Legge Urbani in attesa di modifiche: le proposte delle associazioni di autori ed editori

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo la posizione congiunta delle 12 Associazioni che rappresentano il mondo degli editori e degli autori in merito alle modifiche della Legge Urbani.
Il documento &#232 di seguito riportato:


Posizione in merito al Disegno di legge di modifica della ¿Legge Urbani¿

Le sottoscritte associazioni rappresentanti gli interessi dei titolari di contenuti nell¿ambito audiovisivo, cinematografico, editoriale e musicale, visto il contenuto del Disegno di legge di modifica della Legge Urbani, recante interventi in materia di beni culturali e di sport (AS 2980), attualmente all¿esame della Commissione Istruzione Pubblica del Senato, rilevano quanto segue:

a. Vi &#232 forte preoccupazione da parte nostra circa gli sviluppi del dibattito nato a seguito dell¿approvazione della c.d. ¿Legge Urbani¿ in materia di pirateria telematica, entrata in vigore da poche settimane e gi&#224 oggetto di apposite modifiche (in particolare, la sostituzione del ¿fine di profitto¿ con quello di ¿lucro ¿al 171-ter, la soppressione delle misure relative al compenso per la copia privata on-line);

b. il risultato delle voto parlamentare sul ¿Decreto Urbani¿, nonostante alcuni punti destino non ingiustificate perplessit&#224, rappresenta il miglior compromesso possibile tra i variegati interessi contrapposti, posta la ristrettezza dei tempi per un¿analisi maggiormente approfondita, connaturata allo strumento utilizzato, la decretazione d¿urgenza;

c. abbiamo apprezzato molto lo sforzo del Parlamento, durante la fase di conversione del DL, finalizzato alla ricerca di un punto di mediazione tra le varie istanze rappresentate e abbiamo salutato con soddisfazione la condivisione del nostro punto di vista circa la necessit&#224 della lotta attiva alla pirateria on-line, ad esempio, attraverso la sostituzione del concetto di ¿fine di lucro¿ con quello di ¿profitto¿, all¿articolo 171-ter della legge sul Diritto D¿autore;

d. riteniamo tale misura di particolare importanza per tutto il settore della propriet&#224 intellettuale, l¿unica in sostanza in grado di colpire quei soggetti che commettono violazioni su larga scala e che, pur non svolgendo attivit&#224 commerciali con fini di lucro, arrecano danni all¿industria a volte pi&#249 rilevanti del traffico illecito di prodotti contraffatti;

e. consideriamo invece meramente strumentali e prive di reale fondamento le polemiche che alcuni esponenti del mondo politico, supportati dal c.d. ¿popolo della rete¿, stanno accendendo, in merito alle conseguenze derivanti dall¿applicazione della nuova normativa.


Le ragioni a sostegno del ¿fine di profitto¿

Di seguito indichiamo sommariamente le principali motivazioni a supporto dell¿attuale formulazione dell¿articolo 171-ter della legge sul Diritto D¿autore n. 633 del 1941:

a. il disposto normativo contenuto nell¿articolo 171-ter circoscrive la fattispecie penale, ponendo come condizione per l¿applicazione della norma stessa un ulteriore pre-requisito: l¿uso non personale dell¿opera tutelata. Pertanto, le infrazioni commesse per uso personale saranno punite con le sanzioni amministrative gi&#224 previste dall¿art. 174-ter della legge n. 633 del 1941;

b. &#232 palese che gli atti abusivi di immissione in rete, con contestuale messa a disposizione del pubblico di opere dell¿ingegno, rappresentano un pericolo grave ed irreparabile per l¿industria e per gli autori. Gli attacchi dei ¿cyberpirati¿ ad alcuni siti istituzionali posti in essere da parte di numerosi utenti della rete non fanno che confermare che le nuove misure colpiscono al cuore coloro i quali ritengono che Internet non sia altro che un terreno in cui praticare l¿illegalit&#224

c. appare oltretutto approssimativa la posizione di chi si appella alla c.d. Direttiva Enforcement ¿ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE il 30 aprile 2004 ¿ per dissipare ogni dubbio sulla presunta legittimit&#224 dello scambio di musica e film per uso personale. La citata Direttiva nulla dice in merito allo scambio di opere mediante programmi di condivisione di files. Non &#232 il peer to peer il suo ambito di applicazione. Il provvedimento si occupa di armonizzare procedure cautelari civili in ambito comunitario e non di introdurre nuove fattispecie, ovvero di modificare quelle gi&#224 regolamentate dalla Direttiva sul Copyright entrata in vigore appena nel 2003. Anzi, a ben vedere, la Direttiva non solo fa salvi gli obblighi incombenti in forza di trattati internazionali – quali i TRIPs ¿ ma lascia del tutto impregiudicata la possibilit&#224 per gli Stati membri di applicare sanzioni penali in violazione di abusi commessi anche su scala non commerciale;

