Key4biz

Privacy: stop alle email pubblicitarie senza consenso

Italia


Inviare eMail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se inoltre questa attività è condotta in maniera sistematica ed è effettuata a fini di lucro si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria, anche quando si tratta solo del primo invio.

 

L’uso indiscriminato della posta elettronica per reclamizzare servizi e prodotti vari ha subito un nuovo stop da parte del Garante Privacy, chiamato a pronunciarsi sulla questione da un cittadino che, evidentemente, non ne poteva più di vedere il suo box inondato da messaggi da lui non richiesti né graditi provenienti da una società di prodotti informatici.

 

Dopo aver contattato la società, chiedendo la cancellazione del proprio nominativo dal database e l’immediato blocco di ogni invio verso il suo indirizzo, e non aver ottenuto nessun risultato, il malcapitato si è dunque rivolto al Garante che gli ha dato ragione, imponendo alla società di cancellare dall’archivio i suoi dati personali.

 

L’unica giustificazione addotta dalla società in questione è che si trattava del primo invio, quello cioè in cui si chiede il consenso per eventuali successivi inoltri.

Una scusa un po’ campata in aria: se una persona decide di rivolgersi alle Autorità non è certo per un solo invio, ma perché è sempre più comune che le società pubblicitarie e di marketing abusino della pazienza degli utenti subissandoli delle reclame più assurde e fastidiose: da miracolosi farmaci per dimagrire e allungare il pene a lauree, master, corsi di specializzazione, per finire a orologi di marca e materiale pornografico.

 

Comunque sia, ribadendo un principio fondamentale per l’uso degli indirizzi eMail, l’Autorità ha puntualizzato il fatto che nessuno è autorizzato ad abusare di un indirizzo email per il semplice fatto che lo ha reperito in rete e lo ritiene, quindi, di dominio pubblico.

 

“Il Garante non può tollerare tali comportamenti intrusivi – ha commentato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – Occorre dire un fermo no alla prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l’unica comunicazione inviata. Così come bisogna smetterla con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi utilizzarlo per mail pubblicitarie non richieste”.

 

L’invio massiccio ed indiscriminato di messaggi pubblicitari non richiesti – che interessa non solo i singoli utenti ma anche le imprese costrette a sopportarne anche i notevoli costi – è regolato dal Codice in materia di protezione dei dati personali in base al quale chi intende utilizzare le eMail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere presente, tra le altre cose, che è necessario il consenso informato del destinatario anche quando gli indirizzi eMail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l’invio dei messaggi.

 

Il consenso, inoltre, in base alle regole dell’opt-in, deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo aver informato chiaramente il destinatario sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati ed esclude l’invio di messaggi pubblicitari che non rechino l’indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere.

 

Chi viola le disposizioni di legge è passibile di una multa fino a 90 mila euro, di una sanzione penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni) qualora l’uso illecito dei dati sia stato effettuato a fini di lucro o per causare ad altri un danno.

Exit mobile version