Key2Law: 4 risposte per 4 domande su Norme e Tv Digitale Terrestre

di |

Italia



di Eugenio Prosperetti

Studio Legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti

Abbiamo ricevuto da Giorgio Maggetto, Direttore tecnico e della ricerca di Bassnet (www.bassnet.biz) gruppo Bassilichi, quattro quesiti su altrettanto specifici aspetti relativi allo sviluppo ed affermazione della Tv digitale terrestre.

Li abbiamo riproposti allo Studio legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti (www.pccp.it), specialista nel settore.

Chi tra i lettori avr&#224 l¿esigenza di porre quesiti su questo ed altri argomenti potr&#224 darcene segnalazione.
Key4biz e loStudio legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti valuteranno di volta in volta i temi pi&#249 interessanti ai quali dare una risposta su queste pagine.

Nel frattempo un ringraziamento al dott. Eugenio Prosperetti dello Studio legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti ed a Giorgio Maggetto di Bassnet.

Questi i quattro quesiti:

1. Nelle norme citate si parla di limiti per i fornitori di contenuti, cosa succede per gli operatori di rete e per i fornitori di servizi ?

2. Il principio del pluralismo e la conseguente tutela espressa dal legislatore in favore dei soggetti operanti in ambito locale rispetto a quelli operanti in ambito nazionale, permane anche relativamente agli operatori di rete?

3. In particolare, la licenza di operatore di rete per la diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri pu&#242 essere rilasciata allo stesso soggetto contemporaneamente in ambito nazionale e locale?

4. Quindi, per concludere, un operatore di rete in ambito nazionale, pu&#242 concorrere, affiancato da opportuni fornitori di servizi e contenuti in ambito locale, alla fornitura di servizi interattivi anche in quest”ultimo ambito (locale)?

Questa la risposta del dott. Eugenio Prosperetti:

¿I quesiti posti, partendo dalla considerazione dei limiti stabiliti per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale, affrontano i seguenti temi:

  • se un soggetto possa essere contemporaneamente titolare di una licenza per operatore di rete in ambito nazionale e in ambito locale;

  • se un operatore di rete in ambito nazionale possa operare in ambito locale aprendo la propria rete a fornitori di servizi e contenuti operanti in ambito locale;

  • se sia necessaria una distinta autorizzazione per esercitare attivit&#224 di fornitore di servizi del digitale terrestre in ambito locale.

Con riguardo ai fornitori di contenuti, l¿art. 5, comma 1, lett. d), della Legge Gasparri prevede, come noto, che: ¿uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento, non possono essere contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale¿.

Riguardo ai fornitori di contenuti occorre per&#242 precisare quanto segue:

  • essi non hanno alcun obbligo di fornire all¿operatore di rete un palinsesto composto di 24 ore al giorno: il loro obbligo minimo consiste in ¿24 ore settimanali di programmazione contraddistinte da un unico marchio¿ escluse repliche e immagini statiche;

  • l¿operatore, a sua volta, non ha l¿obbligo di cedere la capacit&#224 trasmissiva dello slot del multiplex ¿in esclusiva¿ ad un fornitore di contenuti che lo fornisca di un palinsesto di meno di 24 ore al giorno: l¿operatore sar&#224 infatti libero di suddividere lo slot tra pi&#249 fornitori di contenuti;

  • secondo alcune interpretazioni della normativa, l¿operatore nazionale potrebbe portare il segnale di fornitori di contenuti ¿locali¿ rispettando i limiti previsti dalla normativa (copertura della popolazione e bacini coperti) per l¿ambito locale e mantenendo spento il segnale nelle zone eccedenti tale copertura; ci&#242 poich&#233, se questa soglia venisse superata, il fornitore di contenuti locale in questione necessiterebbe di autorizzazione ¿nazionale¿;

  • &#232 ampiamente dibattuto se un operatore di rete nazionale possa, sfruttando le pi&#249 avanzate caratteristiche della rete digitale, attribuire un canale del proprio multiplex contemporaneamente a distinti fornitori di contenuti locali: le norme espressamente consentono tuttavia che, ove esistano blocchi di diffusione non richiesti da operatori di rete locali, questi possono essere gestiti da operatori di rete nazionali (art. 26 comma 2, ¿Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale¿ approvato con Delibera 435/01/CONS dall¿Autorit&#224 per le Garanzie nelle Comunicazioni).

Il ¿Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale¿ prevede altres&#236, all¿art. 26, che: ¿Nessun soggetto pu&#242 essere contemporaneamente titolare di licenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale¿.

Dunque le norme vigenti vietano espressamente che l¿attivit&#224 di operatore di rete nazionale e locale siano esercitate dal medesimo soggetto.

Un discorso a parte deve essere svolto per i fornitori di servizi. Quest¿ultima categoria &#232 la meno regolamentata dell¿intera catena del valore del digitale terrestre.

Ci&#242 &#232 da imputarsi al fatto che i fornitori di servizi possono svolgere una gamma di attivit&#224 molto ampia e sarebbe stato assai problematico per il legislatore definirli in maniera astratta.

Si &#232 preferito allora lasciare al Ministero delle Comunicazioni la valutazione, sottoposta alle regole delle autorizzazioni generali, dell¿attivit&#224 svolta dal richiedente: l¿attivit&#224 pu&#242 essere svolta se il Ministero non riscontra, nell¿ambito di quanto dispone la normativa, ragioni ostative all¿esercizio.

Non avrebbe allora avuto senso distinguere (e non lo si &#232 fatto) tra fornitori di servizi nazionali e locali: ambedue potranno autodefinire il perimetro della propria attivit&#224 e sottoporla al procedimento di autorizzazione generale.

Le modalit&#224 con le quali ciascun fornitore di servizi pu&#242 essere autorizzato sono strettamente correlate al tipo di attivit&#224 che intende svolgere e al tipo di interazione che intende porre in essere con fornitori di contenuti ed operatori di rete. Debbono quindi essere oggetto di un¿analisi ¿caso per caso¿.

Non &#232 dato comunque, in generale, rinvenire norme che vietano ad un operatore di rete nazionale di operare in congiunzione con un fornitore di servizi che non offra i propri servizi su tutto il territorio.

DISCLAIMER:

I lettori e visitatori di questa pagina non devono agire sulla base di notizie e informazioni presenti nello stessa senza una adeguata consulenza legale.

Tutti i documenti, notizie e informazioni presenti su questa pagina sono forniti a solo fine informativo, non costituiscono alcuna forma di consiglio o consulenza legale e non vi &#232 alcuna garanzia sulla loro applicabilit&#224 al singolo caso.

L¿autore Portolano Colella Cavallo Prosperetti Studio Legale non saranno responsabili di eventuali errori od omissioni nelle informazioni contenute in questo sito o nelle “informative generali” inviate a chi lo richieda, n&#233 delle conseguenze derivanti dall”uso di tali informazioni. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia sulla completezza, sull”aggiornamento o sulle conseguenze derivanti dall”uso di tali informazioni. In nessun caso l¿autore e Portolano Colella Cavallo Prosperetti Studio Legale potranno essere ritenuti responsabili per eventuali danni di qualsiasi tipo, inclusi i danni derivanti dall”utilizzo delle informazioni presenti su questa pagina o in riproduzioni della medesima, o da ogni decisione presa o azione legale intrapresa in relazione a tali informazioni.

&#169 2004 key4biz.it

Per ulteriori approfondimenti, consulta:

Archivio delle news sulla Tv digitale terrestre