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TDT e Privacy: per il Garante, nessuna banca dati, ma garanzie a tutela della riservatezza degli utenti

Italia


“Selezionare un’icona del televisore, visitare un negozio virtuale e scegliere un prodotto da acquistare potrà essere presto una realtà, ma occorrono precise garanzie a tutela della riservatezza degli utenti. Offrire un servizio di pubblicità interattiva sul digitale terrestre non dovrà comunque prevedere la creazione di una banca dati centralizzata con i dati personali degli utenti“.

E’ quanto chiede il Garante per la privacy, che ha affrontato la questione in un provvedimento, di cui è stato relatore Mauro Paissan, su un progetto che  la RTI (Mediaset), ha sottoposto a verifica preliminare, così come richiesto dal Codice sulla privacy e da un provvedimento generale in materia di Tv interattiva adottato nel 2005 della stessa Autorità.

 

Il progetto prevede la possibilità per gli utenti di fornire informazioni personali (nome, cognome, numero di telefono) per una serie di applicazioni interattive: partecipazione a concorsi e giochi a premi, fornitura di servizi innovativi non collegati a programmi televisivi, come il cosiddetto t-banking (accesso e gestione del proprio conto corrente mediante Tv), ma anche possibilità per l’utente di selezionare prodotti da acquistare, fornendo direttamente all’emittente televisiva i dati personali per essere contattati dall’inserzionista.

 

L’Autorità ha riconosciuto la liceità della raccolta e dell’uso dei dati, prescrivendo tuttavia precisi accorgimenti e misure che la società dovrà necessariamente adottare prima di offrire i servizi per garantire la privacy degli utenti. L’Authority ha innanzitutto stabilito che la società dovrà informare in maniera più dettagliata gli utenti sull’uso che farà dei loro dati e sui diritti riconosciuti loro dalla legge. E dovrà informarli, con un’apposita schermata, prima di richiedere i dati. Gli utenti dovranno comunque essere messi in grado di esprimere, laddove necessario, uno specifico e libero consenso all’uso dei dati, ad esempio mediante la digitazione di un tasto.

 

La società non dovrà, in ogni caso, creare un archivio centralizzato dei dati raccolti nell’ambito della fornitura di servizi interattivi offerti o eventuali banche dati fra loro interconnesse. I dati potranno essere conservati solo per un periodo determinato (sei mesi), tempo necessario per potere rispondere a eventuali contestazioni, trascorso il quale dovranno essi essere cancellati o resi anonimi. La società dovrà infine adottare rigorose misure per la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per garantire che la loro comunicazione a terzi (nel caso della pubblicità interattiva, a fornitori e inserzionisti) avvenga mediante sistemi affidabili. (r.n.)

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