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Legge Urbani: NewGlobal.it presenta un esposto alla Commissione Ue per violazione delle norme europee

Italia



Riceviamo e volentieri pubblichiamo l¿esposto che l¿Associazione NewGlobal.it, ha presentato alla Commissione europea per la violazioni delle norme

europee a causa della legge Urbani.

Dall”Associazione NewGlobal.it:

Il “Decreto Urbani“, convertito poi in legge, &#232 stato denunciato alla Commissione Europea dall”associazione NewGlobal.it, perch&#233 adottato in violazione del trattato istitutivo della Comunit&#224 Europea e di due direttive europee in tema di “societ&#224 dell”informazione”.

L”esposto, redatto dall”avv. Gianluca Navarrini, membro del comitato scientifico della stessa associazione evidenzia in modo chiaro il contrasto tra la normativa italiana e quella europea.

L”associazione NewGlobal.it per bocca del suo presidente Ettore Panella ribadisce la sua determinazione nel cercare di disinnescare la legge Urbani, la cui (grottesca) approvazione ha visto un Ministro in carica chiedere espressamente ai senatori di votare un decreto falsato da “punti di esagerazione che rendono francamente iniqua ed inapplicabile la legge”, e promettere la rapida approvazione di modifiche correttive. Nonostante tali promesse, ad oltre 5 mesi di distanza, le suddette modifiche giacciono, completamente dimenticate, in Senato. Perci&#242 l”associazione NewGlobal.it ha deciso di ricorrere alla Commissione Europea invocando il rispetto delle direttive violate dalla legge Urbani, bench&#233 le dette direttive, laddove si occupano di diritto d”autore, non siano certo migliori di quelle nazionali. Ed infatti l”associazione NewGlobal.it si pone l”ambizioso fine di imporre all”Europa la riapertura del dibattito sulla propriet&#224 intellettuale, alla luce dei principi enunciati nella recente Dichiarazione di Ginevra sul Futuro dell”Organizzazione Mondiale per la Propriet&#224 Intellettuale. Nonostante fino ad oggi le Istituzioni abbiano incredibilmente negletto questi temi, vitali per lo sviluppo tecnologico del Paese e per la tutela delle cosiddette libert&#224 digitali dei cittadini, NewGlobal.it auspica un risveglio morale e civile delle Camere. Si augura, pertanto, che la procedura di infrazione contro l”Italia, possa decadere in virt&#249 della sollecita approvazione delle promesse modifiche della legge Urbani.

Testo dell”esposto

ESPOSTO

avente ad oggetto: La violazione da parte della Repubblica Italiana del Trattato istitutivo della Comunit&#224 Europea; della Direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell”8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ&#224 dell”informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; della Direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull”armonizzazione di taluni aspetti del diritto d”autore e dei diritti connessi nella societ&#224 dell”informazione.

I sottoscritti:

(Omissis)

ESPONGONO

1. Con la legge 18 agosto 2000, n. 248, l”Italia ha introdotto diverse novit&#224 nel corpo della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente la disciplina generale della protezione del diritto d”autore e dei diritti connessi al suo esercizio (legge sul diritto d”autore: di seguito l.d.a.).

In particolare, la legge del 2000 – integrata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante il Regolamento di esecuzione – ha imposto l”applicazione di un contrassegno su ogni supporto contenente software, suoni, voci o immagini in movimento, destinate al commercio o alla cessione a fine di lucro. Il contrassegno (costituito in pratica da un adesivo, detto bollino) &#232 apposto di regola dalla Societ&#224 Italiana Autori ed Editori (SIAE) previa attestazione, da parte del richiedente (il produttore del supporto, ovvero l”importatore), dell”avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d”autore e sui diritti connessi. Caratteristica peculiare del bollino in discorso &#232 quella di individuare esattamente l”opera dell”ingegno contrassegnata, il suo autore, il produttore ed il numero di copie immesse sul mercato (art. 181-bis, comma 5, l.d.a.). E la mancata applicazione del contrassegno, la sua contraffazione, ovvero la falsa attestazione dell”avvenuto assolvimento degli obblighi di legge, sono condotte sanzionate penalmente, rispettivamente dagli artt. 171-ter, comma 1, lettera d), e dall”art. 171-septies, lett. b), l.d.a., con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2”580 a 15”480 euro.

Sia la dottrina sia la giurisprudenza italiane hanno sottolineato che la normativa sul contrassegno &#232 da considerarsi posta – anche nei confronti del produttore o dell”importatore – a tutela dell”autore, giacch&#233 a quest”ultimo il bollino consente di verificare presso la SIAE il numero di supporti contrassegnati ed immessi sul mercato dallo stesso produttore o importatore.

