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Pubblicità: entra in vigore la Legge Giulietti, maggiori poteri all’Antitrust

Italia



Entra oggi in vigore la Legge Giulietti, che riforma la normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Dalle nuove disposizioni normative esce consolidato il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, per alcuni versi, ridefinito. La Legge Giulietti riconosce, infatti, maggiori poteri all’Antitrust, per quanto riguarda l’attività istruttoria e le misure da adottare per reprimere il fenomeno dell’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari. Si fa riferimento, in particolare, al rafforzamento dello strumento sanzionatorio.

Come spiega una nota dell’Antitrust, fino ad ora, infatti, l’Autorità aveva il potere di inibire l’ulteriore diffusione del messaggio ingannevole e di ordinare la pubblicazione sugli organi di informazione, di una comunicazione rettificativa che contenesse un estratto della decisione dell’Autorithy con cui si giudicava ingannevole un dato messaggio.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, invece, l’Agcm ha anche il potere di irrogare multe che potranno variare, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, tra i 1.000 e i 100.000 euro.

Nei casi in cui i messaggi ingannevoli riguardano la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori o pubblicità che minacci la sicurezza o abusi della naturale credulità di bambini o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.

Ne esce inoltre completamente modificata la disciplina dell’inottemperanza alle decisioni dell’Autorità, per la quale era precedentemente prevista la competenza del giudice penale. Da ora in poi, infatti, l’Antitrust può intervenire direttamente nei confronti dell’operatore pubblicitario che non ha ottemperato alla pronuncia adottata nei suoi confronti, irrogando multe e, nel caso di reiterata inottemperanza, disponendo la sospensione dell’attività per un periodo di massimo 30 giorni.

Per quanto riguarda i maggiori poteri istruttori, si segnala l’attribuzione all’Autorità del potere di richiedere copia del messaggio all’operatore pubblicitario o al proprietario del mezzo di diffusione anche in caso di opposizione da parte di questi soggetti. A ciò si aggiunge il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei casi di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’istruttoria, sanzioni che sarebbero di importo maggiorato nel caso in cui siano state fornite false informazioni.

Un’altra novità, infine, consiste nel fatto che l’Autorità può attivare il potere ispettivo per l’acquisizione della copia del messaggio affidando l’incarico alla Guardia di Finanza, seguendo le procedure già consolidate in materia di concorrenza nell’applicazione della legge antitrust. Per adempiere ai nuovi compiti l’Autorità ha deciso di istituire una direzione che si occuperà specificatamente di pubblicità. (r.n.)

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