L¿AIIP scrive a Berlusconi e Urbani: modificate quel Decreto

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Il Decreto Urbani approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo scorso e recante ¿¿ interventi urgenti in materia di beni e attivit&#224 culturali¿, solleva gravi preoccupazioni per le conseguenze che la sua applicazione determiner&#224 se non si dar&#224 luogo a modifiche sostanziali del testo del provvedimento.

Tali preoccupazioni sono condivise da tutti coloro che guardano con fiducia allo sviluppo di Internet e della Societ&#224 dell¿informazione.


Per queste ragionil”Associazione Italiana Internet Providersha inviato ai rappresentanti del Governo la lettera di cui viproponiamo di seguito il testo integrale:

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Roma 18 marzo 2004



Ill.mo On.
Dott.

Silvio Berlusconi

Presidente del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370

00187 Roma

Ill.mo On. Prof.

Giuliano Urbani

Ministro per i beni e le attivit&#224 culturali

Via del Collegio Romano 27

00186 Roma

e, p.c.

Ill.mo On. Prof.

Giulio Tremonti

Ministro dell¿economia e delle finanze

Via XX Settembre 97

00186 Roma

Ill.mo Sen. Ing.

Roberto Castelli

Ministro della Giustizia

Via Arenula 70

00186 Roma

Ill.mo On. Dott.

Maurizio Gasparri

Ministro delle comunicazioni

Largo P. di Brazz&#224 86

00187 Roma

Ill.mo Prof.

Pietro Lunardi

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Piazzale di Porta Pia 1

00198 Roma

Illustrissimo Signor Presidente / Signor Ministro,

Gli aderenti alla Associazione Italiana Internet Providers condividono le finalit&#224 di tutela della propriet&#224 intellettuale che hanno ispirato l¿art. 1 del ¿Decreto Legge recante interventi urgenti in materia di beni ed attivit&#224 culturali¿ approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo u.s., ma esprimono la forte preoccupazione che l¿articolato del provvedimento ne travalichi le finalit&#224 fino a costituire un serio impedimento alla prosecuzione dell¿attivit&#224 dei fornitori di accesso e di servizi Internet.

L¿articolato sembra infatti attribuire ai ¿soggetti di internet¿ (cliente, fornitore di accesso, fornitore di trasporto, fornitore di servizi, fornitore di contenuti; vedi allegato) responsabilit&#224 diverse da quelle direttamente imputabili a ciascuno di essi.

Ai commi 1. e 2. dell¿articolo 1, che introducono nuovi commi nella legge sul diritto di autore, si stabilisce infatti una responsabilit&#224 per “chiunque, in violazione dell”articolo 16 DIFFONDE al pubblico per via telematica¿.¿ con una formulazione, peraltro, affatto diversa da quella impiegata in altre fattispecie dalla medesima legge (ove si parla di diffusione ¿IN pubblico¿, anzich&#233 ¿AL pubblico¿.

E” urgente a nostro avviso che la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per i Beni e le attivit&#224 culturali chiariscano al pi&#249 presto che, il verbo ¿diffondere¿ si riferisce esclusivamente a quanti operano come fornitori di contenuti di cui non hanno la titolarit&#224 e non ricomprende i fornitori di accesso e/o trasporto e/o servizi.

In mancanza di tale chiarimento, i fornitori di accesso e/o trasporto e/o servizi sarebbero chiamati a scegliere tra il cessare la propria attivit&#224 imprenditoriale e l¿accollarsi il rischio che in sede di giudizio venga riconosciuta una loro responsabilit&#224 penale (oltre che civile) oggettiva per attivit&#224 svolte da terzi, contro il chiaro disposto costituzionale che prevede la responsabilit&#224 personale.

Una seconda, forte, criticit&#224 &#232 rappresentata dal comma 5. ¿Su richiesta del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell”interno …. i fornitori di connettivit&#224 e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l”accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati¿.

Il riferimento, in questo comma, ai fornitori di connettivit&#224, &#232 improprio e pu&#242 generare ingenti danni.

Per una equilibrata ed efficace azione di tutela della propriet&#224 intellettuale, occorre infatti che il fornitore di accesso collabori, cosi come gi&#224 disposto dal comma 4, con le autorit&#224 giudiziarie inquirenti al fine di individuare il fornitore di servizi utilizzato dagli autori delle condotte sanzionate e che l¿autorit&#224 giudiziaria indirizzi i provvedimenti di cui al comma 5. al fornitore di servizi.

Infatti, mentre i fornitori di servizi possono, su disposizione del magistrato, interrompere selettivamente l¿accesso al servizio utilizzato per la diffusione abusiva di contenuti da parte di loro clienti, i fornitori di accesso possono esclusivamente ¿tagliare i fili¿ al cliente che opera come fornitore di servizi, coinvolgendo nel ¿black.out¿ anche altri incolpevoli clienti del fornitore di servizi. Ne conseguirebbe una ¿fuga all¿estero¿ dei fornitori di servizi e dei loro clienti. Con un danno certamente ingente al ¿sistema paese¿ non solo in termini di occupazione, ma anche di sviluppo.

Qualora poi, il 5 comma fosse letto come una obbligazione generalizzata a ¿filtrare¿ l¿accesso ad Internet di tutti i ¿navigatori¿ a determinati servizi o indirizzi di rete, l¿Italia si troverebbe equiparata un numero fortunatamente molto ristretto di paesi illiberali.

Di conseguenza AIIP auspica che in sede di conversione il legislatore espunga dal comma 5. dell¿articolo 1, il riferimento ai fornitori di connettivit&#224

Si evidenzia poi che sia fornitori di connettivit&#224 che quelli di servizi possono avere “effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui ¿.¿ (vedi comma 6. dell¿articolo 1) solo nel caso in cui tali contenuti siano pubblici, ovvero qualora effettuassero, in violazione dell¿articolo 15 della Costituzione, una intercettazione non disposta dal magistrato. Anche limitandosi al primo caso, i fornitori dovrebbero comunque svolgere una “istruttoria sommaria” sostituendosi con ci&#242 all”attivit&#224 del giudice istruttore senza averne n&#233 titolo n&#233 capacit&#224, e svolgere una attivit&#224 di sorveglianza espressamente esclusa dal primo comma dell¿articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70. In definitiva, la conoscenza non pu&#242 mai essere effettiva ed i fornitori di accesso e di servizi non possono che inoltrare diligentemente alle autorit&#224 ogni segnalazione ricevuta.

AIIP auspica quindi che in sede di conversione, il legislatore espunga dal sesto comma l¿aggettivo ¿effettiva¿, ma segnala che la possibilit&#224 di inviare ai fornitori di connettivit&#224 e di servizi quelle segnalazioni che sino ad oggi dovevano essere dirette esclusivamente al magistrato o alle forze dell¿ordine, rischia di incrementare il numero di segnalazioni pretestuose.

Da ultimo, AIIP desidera evidenziare che le sanzioni previste dal comma 3. aggiunto sub comma 2. dell¿articolo 1 a carico di chi a titolo personale e non commerciale ¿fruisce¿ di un¿opera protetta dal diritto di autore appaiono sproporzionate in relazione al testo della direttiva comunitaria sulla protezione della propriet&#224 intellettuale in corso di approvazione.

Certi che Ella si far&#224 interprete di questa nostra richiesta, nel restare a disposizione per ogni chiarimento ed ogni collaborazione sulla materia, mi &#232 gradita l¿occasione per inviarLe i miei migliori saluti.


Paolo Nuti

Presidente

Associazione Italiana Internet Providers

&#169 2004 Key4biz.it

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