2. Con le direttive n. 2000/31/CE e n. 2001/29/CE, la Comunit&#224 europea ha inteso armonizzare le diverse normative degli Stati membri ed ha loro imposto di adeguarsi a standard omogenei in materia di “societ&#224 dell”informazione”.

In entrambe le direttive richiamate, infatti, si rileva che lo sviluppo del mercato interno europeo impone di sopprimere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi. Ed uno degli ostacoli principali viene individuato nella divergenza tra le normative nazionali, nonch&#233 nell”incertezza sul diritto nazionale applicabile ad attivit&#224 per definizione delocalizzate come quelle che si svolgono per il tramite della rete telematica (cfr. direttiva 2000/31/CE, punti 5 e 6 del “considerando”; direttiva 2001/29/CE, punti 6 e 7 del “considerando”).

Nelle stesse direttive, inoltre, si richiamano espressamente gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunit&#224 europea, che vietano – fino alla instaurazione del mercato unico interno – le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all”interno della Comunit&#224.

Entrambe le direttive sono state recepite dalla Repubblica Italiana con i Decreti Legislativi nn. 68/2003 e 70/2003, riguardanti la riforma della legge sul diritto d”autore, il primo, e la disciplina del commercio elettronico, il secondo.

Gi&#224 alla luce di tali novit&#224 normative, a sommesso parere di chi scrive, l”Italia avrebbe dovuto provvedere all”abrogazione della disciplina del contrassegno SIAE, imposto con la legge n. 248/2000, giacch&#233 con esso si erano introdotti elementi di difformit&#224 normativa – rispetto alla disciplina del diritto d”autore dettata dagli altri Stati membri – tali da opporre non piccoli ostacoli alla creazione di un mercato unico europeo. E – sempre a modesto avviso dei sottoscritti – non avrebbe pregio invocare a giustificazione della disciplina sul contrassegno SIAE il combinato disposto degli artt. 30 e 95, paragrafo 4, del Trattato istitutivo della Comunit&#224 Europea. Le richiamate disposizioni, infatti, giustificano il mantenimento di normative nazionali difformi rispetto alle direttive di armonizzazione comunitaria, laddove ex multis ricorrano ragioni di tutela della propriet&#224 industriale e commerciale. E, notoriamente, il diritto d”autore – pur essendo collocato nella vastissima categoria della propriet&#224 intellettuale – non appartiene alla sistematica della propriet&#224 industriale e commerciale, nella quale, invece, vanno collocate le cosiddette privative industriali – marchi e brevetti – ed i beni aziendali.

Alla luce di quanto detto, perci&#242, il contrassegno SIAE avrebbe dovuto essere prontamente eliminato dal panorama normativo italiano, al fine di omogeneizzare la disciplina interna del diritto d”autore a quella comune agli altri Stati membri.

3. Viceversa, con l”art.1, comma 1, del Decreto Legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella Legge 21 maggio 2004, n. 128, su impulso del Governo, l”Italia ha introdotto nel proprio ordinamento interno – in via d”urgenza – il contrassegno virtuale, con la seguente disposizione: “Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell”ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d”autore, l”immissione in un sistema di reti telematiche di un”opera dell”ingegno, o parte di essa, &#232 corredata da un idoneo avviso circa l”avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul

diritto d”autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilit&#224, contiene altres&#236 l”indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalit&#224 tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Societ&#224 italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all”adozione di tale decreto, l”avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l”immediata visualizzazione”.

La denominazione di contrassegno virtuale – attribuita all”informativa obbligatoria – &#232 dovuta alla innegabile (ma solo apparente) somiglianza al contrassegno disciplinato dall”art. 181-bis l.d.a., di cui sembrerebbe avere analoghe caratteristiche e funzioni.

Come risulta chiaramente dal comma 7, secondo inciso, dello stesso art. 1, D.L. n. 72/2004, l”omessa applicazione del contrassegno virtuale determina l”applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 103 ed un massimo di 10”000 euro. Non risulta, invece, chiaro se la falsa attestazione dell”avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge sul diritto d”autore sia in qualche modo perseguibile penalmente, mancando ogni riferimento all”art. 171-septies, lett. b), l.d.a.

