Le ragioni degli Internet provider a tutela dei contenuti, dei consumatori e dello sviluppo del web

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Riportiamo di seguito il comunicato dell¿AIIP sul Decreto Urbani diramato oggi:


L¿Associazione Italiana Internet Providers ha inviato al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e al Ministro Giuliano Urbani una lettera con la quale illustra lerilevanti criticit&#224 del ¿Decreto Legge recante interventi urgenti in materia di beni ed attivit&#224 culturali¿ approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo u.s.¿ e le preoccupanti conseguenze che la sua applicazione determiner&#224, se il testo del provvedimento dovesse rimanere invariato. Copia della lettera &#232 stata inviata ai ministri Maurizio Gasparri, Roberto Castelli, Giulio Tremonti e Pietro Lunardi, per quanto di loro competenza.

Le misure atte a regolare il funzionamento e lo sviluppo della rete internet devono essere ispirate a principi di tutela e salvaguardia equilibrata di tutte le componenti del sistema: fornitori di connettivit&#224, di servizio, di contenuti, consumatori-utenti.
In tal senso, AIIP, condivide le finalit&#224 di tutela della propriet&#224 intellettuale che hanno ispirato il provvedimento, ma evidenzia che:

1. l¿attuale formulazione del quinto comma del provvedimento, diretto indistintamente a fornitori di connettivit&#224 e di servizi, colpirebbe contenuti, servizi ed utenti non coinvolti nell¿illecito con una misura censoria attualmente in uso solo in paesi illiberali e provocherebbe una fuga dall¿Italia della clientela di servizi. Infatti, mentre i fornitori di servizi possono viceversa isolare i contenuti diffusi da uno specifico ¿content provider¿, i fornitori di connettivit&#224 possono solo ¿tagliare la linea¿ ai fornitori di servizi o disporre misure di filtratura molto grossolane. La misura utile a difendere la propriet&#224 intellettuale &#232 viceversa quella, prevista al quarto comma del provvedimento, di comunicare al magistrato gli elementi utili a perseguire gli illeciti. Come, del resto, gi&#224 oggi avviene.

2. tanto i fornitori di connettivit&#224 che quelli di servizi possono avere “effettiva conoscenza della presenza di contenuti (o attivit&#224) che violano la propriet&#224 intellettuale solo nel caso in cui tali contenuti siano pubblici, oppure qualora effettuassero, contro l¿articolo 15 della Costituzione, una intercettazione non disposta dal magistrato. Anche limitandosi al primo caso, i fornitori dovrebbero comunque svolgere una “istruttoria sommaria” sostituendosi all”attivit&#224 del giudice istruttore senza averne n&#233 titolo n&#233 capacit&#224, e svolgere una attivit&#224 di sorveglianza espressamente esclusa dal primo comma dell¿articolo 17 del decreto di recepimento della direttiva sul commercio elettronico. In definitiva, i fornitori di accesso e di servizi possono solo inoltrare alle autorit&#224 TUTTE le segnalazioni ricevute.
Se, come &#232 probabile, la possibilit&#224 di inviarle ai fornitori di connettivit&#224 e di servizi incrementer&#224 sensibilmente il numero delle segnalazioni che sino ad oggi dovevano essere dirette esclusivamente al magistrato o alle forze dell¿ordine, questa disposizione rischia di rappresentare una sorta di incentivo allo spam verso la pubblica amministrazione.

3. le sanzioni previste a carico di chi a titolo personale e non commerciale ¿fruisce¿ di un¿opera protetta dal diritto di autore appaiono sproporzionate in relazione al testo della direttiva comunitaria sulla protezione della propriet&#224 intellettuale in corso di approvazione.


Con la lettera inviata oggi, AIIP chiede al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ed al Ministro per i Beni e le attivit&#224 culturali, Prof. Giuliano Urbani, di chiarire con urgenza che il verbo ¿diffondere¿, riportato nel testo del provvedimento, si riferisce esclusivamente a quanti, sia pure come utente finale, operano come fornitori di contenuti di cui non hanno la titolarit&#224.

In mancanza di tale chiarimento, i fornitori di accesso e/o trasporto e/o servizi sarebbero chiamati a scegliere tra il cessare la propria attivit&#224 imprenditoriale e l¿accollarsi il rischio che in sede di giudizio venga riconosciuta una loro responsabilit&#224 oggettiva penale (oltre che civile) per attivit&#224 svolte da terzi, contro il chiaro disposto costituzionale che prevede la responsabilit&#224 personale.

L”AIIP si rammarica di non aver potuto esprimere tali considerazioni in una consultazione pubblica precedente all”approvazione del provvedimento, procedura consultiva di cui oggi si avverte la mancanza.

AIIP &#232 altres&#236 convinta che le richieste conseguenti alle sue preoccupazioni non possano non coincidere con gli intendimenti del Governo.


&#169 2004 Key4biz.it

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