Dl Urbani: utente italiano tassato 4 volte. Business Software Association scrive ai senatori della Commissione cultura

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Tornata finale al Senato per la conversione in legge del decreto Urbani.

Proprio stamani, nella Sala Gialla di Palazzo Madama, si &#232 tenuta una iniziativa promossa dal Senatore Fiorello Cortiana ed alla quale hanno partecipato, tra glia altri, l¿on. Gabriella Carlucci, la sen. Maria Chiara Acciarini, Paolo Nuti (AIIP-Associazione Italiana Internet Provider), i rappresentanti di B.S.A. (Business Software Association).

La Business Software Alliance (www.bsa.org) &#232 un”organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata nel 1988 al fine di contrastare la duplicazione illegale di software. BSA, impegnata nel promuovere la crescita dell”industria informatica attraverso iniziative di sensibilizzazione, di educazione pubblica, rappresenta numerose societ&#224 tra cui Adobe, Apple Computer, Autodesk, Cisco System, HP, Ibm, Intel, Internet Security Systems, Macromedia, Microsoft, Network Associates, PeopleSoft, RSA Security, Sybase, Symantec.

In concomitanza con la stretta finale del passaggio del decreto al Senato, Bsa ha inviato ai membri della Commissione Cultura una lettera, a firma di Pierluigi Dal Pino, che volentieri pubblichiamo perch&#233 focalizza l¿attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza, tra quelli che hanno caratterizzato il dibattito di opinione pubblica sul decreto Urbani.

¿Vi scrivo a nome di BSA ¿ Business Software Alliance, associazione che rappresenta alcune fra le pi&#249 importanti societ&#224 nel settore del software e dell¿IT, con riferimento al disegno di conversione in legge del decreto legge del 22 marzo 2004 n. 22, attualmente all¿esame della Commissione Cultura del Senato in sede referente.

Pur apprezzando l¿impegno e la sensibilit&#224 espressa sia dal Governo sia dal Parlamento italiano in relazione alla lotta alla violazione dei diritti d¿autore sui contenuti on-line che circolano in rete, BSA esprime la pi&#249 ferma opposizione alle disposizioni contenute nell¿attuale versione dei commi 1, 9 e 10 dell¿art. 1 del disegno di legge di conversione, come modificati a seguito della votazione della Camera dei Deputati del 22 aprile 2004.

Questi emendamenti ¿ che sono stati introdotti solo pochi giorni prima del voto finale ¿ da un lato introducono l¿obbligo di apporre il cosiddetto ¿bollino virtuale¿ ai contenuti distribuiti via Internet (art. 1 co. 1), e dall¿altro estendono unilateralmente ed ingiustificatamente il compenso per copia privata ad un vasto numero di prodotti IT (art. 1 co. 9 e 10).

La prima disposizione impone che tutti i contenuti immessi in rete debbano includere un avviso, immediatamente visibile, attestante il rispetto dei diritti d¿autore. Il decreto legge non specifica i requisiti tecnici e le modalit&#224 operative di questo avviso, rimettendone la definizione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi in accordo con il Ministro delle Comunicazioni, sulla base di accordi raggiunti fra la SIAE e le associazioni maggiormente interessate. Si tratta in ogni caso di un obbligo inaccettabile oltre che inattuabile, se si considera che Internet &#232 un mezzo globale: se infatti si dovesse ritenere che l¿obbligo in considerazione gravi solo sugli operatori italiani, questi verrebbero gravemente discriminati nei confronti degli operatori stranieri; se invece si dovesse ritenere che tale obbligo gravi su tutti gli operatori della rete, anche quelli stranieri, si arriverebbe alla paradossale conclusione che la legislazione italiana, del tutto unilateralmente e avventatamente, detterebbe gli standard mondiali per la circolazione dei contenuti on-line. Ancora pi&#249 grave &#232 la previsione di un ruolo generale della SIAE quale possibile ¿certificatore¿ generale degli standard applicabili, se non altro perch&#233 questo ente non ha alcun ruolo in materia di gestione delle informazioni sulla titolarit&#224 dei diritti sul software.

Inoltre, la previsione di un avviso obbligatorio contrasta con le normative comunitarie ed internazionali attualmente vigenti in materia di diritto d¿autore, che l¿Italia ha sottoscritto ed &#232 quindi tenuta a rispettare. Basti far riferimento all¿art. 5 co. 2 del TRIPs (World Trade Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), secondo il quale l¿attribuzione e l¿esercizio dei diritti d¿autore non devono essere soggetti ad alcuna formalit&#224. L¿inserimento di un avviso indubitabilmente rappresenta proprio una di quelle formalit&#224 vietate dall¿accordo ora ricordato. In aggiunta, la recente direttiva CE in materia di diritto d¿autore nella societ&#224 dell¿informazione ha previsto la possibilit&#224 di dotare le opere di informazioni sulla gestione dei diritti, ma su base puramente volontaristica, senza alcun obbligo e senza alcuno standard.