Ulteriori aspetti critici della norma sono quelli riguardanti da una parte le modalit&#224 tecniche con cui ogni opera dell”ingegno immessa in rete debba essere corredata dall”informativa, dall”altra i soggetti tenuti al rispetto del nuovo obbligo. Malgrado tali aspetti, infatti, debbano essere determinati con un separato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano – entro tempi non meglio precisati – il testo del D.L. n. 72/2004, in attesa delle dette precisazioni, impone a tutti coloro che immettono in rete un”opera dell”ingegno l”applicazione di un contrassegno virtuale di adeguata ed immediata visibilit&#224. Infine, non &#232 chiaro quale sia l”ambito territoriale di applicazione della nuova disciplina, visto che essa fa espresso riferimento alle opere dell”ingegno tutelate dalla l.d.a. italiana. E quest”ultima “si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta”, nonch&#233 “alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia” (art. 185 l.d.a.), fermo restando che la stessa protezione – in base ai trattati internazionali cui aderisce l”Italia – &#232 altres&#236 assicurata alle opere di autori stranieri pubblicate all”estero (art. 186 l.d.a.). Sul punto, poi, deve rilevarsi che l”art. 5 della Convezione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche risolve il conflitto di leggi nello spazio dando prevalenza alla legge del luogo in cui si invoca la tutela; e che l”art. 54 della legge (italiana) sul diritto internazionale privato (L. n. 218/1995) si conforma alla Convenzione di Berna, disponendo che “i beni immateriali sono regolati dalla legge dello stato di utilizzazione”.

Sembra, dunque, che alla normativa sul contrassegno virtuale debba assegnarsi una portata sostanzialmente universale, cio&#232 non circoscritta ad attivit&#224 che si svolgono sul territorio della Repubblica Italiana, ma estesa anche alle attivit&#224 che – pur stabilite fuori dai confini italiani – siano in grado ci consentire l”accesso e l”uso di beni immateriali (tra i quali, sicuramente, le opere dell”ingegno) in Italia.

Le conclusioni test&#233 attinte, sembrano trovare piena conferma nelle seguenti circostanze: l”immissione di un”opera in Internet – fruibile anche in Italia e, dunque, soggetta alla legge italiana ex artt. 54, L. n. 218/1995, e 5 della Convenzione di Berna – pu&#242 avvenire da qualsiasi posto del Globo; la mancata specificazione dei soggetti tenuti ad assolvere l”obbligo dell”informativa determina la soggezione a tale obbligo di chiunque, da qualsiasi luogo, compia l”atto di immettere in rete un”opera dell”ingegno; l”applicazione delle sanzioni amministrative – secondo quanto si ricava dalla lettura dell”art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – &#232 possibile anche nei confronti di soggetti residenti o con sede all”estero.

Va, per di pi&#249, rilevato che l”immediata vigenza della normativa in discorso – unita al completo silenzio serbato sulle modalit&#224 tecniche di applicazione del contrassegno virtuale – introduce un vulnus al bene della certezza del diritto, giacch&#233 gli organi amministrativi chiamati ad accertare eventuali violazioni e ad applicare le previste sanzioni godranno di margini di discrezionalit&#224 che, francamente, appaiono eccessivi.

E deve essere sottolineato che a differenza del contrassegno SIAE di cui all”art. 181-bis l.d.a., il contrassegno virtuale introdotto in Italia dal D.L. n. 72/2004 non sembra essere neppure in grado di fornire adeguata tutela agli autori. Mentre, infatti, il contrassegno reale rilasciato dalla SIAE impone un meccanismo che consente all”autore di verificare l”effettivo numero di copie immesse sul mercato italiano dal produttore dei supporti, il contrassegno virtuale non svolge in alcun modo tale funzione. Esso si risolve in una dichiarazione unilaterale obbligatoria per chi immette in un sistema di reti telematiche un”opera dell”ingegno o parte di essa. Le nuove disposizioni, inoltre, neppure distinguono tra l”immissione in rete di un opera da parte del titolare dei diritti di sfruttamento della stessa, dal diverso caso di immissione in rete da parte di terzi. Tutti sono (irragionevolmente) obbligati all”applicazione del contrassegno virtuale.

Come tale, pertanto, il contrassegno virtuale non sembra avere finalit&#224 di tutela dei diritti d”autore, n&#233 a favore degli autori, n&#233 a favore dei fornitori di contenuti. Anzi, questi si ritroveranno in difficolt&#224 dinanzi ad una normativa di difficile interpretazione ed applicazione e continuamente esposti al rischio di essere colpiti da pesanti sanzioni pecuniarie.

