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L’Adsl ancora in tribunale: Telecom Italia dovrà adempiere agli obblighi di shared access nei confronti di Tiscali

Italia


Il Tribunale di Roma ha ordinato a Telecom Italia di adempiere alle obbligazioni relative al cosiddetto “override“, ossia la cessazione automatica e immediata mediante sovrascrittura dei clienti ADSL di Telecom Italia e degli altri operatori, che fanno richiesta di passare a Tiscali.

Telecom Italia dovrà consentire, quindi, “…l’immediata ed automatica cessazione mediante sovrascrittura delle linee, ove sono attestati i clienti di Telecom Italia che abbiano manifestato, tramite Tiscali Italia, la volontà di passare a tale operatore per l’acquisto dei servizi ADSL…”.

Grazie a questo provvedimento, ha comunicato Tiscali, sarà ancora più facile sottoscrivere i servizi di connessione a Internet e VoIP, dal momento che i clienti di Telecom Italia e degli altri operatori che si trovano in un’area coperta dalla rete in unbundling di Tiscali, potranno scegliere di passare ai servizi di quest’ultima per la connessione ADSL e i servizi voce (tramite il VoIP) inviando una semplice richiesta a Tiscali, senza dover mandare un’ulteriore comunicazione di disdetta anche al precedente operatore.

L’override, in sintesi, consente di abbreviare notevolmente i tempi di attivazione e semplifica la procedura di passaggio a Tiscali per il cliente finale, come già peraltro previsto dalla Delibera dell’Autorità Garante per le Comunicazioni 1/05/CIR, con la quale si imponeva a Telecom Italia di modificare l’Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) 2005.

Disponendo che “…l’attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL wholesale, inclusi i servizi intermedi ADSL che Telecom Italia utilizza per l’offerta dei propri servizi finali ADSL…”, l’Agcom, voleva favorire la concorrenza sul mercato della banda larga.

La disposizione, tuttavia, è stata seguita da un atteggiamento ambiguo da parte di Telecom Italia che ha cominciato ad avanzare, come dice l’ordinanza, “argomenti di assoluta inconsistenza logico-giuridica”.

In particolare, Telecom ha sostenuto di aver diritto di ricevere la comunicazione del recesso direttamente dall’utente e non a mezzo del carrier concorrente (OLO) e che l’obbligo di override valesse solo nel caso di passaggio del cliente da OLO ad OLO e non quando il servizio ad alta velocità è fornito dalle sue divisioni commerciali (in sostanza i servizi Alice).

Tiscali, che aveva firmato con Telecom Italia un contratto di shared access nel 2004, ha deciso di agire e ha proposto la controversia bilaterale nel giugno scorso all’Agcom ai sensi dell’art. 23 del Codice Comunicazioni.

Nella lettera inviata all’Agcom, Tiscali e Fastweb hanno segnalato che Telecom Italia ha interpretato la delibera 1/05/CIR “come riferita ai soli servizi ADSL wholesale forniti ad operatori terzi e non applicabile ai servizi xDSL forniti alla propria divisione commerciale retail” e, ritenendo tale interpretazione discriminatoria e distorsiva della concorrenza, hanno richiesto all’Autorità “un’interpretazione autentica della citata norma con specifico riferimento alla sua applicabilità ai servizi ADSL retail forniti da Telecom Italia”.

Sottolineando, inoltre il notevole pregiudizio del comportamento di Telecom Italia per gli operatori che ricorrono al servizio di shared access e “…in definitiva, alla concorrenza nei servizi finali a larga banda”, le due società hanno richiesto all’Autorità di disporre un termine certo per il completamento delle attività di implementazione delle procedure di gestione necessarie alla attivazione del servizio di accesso disaggregato condiviso.

Nonostante varie audizioni, l’Agcom non ha assunto alcun provvedimento, limitandosi a pubblicare una nuova delibera (49/05/CIR) che, interpretando la 1/05/CIR, ha ribadito immediatamente l’obbligo di attivare la modalità di sovrascrittura.

“L’ordinanza del Tribunale di Roma è di una chiarezza esemplare. Telecom Italia è obbligata a rispettare la volontà degli utenti, i contratti firmati con gli altri operatori e le delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni…”, ha dichiarato il legale di Tiscali, Rino Caiazzo, dello Studio Legale Ughi e Nunziante, che ha seguito l’intero procedimento.

“Telecom – ha aggiunto l’avvocato Caiazzo – non ha alcun diritto di decidere unilateralmente le regole del gioco sul mercato”.

Il rischio, altrimenti, come si legge anche nell’ordinanza, è che si perpetui “…una situazione di monopolio in cui l’iniziativa economica è riservata soltanto a soggetti determinati”.

“Il messaggio forte che viene dalla decisione del Tribunale di Roma – ha concluso l’avvocato – è che qualunque violazione delle regole di correttezza (imposte da un contratto o dalla regolamentazione di settore) nei rapporti tra operatori rappresenta indiscutibilmente un chiaro atto di concorrenza sleale quando, come nel caso in questione, un operatore sia fornitore dell’altro di servizi intermedi e al contempo concorrente dello stesso per i servizi finali agli utenti”.

Ricordiamo che il 17 novembre, la prima sezione civile della Corte d’appello di Milano, ha stabilito che Telecom Italia dovrà adempiere anche alle richieste di Tele2 Italia, riguardo l’apertura alla concorrenza sul mercato Adsl all’ingrosso.

Il nodo della questione, anche in questo caso, riguarda l’accesso all’ingrosso alla rete di Telecom Italia, necessario ai concorrenti per offrire gli stessi servizi al dettaglio ai propri clienti: secondo Tele2 l’attivazione di connessioni a larga banda sarebbero state ostacolate da precedenti attivazioni “fantasma” dello stesso servizio.

La Corte d’Appello di Milano, ha giudicato, come “elementi indiziari assurgenti a valore di prova”, le interviste e le dichiarazioni scritte da 2.200 clienti presentate come prova da Tele2 e ha ritenuto fondato e per un numero assai rilevante di casi, l’addebito secondo cui “in centinaia di casi di diniego”, motivati da una precedente attivazione dello stesso servizio, in realtà “il cliente, prima di rivolgersi a Tele2, non aveva mai stipulato contratti Adsl, né con Telecom né con altri operatori”.

Se al problema non possono essere attribuite le vastissime proporzioni prospettate dal ricorso di Tele2, per la Corte si tratta comunque di “condotte illecite” e in numero tale “da poter determinare, per il futuro, qualora ripetute, per Tele2 un pregiudizio irreparabile sotto il profilo di una limitazione irreversibile all’espansione nel mercato del servizio Adsl retail”.

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