Anteprima: il testo provvisorio del decreto Urbani. Una ricostruzione delle modifiche intercorse

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Un¿anticipazione per i nostri lettori: il testo provvisorio del decreto Urbani, aggiornato a oggi.

Il lavoro di ricostruzione, alla luce di tutti i passaggi e modifiche conclusisi ieri in aula alla Camera dei Deputati, &#232 stato effettuato da IsICult – Istituto italiano per l¿Industria Culturale per key4biz.it.

Alcune indicazioni per la sua lettura:

  • il testo &#232 stato ricomposto, alla luce della discussione in Aula e delle relative votazioni;

  • in neretto sono evidenziate le parti aggiunte/modificate dall¿Aula, rispetto alla versione approvata dalla Commissione Cultura;

  • il testo definitivo, che verr&#224 curato dai competenti uffici parlamentari, potrebbe mostrare alcune (marginali) differenze, determinate da coordinamenti intertestuali.

TESTO PROVVISORIO

Decreto-legge n.72.

Disegno di legge n. 4833-A

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonch&#233 a sostegno delle attivit&#224 cinematografiche e dello spettacolo

Testo approvato dalla Camera il 22 aprile 2004

Articolo 1
(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell”ingegno).

1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell”ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d”autore, l”immissione in un sistema di reti telematiche di un”opera dell”ingegno, o parte di essa, &#232 corredata da un idoneo avviso circa l”avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d”autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilit&#224, contiene altres&#236 l”indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalit&#224 tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Societ&#224 italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all”adozione di tale decreto, l”avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l”immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonch&#233 quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell”articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “a fini di lucro” sono sostituite dalle seguenti: “per trarne profitto”.

3. Al comma 2 dell”articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) &#232 inserita la seguente:
a-bis) in violazione dell”articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un”opera dell”ingegno protetta dal diritto d”autore, o parte di essa;”.

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell”interno raccoglie le segnalazioni di interesse di cui al comma 7, di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell”articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell”autorit&#224 giudiziaria, i prestatori di servizi della societ&#224 dell”informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorit&#224 di polizia le informazioni in proprio possesso utili all”individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. A seguito di provvedimento dell”autorit&#224 giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societ&#224 dell”informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivit&#224 alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l”accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

7. I prestatori di servizi della societ&#224 dell”informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell”interno ovvero l”autorit&#224 giudiziaria, in conformit&#224 a quanto previsto dall”articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. (soppresso)

8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 &#232 punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall”articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, 70.

9. All”articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) &#232 sostituita dalla seguente:
“d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte”;
b) dopo la lettera h) &#232 aggiunta la seguente:
“h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore”

10. All”articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Il compenso &#232 dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societ&#224 italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, &#232 responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 &#232 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonch&#233, nei casi pi&#249 gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all”esercizio dell”attivit&#224 commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa”.

Articolo 2

(Disposizioni relative alle attivit&#224 cinematografiche e allo spettacolo).

01. All”articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 &#232 sostituito dal seguente:

” 5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell”economia e delle finanze, le modalit&#224 tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonch&#233 le modalit&#224 tecniche di monitoraggio dell”impiego dei finanziamenti concessi”.

1. All”articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 &#232 sostituito dal seguente:

“3. Le istanze per l”erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all”articolo 27 ed all”articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gi&#224 ottenuto il riconoscimento dell”interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell”esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all”articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente “Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell”interesse culturale nazionale e non siano corredate dell”esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici &#232 riconosciuto, con priorit&#224 di trattazione rispetto alle altre istanze, l”esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell”interesse culturale, ai sensi dell”articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8″;

b) al comma 8, dopo le parole: “decreto legislativo” sono inserite le seguenti: “non hanno natura regolamentare e”.

2. Le risorse di cui all”articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l”anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all”applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Societ&#224 per lo sviluppo dell”arte, della cultura e dello spettacolo “Arcus S.p.a. In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalit&#224 di cui al periodo precedente si provvede successivamente all”adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell”articolo 3 della legge n. 662 del 1996. “.

3. L”articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, &#232 abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione, sono versate all”entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all”articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il ministro dell”economia e delle finanze &#232 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. L”articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, &#232 sostituito dal seguente:

“Art. 24. – (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivit&#224 culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1¿ gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princ&#236pi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivit&#224 di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell”articolo 17, anche con riferimento al volume dell”attivit&#224 produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un”idonea politica dei prezzi, nonch&#233 alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarit&#224 dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entit&#224 della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovr&#224 essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovr&#224 essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l”obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attivit&#224 culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall”articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, &#232 determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l”anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivit&#224 culturali 10 giugno 1999, n. 239″.

3-ter. All”articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 &#232 sostituito dal seguente:

“5. Per l”anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 &#232 assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all”articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall”anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche”.

3-quater. All”articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 &#232 sostituito dal seguente:

3. Lo statuto deve prevedere altres&#236 le modalit&#224 di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non pu&#242 superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altres&#236 che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto ai patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all”otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell”attivit&#224 della fondazione, verificato con riferimento all”anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati &#232 subordinata all”erogazione da parte di questi dell”apporta annuo per la gestione dell”ente. Per raggiungere tale entit&#224 dell”apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell”ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non pu&#242 sottoscrivere pi&#249 di una dichiarazione.

3-quinquies. Al comma 4 dell”articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: «, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivit&#224,» sono soppresse.

3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la seconda parte del Testo Provvisorio del Decreto Urbani: clicca qui

Testo Provvisorio degli “Ordini del Giorno”, approvati il 22 aprile 2004

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