4. Gli obblighi derivanti dalle pi&#249 volte richiamate direttive comunitarie, volte all”omogeneizzazione delle normative relative alla societ&#224 dell”informazione, appaiono, dunque, violati dall”Italia, per via del mantenimento dell”art. 181-bis l.d.a. sul contrassegno SIAE, nonch&#233 – ed a maggior ragione – per la recente introduzione di bel nuovo del contrassegno virtuale.

Tale ultima disciplina – posta, lo si ripete, dall”art. 1 del D.L. n. 72/2004, convertito nella L. n. 128/2004 – non introduce, come si &#232 gi&#224 detto, alcuna concreta forma di tutela azionabile dagli autori, oltre quelle gi&#224 previste dalla legge, risolvendosi in una mera formalit&#224 obbligatoria per gli utenti e gli operatori della Rete. N&#233 tale disciplina ha una qualche corrispondenza con le regole vigenti negli altri Paesi della Comunit&#224 europea, nei cui confronti si impone come misura decisamente eccentrica, di difficile (se non impossibile) applicazione e, dunque, in grado di scompaginare l”equilibrio e l”armonia normativa perseguiti con le direttive citate.

&#200 ben noto, infatti, che, prima di adottare un qualsiasi atto normativo che introduca elementi di contrasto con le misure di armonizzazione di cui all”art. 94 del Trattato della Comunit&#224 europea, lo Stato membro deve attivare la procedura prevista dall”art. 95, paragrafo 5, dello stesso Trattato.

Al contrario, il Governo italiano, nell”emanare il D.L. n. 72/2004 con procedura d”urgenza, non ha in alcun modo rispettato il Trattato. N&#233 – va sottolineato – avrebbe mai potuto farlo, visto che l”esigenza di introdurre il contrassegno virtuale non risponde in alcun modo all”emersione di “nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell”ambiente o dell”ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo la misura di armonizzazione” come richiede l”art. 95, paragrafo 5, del Trattato CE.

E pare evidente che l”obbligo universale dell”informativa (contrassegno virtuale) introduca un elemento di grave distorsione del mercato comunitario interno, giacch&#233 tutti i prestatori di servizi della societ&#224 dell”informazione, ancorch&#233 non stabiliti in Italia, si troveranno, di fatto, soggetti ad una legge italiana che nessun avallo ha ricevuto in sede comunitaria e che, tra l”altro, si pone in stridente contrasto con le pi&#249 recenti direttive in materia di societ&#224 dell”informazione.

Tutto ci&#242 esposto e considerato, i sottoscritti, nelle rispettive qualit&#224 di presidente e legale rappresentante dell”associazione NewGlobal.it e di membri del Comitato Scientifico della medesima associazione,

CHIEDONO

che la Commissione Europea, preso atto dell”emanazione da parte del Governo italiano del Decreto Legge n. 72/2004 e della sua conversione nella Legge n. 128/2004; preso atto che la test&#233 indicata normativa introduce elementi affatto nuovi ed eccentrici rispetto a quanto disposto dalle direttive 2000/31/CE e 2001/29/CE;

preso, altres&#236, atto del mantenimento dell”art. 181-bis l.d.a. e del relativo regolamento di esecuzione (d.p.c.m. n. 338/2001), pur dopo il recepimento delle richiamate direttive;

accertato che gli obblighi introdotti (in particolare, l”obbligo del contrassegno virtuale) con la nuova normativa italiana costituiscono un serio ostacolo al normale funzionamento del mercato comunitario interno;

accertato, altres&#236, che l”introduzione del contrassegno virtuale (a differenza della disciplina sul contrassegno reale) non costituisce in alcun modo una nuova forma di tutela dei diritti degli autori o dei fornitori di contenuti e, come tale, non rientra nell”area di applicazione dell”art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE, ma impone esclusivamente un obbligo per gli operatori e gli utenti della societ&#224 dell”informazione;

voglia urgentemente procedere nei confronti della Repubblica Italiana, avviando la procedura di infrazione di cui all”art. 226 del Trattato CE, al fine di adottare ogni misura necessaria a garantire il rispetto delle direttive nn. 2000/31/CE e 2001/29/CE.

L”associazione NewGlobal.it, per ogni comunicazione o notificazione si dovesse rendere utile o necessaria nel corso del presente procedimento, dichiara di eleggere domicilio presso l”avv. Gianluca Navarrini, in Roma alla via (Omissis).

&#169 2004 Key4biz.it

Per ulteriori approfondimenti, consulta:

Archivio delle news sul Decreto Urbani, la Direttiva Europea e la Proprietà intellettuale

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