entrerebbe in vigore automaticamente dopo una fase transitoria di sei mesi.

 

La Commissione ha proposto infine di migliorare la trasparenza delle tariffe di roaming per i consumatori. Gli operatori di telefonia mobile dovranno fornire ai loro clienti informazioni complete sulle tariffe praticate per il roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornarli regolarmente sulle variazioni delle tariffe. Le autorità nazionali di regolamentazione avranno anche il compito di monitorare da vicino l’andamento delle tariffe di roaming applicate ai servizi di trasmissione dati come i messaggi SMS e MMS.

 

Il nuovo regolamento entrerà in vigore presumibilmente entro l’estate del 2007.

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