d. sulla scorta di quanto sopra brevemente tratteggiato, valutate appieno le disposizioni attualmente in vigore (art. 171-ter, comma 2, lettera a-bis) L.d.A.) riteniamo non possa seriamente sostenersi la ventilata applicazione di pesanti sanzioni penali (detentive) nei confronti di chi semplicemente scarichi dalla rete un¿opera per fini non commerciali. Perch&#233 infatti la condotta sia punibile con la paventata severit&#224 &#232 necessario che l¿opera ¿piratata¿ sia non solo riprodotta sul disco rigido del computer, ma che essa sia anche posta a disposizione del pubblico da parte del soggetto agente al fine di trarne un sostanziale vantaggio (utilizzando per esempio l¿opera come ¿merce di scambio¿ per acquisire altre opere d¿ingegno). Non &#232 quindi sufficiente ai fini della punibilit&#224 penale che l¿opera sia stata ¿scaricata¿ per uso personale (in questo caso la sanzione prevista &#232 solo amministrativa);

e. riteniamo, quindi, che sia del tutto ingiustificato, da parte di talune frange politiche, agitare lo ¿spauracchio¿ delle ¿migliaia di ragazzini da mandare in galera¿, con il solo vero obiettivo di sottrarre ogni minima protezione ai diritti di propriet&#224 intellettuale veicolati su Internet.


La ratio dell¿introduzione del ¿profitto¿ va letta essenzialmente nell¿ottica di:

1. limitare la portata della “copia personale” on-line, che altrimenti avrebbe goduto di un”estensione a fattispecie cui certamente non &#232 applicabile (quali la condivisione contemporanea di opere protette “da uno a molti” come avviene tipicamente nel file-sharing);

2. porre un argine ad un fenomeno che genera ogni mese circa 2 miliardi e 300 milioni di files in rete, la cui stragrande maggioranza &#232 rappresentata da opere tutelate dal Diritto d¿Autore.

La norma di cui all¿art.171-ter colpisce le condotte di chi scientemente carichi sul proprio computer centinaia o migliaia di opere, al fine di ottenere un proprio vantaggio economico a danno dei titolari dei diritti. Peraltro, questi comportamenti erano gi&#224 sanzionabili con la normativa in vigore prima del Decreto Urbani (D.Lgs n. 68 del 2003 di recepimento della Direttiva europea sul Copyright).

Al contrario, si sente troppo spesso affermare, dentro e fuori dalle aule parlamentari, che la “copia personale” &#232 anche quella realizzata scaricando un brano della rete (persino ove la copia fosse tratta da fonte illegale!), oppure tramite sistemi di condivisione di files tra utenti.

Questa affermazione &#232 destituita di ogni fondamento giuridico, poich&#233 l¿istituto della ¿copia privata¿, come disciplinata dagli articoli 71-sexies e seguenti della legge sul diritto d¿autore, attiene alla riproduzione ad uso esclusivamente personale di fonogrammi e videogrammi da supporto fisico legittimamente ottenuto a supporto fisico e non certo allo scarico su pc di tali contenuti protetti e di ogni e qualsiasi opera dell¿ingegno tutelata reperiti in Internet.

Inoltre ci chiediamo come possa decollare nel nostro Paese un”offerta legale di musica, di opere cinematografiche on-line, o di opere scientifiche e letterarie ove fosse consentita per legge o divenisse prassi tollerata il principio per cui scambiarsi files non sarebbe altro che un atto di esercizio dell¿eccezione di “copia privata”. In tal caso, perch&#233 mai un consumatore dovrebbe essere invogliato ad acquistare su un sito legale un brano musicale a pochi centesimi di euro, ovvero un film a prezzi convenienti, quando pu&#242 trovare e scaricare le medesime opere ¿gratis¿ tramite il proprio software di file-sharing?

L¿illecita e sistematica diffusione on-line di materiale coperto da copyright non solo colpisce l¿Industria dei contenuti e gli autori, ma compromette il decollo stesso delle transazioni in rete di opere registrate. Ecco perch&#233, a nostro avviso, il risultato del voto Parlamentare sul ¿Decreto Urbani¿ non va svuotato del suo precipuo significato di tutela del patrimonio culturale italiano.

