Il Diritto d´Autore nell´era delle tecnologie digitali

di |

Italia



di Ettore Panella

Gruppo di studio sul Diritto d”Autore dell”Associazione NewGlobal.it

A coronamento di circa due mesi di lavoro, il gruppo di studio sull”evoluzione del diritto dautore dell”associazione NewGlobal.it ha elaborato un primo documento. La prima parte &#232 riservata ad una analisi del diritto d”autore come attualmente &#232 inteso con i suoi punti di sofferenza e di inadeguatezza rispetto al fenomeno nuovo che ha cambiato le carte in tavola come un tempo fece l”invenzione della stampa.

Lo sviluppo tecnologico ha reso la copia di un”opera estremamente economica rappresentando un indubbio fattore di progresso per l”intera umanit&#224. Non &#232 infatti un caso che quando erano gli amanuensi a copiare i libri la diffusione della cultura era limitata, mentre con la riduzione dei costi il grado di cultura e di progresso dell”umanit&#224 &#232 aumentato esponenzialmente. Quello della cultura e della diffusione delle conoscenze &#232 forse il terreno dove maggiori sono le opportunit&#224 offerteci dallo sviluppo della tecnica.

Un”autentica globalizzazione della possibilit&#224 di accesso al sapere ed ai saperi costituisce peraltro una delle migliori vie per affrontare finalmente
con successo anche le sfide della povert&#224 e del sottosviluppo in vaste aree del nostro pianeta. La seconda parte del documento affronta i possibili
sviluppi futuri del diritto d”autore.

L”ultima parte invece invece &#232 riservata alle proposte, perch&#233 come recita un proverbio cinese “agire senza pensare &#232 pericoloso, pensare senza agire &#232 sterile”. Ed &#232 composta da un disegno di legge volutamente in linea con l”attuale concezione del diritto d”autore al fine di evitare contrasti con altre normative internazionali e il cui scopo &#232 stato semplicemente sanare alcune incongruenze ed apportare dei correttivi alle leggi attualmente in vigore nel nostro Paese.

Il disegno di legge, reperibile in appendice al documento citato, presenta un punto secondo per noi veramente innovativo, ovvero una forma di prescrizione del diritto patrimoniale d”autore, allorch&#233 questo sia stato trasferito per atto tra vivi ed il beneficiario della cessione, (di solito un editore o un discografico), non curi una edizione dell”opera – non importa se in prima tiratura o in una tiratura successiva – per almeno dieci anni. Questo per consentire alle opere, il cui ciclo di vita commerciale sia sostanzialmente esaurito, di essere liberamente reimmesse nel mercato e fruite da una vasta platea di utenti, senza alcuna necessit&#224 di autorizzazioni e senza alcun vincolo derivante dal diritto d”autore.

E” importante dire che in ogni caso, &#232 fatta salva la tutela dei diritti morali dell”autore, sicch&#233, (nonostante la prescrizione dei diritti patrimoniali e la acquisizione dell”opera al pubblico dominio), la paternit&#224 dell”opera e la personalit&#224 morale dell”autore dovranno pur sempre essere riconosciute e tutelate.


Riteniamo particolarmente significativa questa innovazione perch&#233 ogni artista in qualche modo aspira all”immortalit&#224 attraverso il sopravvivere della propria opera (come mirabilmente indicato nei sepolcri di Foscolo in cui questo concetto &#232 espresso chiaramente). Un”opera per avere un senso
deve essere viva e deve essere ascoltata, canticchiata, citata, altrimenti ऐ condannata, col suo autore, all”oblio.

Questa necessit&#224 di ogni autore &#232 decisamente in contrasto con l”attuale impostazione del diritto d”autore che di fatto permette a chi ha acquistato detto diritto di pubblicare l”opera solo eventualmente, se e quando lo riterr&#224 opportuno, impedendo per&#242 sicuramente di farlo ad altri, (incluso lo stesso autore).

Nel blocco riservato alle proposte di semplice implementazione si esprime l”esigenza di aiutare i ragazzi di talento creando sale di incisione pubbliche, magari presso i conservatori, da offrire gratuitamente e di imporre alle opere dell”ingegno che ricevano contributi dallo Stato l”obbligo di massima fruibilit&#224. Giusto per fare un esempio: un”opera finanziata, (anche se in minima parte) dallo Stato o da una sua articolazione non potr&#224 non raggiungere le sale cinematografiche o analogo canale distributivo e qualora questa incresciosa situazione avvenga, detta opera dovr&#224 necessariamente diventare di pubblico dominio.


Per quanto riguarda invece le proposte che richiedono la collaborazione di soggetti diversi o che coinvolgono accordi internazionali citiamo la proposta di utilizzare la leva fiscale, ovvero l”IVA, in maniera virtuosa, affinch&#233 realmente si possano decrementare i prezzi dei CD musicali.

Noi proponiamo un”IVA in funzione del costo finale, 4% per cd musicali il cui prezzo finale non sia superiore ai 5 euro, 10% per cd musicali il cui prezzo finale sia compreso tra 5 e 10 Euro e l”IVA al 20% per cd musicali il cui prezzo superi i 10 Euro.

Altra richiesta importante per la nostra associazione &#232 la riduzione del tempo di privativa di un”opera. A breve si pu&#242 rivedere la direttiva europea 93/98/CE (art. 1) riducendo la durata della protezione da 70 a 50 anni dopo la morte dell”autore, come previsto dagli accordi di Berna e dell”Uruguay Round (TRIPs) che prevedono (meglio: impongono) una durata della protezione di almeno 50 anni dalla morte dell”ultimo autore.

Quindi non ne risulterebbe compromesso alcun accordo internazionale vigente. Poi, ovviamente, occorrer&#224 rinegoziare ogni accordo internazionale per portare detto diritto verso un periodo pi&#249 ragionevole, ad esempio 30 anni dalla data di pubblicazione dell”opera.


E” sempre molto difficile riuscire a riassumere un documento articolato in poche righe e bisogna dire che in questo caso si tratta di una missione
impossibile.

Per avere una visione organica del lavoro svolto vi invitiamo a visionare il Documento nella sua interezza.

Documento di NewGlobal.it

&#169 2004 Key4biz.it

Per ulteriori approfondimenti, consulta:

Archivio delle news sul Decreto Urbani, la Direttiva Europea e la Proprietà intellettuale