Musica: la Commissione Ue indaga sull¿attuale sistema di gestione del diritto d¿autore su Internet

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La Commissione europea ha inviato ieri un avvertimento a 16 societ&#224 europee di gestione del diritto d¿autore, tra cui anche la SIAE italiana, che percepiscono delle royalties sulla vendita di musica online.

Bruxelles teme che queste possano violare le norme Ue in materia di concorrenza.

L¿accordo messo in questione, conosciuto come quello di Santiago, &#232 stato notificato alla Commissione nell¿aprile 2001 dalle societ&#224 che raccolgono royalties per conto degli autori musicali della Gran Bretagna (PRS), della Francia (SACEM), della Germania (GEMA) e dei Paesi Bassi (BUMA).

La Ue teme che gli accordi di licenze incrociate che le societ&#224 hanno stabilito tra loro, in virt&#249 di questo accordo, causano un vincolo effettivo all”interno dei territori nazionali ed estendono a Internet i monopoli nazionali che le societ&#224 detengono gi&#224 nel mondo off-line.

La Commissione ritiene che dovrebbe esserci concorrenza tra le societ&#224 di gestione del diritto d¿autore, con innegabili vantaggi per le societ&#224 che offrono musica su Internet e per gli utenti che l¿ascoltano.

Il comunicato inviato dalla Commissione Ue, non &#232 che un¿azione preliminare, adesso le societ&#224 in questione potranno difendere la loro posizione, con un documento scritto, o chiedendo un¿audizione.

Ai Paesi che hanno sottoscritto l¿accordo di Santiago si sono in seguito aggiunte anche le societ&#224 dello Spazio Economico Europeo (eccetto la societ&#224 portoghese SPA) e la societ&#224 svizzera (SUISA).

Obbiettivo di questo accordo &#232 di permettere alle societ&#224 firmatarie di fornire agli utenti che comprano in Rete, un ¿mezzo unico¿ per la concessione delle licenze di Diritto d¿autore, valevole sui loro territori d¿appartenenza.

La perdita di territorialit&#224 che caratterizza Internet, come anche i format digitali di prodotti come i file musicali, sono difficili da conciliare con i regimi tradizionali di rilascio delle licenze sul diritto d¿autore, che sono basati su delle procedure puramente nazionali.

Una volta che un¿opera musicale &#232 stata scaricata dalla Rete, &#232 possibile accedervi da qualsiasi parte del mondo.

Se la Commissione condivide la previsione di un mezzo unico, che faciliterebbe la via ai distributori di contenuti musicali, lamenta che il sistema definito nell¿accordo li obbliga a rivolgersi alle societ&#224 di diritto d¿autore del proprio Stato membro.

¿Sarebbe giusto che queste societ&#224 si facciano concorrenza tra loro e che gli utenti possano scegliere quelle che ritengono pi&#249 efficienti¿, ha commentato Amelia Torres, portavoce del Commissario europeo alla Concorrenza Mario Monti.

L¿accordo di Santiago tenta di adattare questo quadro tradizionale al mondo della Rete, prevedendo la possibilit&#224 di un ¿mezzo unico¿ per il rilascio delle licenze, che permetterebbe di fornire in tutta legalit&#224 dei servizi come il downloading di musica.

La Commissione &#232 favorevole al principio ¿del mezzo unico¿ per il rilascio delle licenze relative alla distribuzione della musica online che figura nell¿accordo di Santiago ed &#232 perfettamente cosciente della necessit&#224 di garantire una protezione e un¿applicazione adeguata dei diritti d¿autore, come ha chiaramente ribadito nella decisione dell¿8 ottobre 2002 relativa al caso IFPI Simulcasting.

Tuttavia, la Ue ritiene ugualmente che le attivit&#224 della Rete devono accompagnarsi a una pi&#249 ampia libert&#224 di scelta per gli utenti di tutta Europa, in modo che ci sia un reale mercato unico europeo.

La situazione come prevista dall¿accordo di Santiago limita la scelta degli utenti alle societ&#224 monopolistiche che gestiscono il diritto d¿autore nei singoli Stati membri.

Ci&#242 che succede oggi nel campo della gestione collettiva dei diritti d¿autore mostra che la struttura monopolistica tradizionale che esisteva fino a oggi in Europa, non &#232 pi&#249 sufficiente a salvaguardare gli interessi dei detentori di diritto nel mondo di Internet.

Nel 2002, la Commissione ha esentato l¿accordo IFPI Simulcasting, che realizza un sistema paneuropeo di rilascio delle licenze, senza imporre l¿esclusivit&#224 territoriale.

Nell¿ambito di questo accordo, i network televisivi e radiofonici possono ottenere una licenza da ciascuna societ&#224 di diritto d¿autore che si trova nello spazio economico europeo, al fine di poter ritrasmettere simultaneamente delle opere musicali su Internet.

La libert&#224 di scelta di cui godono le stazioni radio implica la libert&#224 di scegliere in Europa la societ&#224 che ritengono pi&#249 opportuna per il rilascio delle licenze.

In oltre, le societ&#224 che godono di diritti d¿autore nel campo della musica hanno annunciato, nel 2003, la conclusione di un accordo tipo per il rilascio delle licenze relative alla diffusione di contenuti radiofonici e televisivi sul Web, in virt&#249 del quale gli utenti godranno di una libert&#224 simile a quella che riguarda la scelta della societ&#224 alla quale chiederanno le licenze in Europa.

L¿assenza di concorrenza tra le societ&#224 nazionali di gestione dei diritti d¿autore in Europa mette in discussione la possibile realizzazione di un vero mercato unico nell¿ambito dei servizi di gestione dei copyright e potrebbe determinare delle perdite di efficienza ingiustificata nel settore dell¿offerta dei servizi musicali online, a svantaggio dei consumatori.

La Commissione ritiene che l¿esclusivit&#224 territoriale accordata all¿accordo di Santiago a ciascuna delle societ&#224 firmatarie non &#232 giustificata da ragioni tecniche e non &#232 conciabile con la portata mondiale di Internet.

La Ue esaminer&#224 minuziosamente tutte le proposte che le societ&#224 di gestione di diritti d¿autore vorranno sottoporgli al fine di rendere gli accordi attuali compatibili con le disposizioni europee della concorrenza.

Le societ&#224 di diritto d¿autore avranno adesso due mesi e mezzo di tempo per rispondere alla lista di obiezioni della Ue, potranno anche chiedere un¿audizione, nel corso della quale potranno presentare le loro argomentazione direttamente ai rappresentanti delle Autorit&#224 nazionali della concorrenza.

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Raffaella Natale