Contesto internazionale

Mentre in Italia si discute di ¿allentare¿ la tutela del diritto d¿autore, negli USA stanno per essere emanate norme severissime contro il file-sharing ¿ inserendo nell¿ambito delle disposizioni vigenti a tutela del copyright proprio il vituperato ¿fine di profitto¿ e stabilendo, nel contempo, un numero minimo di file scambiati per la punibilit&#224 delle violazioni commesse senza dolo.La stessa Francia sta predisponendo una serie di rigorose misure contro la pirateria on-line, posto che il problema sta assumendo una portata dilagante per la crisi del settore musicale e audiovisivo.
Seppure vi siano nel testo della Legge n. 128 del 2004 alcuni punti che destano non ingiustificate perplessit&#224 (vedi, ad esempio, il mancato coinvolgimento degli Internet Service Providers nell¿azione di rimozione dei siti pirata), reputiamo fondamentale non indebolire oltremodo il sistema delle norme a tutela del diritto d¿autore.


Richieste di Modifica alle Ipotesi normative previste dal Disegno di legge

La reintroduzione del ¿fine di lucro¿ all¿articolo 171-ter non porterebbe altro risultato che quello di legittimare il file-sharing e tutte le sue devianze. I media, alcune parti politiche del Paese e il ¿popolo della rete¿ sosteranno questo processo di sostanziale depenalizzazione della condivisione e dello scambio abusivo di opere protette da copyright in ambito telematico.

Crediamo che possa essere utile una soluzione di compromesso che inserisca le fattispecie di scambio illecito di opere on-line in seno all¿art. 171, che prevede la multa quale sanzione di riferimento. In tal modo, da un lato, si verrebbe incontro a quanti ritengono che la norma in questione sia eccessivamente dura; dall¿altro, la nuova formulazione della legge consentirebbe di mantenere la gradualit&#224 della sanzione pecuniaria, specie per chi non compie attivit&#224 dolose o sistematiche, magari, infrangendo casualmente o sporadicamente il diritto su opere protette.

Tale proposta emendativa risponde, a nostro avviso, alla logica di garantire quel necessario equilibrio tra le esigenze di protezione della propriet&#224 intellettuale sulle reti telematiche e quella di lecita circolazione dei prodotti culturali.

Ci sembra anche opportuno segnalare la sostanziale inutilit&#224 della Commissione prevista dal terzo comma dell¿art. 2 del disegno di legge AS 2980 al fine di elaborare una proposta legislativa in materia di ¿diffusione delle opere dell¿ingegno per via telematica e alle modalit&#224 tecniche per l¿informazione degli utenti circa il regime di fruibilit&#224 delle opere medesime¿. Questo per due ordini di ragioni. In primo luogo, perch&#233 i compiti che verrebbero assegnati a tale organo consultivo attengono a materie che sono state recentemente oggetto di un profondo e organico intervento normativo: il recepimento della direttiva europea 2001/29/CE, avvenuto a mezzo del decreto legislativo 68/2003, ha infatti modificato e integrato la legge 633/1941 disciplinando la tutela del diritto d¿autore nell¿ambito della c.d. ¿societ&#224 dell¿informazione¿, anche attraverso la previsione e regolazione del sistema delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti utilizzabili dai rispettivi titolari (art, 102-quinquies e 107-ter, comma 1, lettera h)). In secondo luogo perch&#233 esistono gi&#224 diversi organi consultivi che potrebbero eventualmente formulare le proposte previste dal disegno di legge: in particolare il Comitato consultivo permanente per il diritto d¿autore (art. 190 ss. LdA) che ha, tra l¿altro, recentemente costituito al proprio interno una speciale commissione con l¿incarico di rivedere e riorganizzare tutta la legge sul diritto d¿autore e quindi anche la parte di questa concernente la diffusione delle opere dell¿ingegno per via telematica.

Proponiamo, quindi, che il secondo periodo del terzo comma dell¿art. 2 venga soppresso. In via subordinata, ci sembrerebbe assolutamente indispensabile che tale periodo preveda in modo espresso che le associazioni di categorie interessate alla materia siano realmente coinvolte nel tavolo dei lavori della Commissione attraverso il loro formale ingresso nell¿organo ovvero attraverso la richiesta obbligatoria del loro parere su tutti i punti discussi.



ASSOCIAZIONI FIRMATARIE

Associazione Fonografici Italiani (AFI)

Associazione Italiana Editori (AIE)

Associazione Nazionale Esercenti cinematografici(Anec)

Associazione Nazionale Editori Musicali (Anem)

Federazione contro la pirateria audiovisiva (Fapav)

Federazione degli Editori Musicali (Fem)

Federazione industria musicale italiana (FIMI)

Federazione contro la pirateria musicale (FPM)

Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE)

Societ&#224 Consortile Fonografici Scpa (SCF)

Unione Editori di Musica italiana ed Autori (Unemia)

Unione Italiana Editoria Audiovisiva (Univideo)

Per ulteriori approfondimenti, consulta:

Archivio delle news sul Decreto Urbani, la Direttiva Europea e la Propriet&#224 intellettuale