Corte di Giustizia Ue: concessi gli arrotondamenti delle tariffe tlc se non incidono sui prezzi

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Europa



Il passaggio all¿euro ha provocato non pochi malumori nei consumatori europei, vessati da aumenti dei prezzi molte volte ingiustificati.

In questo contesto si inserisce una recente sentenza della Corte di Giustizia europea, secondo cui gli operatori delle telecomunicazioni hanno il diritto di arrotondare le tariffe al minuto al centesimo di euro pi&#249 vicino, ma non se l¿arrotondamento provoca un aumento dei prezzi.

La decisione prende il via da un ricorso presentato dal Verbraucher-Zentrale, l¿organismo tedesco competente a perseguire le violazioni delle leggi per la tutela dei consumatori.

L¿organizzazione sosteneva che l¿operatore 02, filiale della britannica mm02, aveva aumentato illegalmente le sue tariffe al minuto dal 2001, prima del passaggio dal marco all¿euro, arrotondandole al centesimo di euro pi&#249 vicino.

Tale arrotondamento, secondo quanto scritto nel ricorso, ha avuto come conseguenza una illegale maggiorazione dei prezzi a danno dei consumatori.

Secondo quanto sostenuto dall¿associazione, infatti, i regolamenti comunitari non autorizzano l¿arrotondamento delle tariffe al minuto poich&#233 esso non costituisce che un montante intermedio utilizzato nel calcolo della fatturazione finale.

E soprattutto, un importo di questo tipo non &#232 effettivamente fatturato al consumatore e da questi pagato e non &#232 iscritto in quanto tale in alcun documento contabile o estratto conto.

Un tribunale di Monaco, incaricato dalla Verbraucher-Zentrale, aveva quindi chiesto alla Corte europea se una tariffa al minuto costituiva una somma da pagare o da contabilizzare ai sensi del regolamento stabilito dalla Ue nel 1997 e se poteva, dunque, essere arrotondato.

Tale regolamento prevede che i tassi di conversione, espressi per il controvalore di un euro in ciascuna moneta nazionale della zona euro, si compongono di sei cifre significative e non possono essere arrotondati o troncati all”atto delle conversioni. Viceversa, gli importi da pagare o contabilizzare in caso di arrotondamento dopo una conversione in unit&#224 euro sono arrotondati al centesimo superiore o inferiore pi&#249 vicino.

Esaminando il ricorso, la Corte conclude che una tariffa, non costituisce un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi del regolamento sull¿introduzione dell¿euro, e non deve pertanto essere arrotondato in tutti i casi al cent pi&#249 vicino, poich&#233 nessuna ragione pratica impone, in ogni caso, di arrotondarne a due cifre dopo la virgola. E soprattutto, un importo di questo tipo non &#232 effettivamente fatturato al consumatore e da questi pagato e non &#232 iscritto in quanto tale in alcun documento contabile o estratto conto.

La Corte precisa tuttavia che l¿arrotondamento al centesimo pi&#249 vicino, di importi diversi da quelli che debbono essere pagati o contabilizzati, se non &#232 escluso in via di principio dal regolamento, non &#232 peraltro ammissibile in ogni caso.

Quindi, laddove il prezzo da pagare risulti da un elevato numero di calcoli intermedi, l¿arrotondamento al centesimo pi&#249 vicino della tariffa unitaria o di ciascuno degli importi intermedi che entrano nella fatturazione &#232 atto ad avere una concreta incidenza sul prezzo effettivamente sopportato dai consumatori.

Per la Corte di Giustizia, per&#242, l¿arrotondamento pur non essendo obbligatorio, &#232 permesso nel momento in cui non si traduce in un aumento sistematico dei prezzi, ma si conforma ai principi di ¿continuit&#224¿ e di ¿neutralit&#224¿ del passaggio all¿euro.

Secondo questi principi, un¿azione d”arrotondamento non deve incidere in alcun modo sugli impegni contrattuali assunti dagli operatori economici – compresi i consumatori – e non deve avere una concreta incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.

La sentenza della Corte chiarisce, dunque, quali regole per l”arrotondamento si applicano alle somme di denaro ed alle tariffe dei beni e dei servizi nel contesto dell”introduzione della moneta unica lasciando per&#242 al giudice nazionale il compito di verificare se tale sia il caso nel contesto della controversia in questione.

Una cosa &#232 certa: sono stati in molti ad approfittare del passaggio all¿euro per imporre prezzi e tariffe spropositati e un maggiore intervento degli organismi preposti alla tutela dei consumatori si rivela sempre pi&#249 urgente, in tutti i campi, non solo nelle tlc.

Ci sarebbe bisogno di un po¿ di trasparenza in pi&#249, per evitare che l¿euro, da strumento per unificare l¿Europa, si trasformi solo in un incubo per i consumatori.

&#169 2004 Key4biz.it

Alessandra Talarico

I documenti scelti questa settimana da Key4bizsono:

  • Il Rapporto“Study on conditions and options in introducing secondary trading of radio spectrum in the European Community”, sullo scottante argomento del trading delle frequenze, presentato in un appositoWorkshop a Bruxelles il15 luglio 2004 e oggetto di una Consultazione Pubblica che si &#232 chiusa il 15 settembre 2004 (4 documenti,783 pagg, 5,023 Mb)

  • Una edizione speciale di Outlook (Accenture), dal titolo “Breaking away – How to create value with information technology”

  • Infine l¿utile White Paper sul protocollo VoIP:“IP Telephony Management: The Essential Top-10 Checklist”

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