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Ex servizio 12: per l’Antitrust necessario che i benefici del provvedimento Agcom si riflettano sui costi finali

Italia


L’Autorità garante per la concorrenza si è pronunciata in merito allo schema di provvedimento concernente le misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso il servizio informazione abbonati, auspicando che “la riduzione delle tariffe di originazione prevista a livello regolamentare venga effettivamente trasferita sui prezzi finali dei servizi di informazione abbonati, con conseguente beneficio per i consumatori”.

 

Il provvedimento finale volto a ridurre le tariffe praticate dagli operatori di rete mobile per le chiamate fatte dai propri clienti verso i servizi informazioni quali 892.892, 12.40, 12.88 ecc., è stato approvato poche settimane fa, dopo che l’Agcom aveva fatto notare in diverse occasioni che le tariffe applicate al servizio erano ingiustificatamente elevate ed arrivavano in alcuni casi a incidere fino al 50% del prezzo al dettaglio dei servizi.

 

In base al provvedimento appena approvato, le tariffe di originazione che i fornitori dei servizi di informazione dovranno pagare ai 4 operatori mobili italiani dovranno corrispondere al massimo al doppio della corrispondente tariffa di terminazione, con una consistente riduzione degli attuali prezzi.

 

Ad esempio, TIM e Vodafone praticano una tariffa di terminazione di 11,2 centesimi, e quindi per l’originazione di servizi informazione da propri numeri potranno chiedere al massimo il doppio di questa cifra.

Wind pratica invece una tariffa di 12,9 centesimi e potrà dunque chiedere al massimo 26 centesimi, mentre il tetto massimo per 3 Italia (H3G) sarà di 38,8 centesimi.

 

La riduzione di queste tariffe dovrebbe portare a una diminuzione dei prezzi agli utenti per le chiamate da rete mobile ai servizi di informazione abbonati, garantendo la concorrenza e la tutela dei consumatori.

 

Nel caso in cui la riduzione dei prezzi finali non dovesse realizzarsi – chiarisce l’Antitrust – “potrebbe essere necessario analizzare le condizioni concorrenziali effettivamente esistenti nei mercati al dettaglio dei servizi di informazione abbonati offerti su reti mobili”.

 

Se infatti, nota l’Antitrust, per quanto riguarda il mercato all’ingrosso dei servizi di accesso e raccolta delle chiamate su reti mobili è stata rilevata “l’assenza di posizioni di dominanza singola o congiunta da parte dei quattro operatori mobili nazionali”, nel caso dell’offerta di servizi informativi su reti mobili, l’Autorità evidenzia che “sussiste una posizione di dominanza di tutti i gestori mobili nei confronti dei fornitori di servizi a sovrapprezzo con carattere sociale-informativo, poiché questi ultimi sono obbligati a livello regolamentare a sottoscrivere un contratto di interconnessione con tutti gli operatori mobili al fine di rendere i propri servizi fruibili da ogni rete pubblica di comunicazioni”.

 

Se a ciò si aggiunge che molto spesso gli operatori mobili offrono a loro volta servizi di informazione abbonati, ne consegue che, in assenza di chiari obblighi regolamentari, l’operatore mobile potrebbe dar luogo a discriminazioni tra le proprie divisioni commerciali e i soggetti terzi che offrono servizi informativi al dettaglio.

 

Le misure approvate per i servizi di informazione abbonati – spiega poi l’Agcm – dovrebbero essere estese a tutte le chiamate effettuate dal telefonino verso numerazioni non geografiche, nell’ambito di un provvedimento “che intenda affrontare l’intera problematica della fruibilità dei servizi offerti da operatori terzi agli abbonati mobili”.

 

Per quanto riguarda, infine, la possibilità che gli operatori mobili aumentino la tariffa di originazione fino al 100% del costo di terminazione – alla luce dei costi di fatturazione, del rischio di insolvenza e dei costi di recupero credito – l’Antitrust nota che le preoccupazioni degli operatori sono forse un  po’ eccessive, vista la netta prevalenza di carte mobili prepagate che quasi azzerano i costi di fatturazione e i rischi di insolvenza.

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