Quali modifiche alla legge Urbani? Abuso del buon senso… e della buona fede dei cittadini

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di Paolo Nuti

Presidente Associazioni Italiana Internet Provider (AIIP)

¿&#200 punito, se il fatto &#232 commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto:

a) abusivamente.¿¿..trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un”opera dell”ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento¿

Cosi recita la lettera a) del primo comma dell¿articolo 171-ter della legge 633/41 e successive modificazione sul diritto di autore dopo le modifiche (evidenziate in corsivo) introdotte dalla Legge Urbani, che, per ribadire il concetto ha aggiunto anche la lettera ¿a-bis) in violazione dell¿articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un¿opera dell¿ingegno protetta dal diritto d¿autore, o parte di essa¿.

Due massime di Cassazione &#091pen., sez. III, 19-09-2001 (28-06-2001), n. 33896 e pen., sez. III, 06-09-2001 (25-06-2001), n. 33303&#093 non lasciano alcun dubbio sul fatto che tale modifica estenda le pene (reclusione e multa) previste per chi ¿trae profitto¿ dal ¿commercio illegale di materiale protetto¿ al caso di chi ¿trae profitto¿ dal ¿mancato acquisto del prodotto originale anche attraverso lo scambio on-line tra privati¿.

Si noti che questo principio (a prescindere da quanto prescritto dalla lettera a-bis) discende direttamente dalla lettera a) del 171-ter . Dunque l¿aspetto rilevante delle modifiche introdotte dalla Urbani non &#232 l¿introduzione della lettera a-bis), ma la sostituzione della locuzione ¿a fine di lucro¿ con ¿per trarne profitto¿.

Sostituzione che, indipendentemente dalla lettera a-bis), estende ai privati che diffondono via internet contenuti protetti le pene originariamente previste per chi di tali contenuti aceva, illegalmente, commercio.

Come abbiamo riferito lo scorso mese, il governo (nella persona di Lucio Stanca, Ministro per l¿Innovazione e le Tecnologie) ed il Parlamento (nelle persone dell¿Onorevole Ferdinando Adornato e del Senatore Franco Asciutti, presidenti delle Commissioni Cultura della Camera e del Senato) avevano preso l¿impegno di modificare alcuni punti della legge Urbani, riportando al suo posto il ¿fine di lucro¿.

Coerentemente, il senatore Asciutti ha presentato il disegno di legge 2980 che interpreta correttamente l¿impegno annunciato.

Ma non appena iniziato l¿iter del provvedimento, il pi&#249 vasto schieramento di titolari di diritti (12 associazioni) hanno espresso la loro assoluta contrariet&#224 al ripristino del ¿fine di lucro¿, sostenendo che tale ritorno alle origini ¿¿.non porterebbe altro risultato che quello di legittimare il file-sharing e tutte le sue devianze¿.¿ e proponendo ¿¿.una soluzione di compromesso che inserisca le fattispecie di scambio illecito di opere on-line in seno all¿articolo 171 che prevede la multa quale sanzione di riferimento¿.¿.

Premesso che in ogni sede e in tempi non sospetti abbiamo ribadito che non si pu&#242 equiparare tout court il ¿file sharing¿ via Internet alla copia privata, la soluzione proposta dalle 12 associazioni dei titolari di diritti (fatta propria da tre emendamenti proposti dai Senatori Campagna, Gaburro e Valditara) offende il buon senso.

Infatti, se si trasferisce la lettera a-bis) dall¿articolo 171-ter all¿articolo 171 SENZA riportare il testo della lettera a) del primo comma del 171-ter all¿originario ¿fine di lucro¿, il privato che fa ¿upload¿ di file al fine di farne scambio resta comunque soggetto alla galera. Non solo &#232 evidente dalla lettura del 171-ter con cui abbiamo aperto questa nota, ma &#232 anche ribadito da 171 che ad ogni buon conto fa salvo quanto disposta dal 171-ter.

Una svista?

Ci piacerebbe pensarlo, ma ne dubitiamo fortemente, anche perch&#233 a questa svista si aggiunge una impercettibile modifica della lettera a-bis): dal ¿chiunque comunica¿ si passa al ¿chiunque diffonde¿ che riapre la porta ad una ipotesi di coinvolgimento anche dei mezzi di diffusione a distanza e dei loro proprietari, ovverosia i fornitori di accesso ad internet.

Due sviste di troppo che trasformano la ¿soluzione di compromesso¿ in ulteriore irrigidimento.

Non si abusa cos&#236 delle parole e del buon senso dei cittadini.

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