Infine, riteniamo che l¿introduzione di un bollino virtuale sia ¿ oltre che impossibile da gestire ed in violazione delle normative internazionali ¿ del tutto controproducente. Infatti, a nostro parere tale bollino creer&#224 un aggravio aggiuntivo ai danni di coloro che intendano rendere disponibili le proprie opere on-line che porter&#224 non ad una maggiore, ma ad una inferiore disponibilit&#224 di contenuto on-line, in completa contraddizione con gli scopi del decreto legge qui in discussione. Oltretutto, abbiamo fondate ragioni di credere che tale ¿bollino virtuale¿ non esplicher&#224 alcuna efficacia di contrasto alla pirateria, al contrario probabilmente aumentando il livello di incertezza e di illegalit&#224 della rete.

BSA esprime la pi&#249 ferma opposizione anche per quanto riguarda la proposta estensione del compenso per copia privata, di cui al comma 9 dell¿art. 1 del decreto legge.

Si tratta di un emendamento palesemente iniquo: se approvato, l¿utente italiano ¿ unico al mondo – verrebbe ¿tassato¿ quattro volte solo per disporre della possibilit&#224 di realizzare col suo computer una copia privata di un file digitale.

Ed infatti l¿utente italiano dovrebbe pagare una prima volta per acquistare il supporto originale; quindi una seconda volta per il compenso forfetario sul supporto vergine; quindi una terza volta per il medesimo compenso sull¿hardware; ed infine una quarta volta per il compenso sul software per la masterizzazione. Si badi poi che la possibilit&#224 di fare una copia digitale &#232 in Italia puramente teorica, poich&#233 la legge consente al titolare dei diritti di apporre misure tecnologiche tali da impedire la copia digitale, qualora sia possibile effettuare una copia analogica.

Inoltre, BSA sottolinea che la regolamentazione del compenso per la copia privata &#232 una materia delicata, gi&#224 regolamentata in sede europea in collaborazione con le parti interessate. Introdurre ora una diversa regolamentazione nazionale (che non trova corrispondenti in nessun altro Paese al mondo) viola il principio della consultazione delle parti, senza altres&#236 introdurre una valutazione del reale impatto economico della copia privata e delle misure tecniche di protezione. Inoltre, &#232 bene ricordare che il cosiddetto ¿Decreto Urbani¿ oggetto di modifica era finalizzato alla lotta contro la pirateria e il P2P illecito di contenuti protetti; ma la copia privata non ha nulla a che fare con la pirateria: &#232 lecita, in quanto si copia un originale regolarmente acquistato. Ci&#242 cui dunque mira l¿emendamento &#232 coprire i mancati introiti per diritti d¿autore dovuti al fenomeno della pirateria informatica e del P2P con i proventi riscossi per la copia privata. Chiaramente, un principio del tutto scorretto.

BSA ritiene poi del tutto vessatorie ed ingiustificate le ulteriori disposizioni contenute nel comma 10 dell¿art. 1 del decreto legge 72/2004, secondo cui il compenso per copia privata diverrebbe dovuto non all¿atto della vendita, ma della produzione e/o importazione, e secondo cui la violazione dell¿obbligo di pagamento potrebbe comportare gravi sanzioni amministrative pecuniarie. Quanto alla prima previsione, &#232 evidente che l¿anticipazione del pagamento ad una fase precedente a quella della vendita graverebbe la societ&#224 produttrice o importatrice in Italia di un esorbitante ed inaccettabile obbligo di anticipazione, con effetti finanziari perversi e assolutamente insostenibili. Quanto alla seconda previsione, non si vede come essa possa essere giudicata compatibile con i principi attualmente vigenti nel nostro ordinamento giuridico, secondo cui l¿eventuale mancato tempestivo adempimento ad un obbligo di pagamento ha natura meramente ed esclusivamente civilistica. La creazione di un¿ipotesi di sanzione amministrativa pecuniaria significherebbe addebitare ai dirigenti delle aziende ipoteticamente in difetto, anche senza dolo o colpa, responsabilit&#224 gravissime assolutamente spropositate rispetto al fatto commesso.

BSA ritiene pertanto che il Senato dovrebbe stralciare dal testo del disegno di legge di conversione (1) la disposizione relativa al ¿bollino virtuale¿ di cui al comma 1 dell¿attuale versione dell¿articolo 1 del Decreto legge 72/2004; (2) la disposizione relativa all¿estensione del compenso per copia privata ed all¿introduzione di sanzioni per il mancato pagamento del compenso di cui ai commi 9 e 10 dell¿attuale versione dell¿art. 1 del Decreto legge 72/2004.

Certi che Vi farete interpreti di questa nostra richiesta, nel restare a disposizione per ogni chiarimento ed ogni collaborazione sulla materia, ci &#232 gradita l¿occasione per inviare i nostri migliori saluti.

Dr. Pier Luigi Dal Pino

Comitato Italiano BSA ¿ Business Software Alliance

Roma – Tel. 06.6938.0073 ¿ 06.6938.0081

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